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Marche: Piano Casa prorogato al 31 dicembre 2022. Novità per riqualificazione, ricostruzione edifici, sanatorie

Ufficiale la proroga del Piano Casa Marche a fine 2022 e novità anche per la riqualificazione con cambio di destinazione d’uso di immobili non residenziali

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Le Marche prorogano il Piano Casa al 31 dicembre 2022: la legge regionale 28 maggio 2020, n. 19 concernente: Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”, come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2020, n. 2 e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 “Disposizioni urgenti per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016” è stata infatti pubblicata sul Bollettino ufficiale n.47 del 4 giugno scorso e prevede appunto la proroga di cui sopra.

Riqualificazione con cambio destinazione

Segnaliamo, oltre alla proroga, l’aspetto relativo alla riqualificazione con cambio di destinazione d’uso di immobili non residenziali. Infatti, con le modifiche introdotte dalla legge, si potrà intervenire con le regole del Piano Casa su edifici destinati ad un uso non residenziale, ma ubicati all’interno di zone residenziali, in stato di inutilizzo almeno dal 1° gennaio 2018, potendone anche successivamente definire il cambio di destinazione.

Sanatoria

In sintesi il legislatore regionale ha applicato quello che la giurisprudenza amministrativa già aveva affermato: se si possiede un edificio esistente alla data dell'entrata in vigore della prima legge regionale Piano casa 22/2009, e dopo la legge regionale 22/2009 si commette un abuso, questo può ricorrere all'art 36 del DPR 380/2001 in quanto (se fosse ampliamento) si ha la doppia conformità sia al momento realizzazione sia oggi, al momento della presentazione della domanda, essendo lo "strumento" che lo consente il beneficio volumetrico del Piano casa che diventa come un "atipico" PRG derogatorio.

Edifici rurali danneggiati dal sisma

Per gli edifici rurali danneggiati dagli eventi sismici e siti su aree di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016, e i cui proprietari non abbiano i requisiti di imprenditore agricolo professionale (IAP), qualora la loro ristrutturazione edilizia o ricostruzione sull’area di sedime non sia tecnicamente possibile in quanto la medesima ricada in aree interessate da pericolosità elevata o molto elevata, come individuate dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) vigente o da altri strumenti di pianificazione approvati dalle Autorità competenti, è consentita la delocalizzazione previo parere favorevole delle stesse Autorità e del Comune territorialmente competente.

La ricostruzione può essere autorizzata dal Comune, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’art.13 della l.r. 13/1990, nell’ambito dei fondi della medesima proprietà, in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche individuati tra quelli edificabili dallo strumento urbanistico, incluse le zone territoriali omogenee “E” di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, anche ove altrimenti denominate.

Le disposizioni si applicano anche alle aree, individuate al comma 2 dell’articolo 22 dell’Ordinanza del Commissario straordinario 7 aprile 2017 n. 19, come modificata dall’Ordinanza 24 gennaio 2020, n. 85, adottate in attuazione del d.l. 189/2016, caratterizzate da instabilità, ancorché non cartografate, purché corredate da uno studio specialistico geologico asseverato, a firma di un geologo abilitato ed iscritto all’ordine professionale che dimostri la presenza di una fenomenologia gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee.

LA LEGGE 19/2020 DI PROROGA DEL PIANO CASA MARCHE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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