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Marcatura CE serramenti: scarica l'approfondimento di Istituto Giordano sulla UNI EN 14351-1

Istituto Giordano ha messo a punto un approfondimento relativo agli obblighi di legge della UNI EN 14351-1, la norma sulla marcatura CE dei serramenti. Scarica il documento e scopri tutti i dettagli sulla norma.

Cosa prevede la UNI EN 14351-1, la norma sulla marcatura CE dei serramenti?

La UNI EN 14351-1 è la norma riguardante la marcatura CE relativa ai serramenti attualmente in vigore e che si applica alle finestre, alle portefinestre, alle porte pedonali esterne, alle porte esterne sulle vie di fuga, alle finestre da tetto/lucernari, alle finestre a nastro, alle finestre accoppiate e alle finestre doppie.

Quali sono gli obblighi di legge, le caratteristiche del campione e i documenti di accompagno?

Cos'è il cascading e quando è possibile applicarlo?

Tutto questo viene approfondito in un documento, di cui di seguito vi presentiamo un primo estratto e che è scaricabile integralmente dal sito di Istituto Giordano.

 

  

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Gli obblighi di legge per la marcatura CE dei serramenti

Per i serramenti (finestre, portefinestre, porte esterne pedonali, finestre da tetto) senza caratteristiche di resistenza al fuoco e di tenuta al fumo vige l’obbligo di marcatura CE dal 1° febbraio 2010.

Ad oggi la norma ha subito vari aggiornamenti e l’attuale versione in vigore è la UNI EN 14351-1:2016 che recepisce la EN 14351-1:2006+A2:2016.

 

Prodotti a cui si applica la norma UNI EN 14351-1

La norma UNI EN 14351-1 si applica alle finestre, alle portefinestre, alle porte pedonali esterne, alle porte esterne sulle vie di fuga, alle finestre da tetto/lucernari (incluse quelle resistenti al fuoco proveniente dall’esterno), alle finestre a nastro, alle finestre accoppiate e alle finestre doppie.

Tali serramenti possono essere a una o più ante, con ante mobili e parti fisse, con apertura verso l'interno o verso l'esterno, interamente oppure parzialmente vetrati, con o senza telaio di contenimento della vetrazione, con o senza dispositivi di schermatura incorporati.

Si applica in particolare sia a serramenti a movimentazione manuale che motorizzata, ma esclusivamente alle porte a movimentazione manuale.

Le caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo sono coperte dalla UNI EN 16034.

 

Prodotti a cui non è applicabile la norma UNI EN 14351-1

  • facciate continue [UNI EN 13830];
  • porte e cancelli industriali, commerciali e da garage [UNI EN 13241];
  • porte interne [EN 14351-2];
  • chiusure oscuranti esterne [UNI EN 13659];
  • lucernari secondo la UNI EN 1873 e la UNI EN 14963;
  • porte girevoli;
  • porte motorizzate secondo la EN 16361.

   

Caratteristiche prestazionali rilevanti definite dalla UNI EN 14351-1

La tabella ZA.1 della norma di prodotto UNI EN 14351-1 prevede una serie di caratteristiche prestazionali rilevanti, secondo il tipo di prodotto (finestre, porte, finestre da tetto).

Per alcune di queste caratteristiche le prestazioni dei manufatti dovranno essere necessariamente accertate presso un Ente Notificato, per altri sarà compito del Fabbricante valutare il livello prestazionale offerto dai propri prodotti, senza necessariamente rivolgersi ad un Ente Notificato.

Fra le caratteristiche della tabella, in particolare, è obbligatorio dichiarare quelle richiamate dalla legislazione vigente.

Ad oggi esiste già tutta una serie di leggi e decreti (evidenziati nella tabella successiva) che di fatto rende parte dei requisiti essenziali della normativa obbligatori. La dichiarazione di altri requisiti potrà comunque essere prescritta dalle competenti autorità, anche sulla base delle proposte degli organi tecnici dell’UNI, come di seguito riportato.

 

(*) ad esempio dispositivi di ritenuta e di bloccaggio reversibili delle ante, limitatori di apertura e dispositivi di fissaggio per le operazioni di pulizia. @Istituto Giordano

 

Riferimenti legislativi/motivazioni per la dichiarazione delle differenti caratteristiche prestazionali
• DL 6 settembre 2005 n. 206 - Disposizioni relative ai singoli contratti
• DM 17 gennaio 2018 - Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»
• (DM 10 marzo 1998) / DM 3 settembre 2021 - Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro
• Decreto interministeriale 26 giugno 2015 (cd Decreto requisiti minimi)
• DM 2 aprile 1998 - Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi
• DLgs 19 agosto 2005 n. 192 - miglioramento della prestazione energetica degli edifici
• DLgs 29 dicembre 2006 n. 311 - rendimento energetico nell'edilizia
• DPCM 05/12/1997 - Requisiti acustici passivi degli edifici
• DLgs 9 aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

Prestazioni acustiche

In Italia non vi è un obbligo legislativo esplicito sulla determinazione delle prestazioni acustiche dei serramenti. Il produttore, per commercializzare il proprio prodotto in Italia, potrebbe avvalersi dell’opzione “NPD” e poter comunque apporre il marchio CE sul serramento.

L’esigenza di effettuare la prova di isolamento acustico in laboratorio nasce quindi non da cogenze legislative ma da motivazioni esclusivamente commerciali, correlate anche al decreto sui requisiti acustici passivi degli edifici DPCM 05/12/1997, che richiede un valore minimo per l’isolamento acustico di facciata.

 

Trasmittanza termica

A titolo di esempio, per la trasmittanza termica sono in vigore i seguenti documenti legislativi:

  • Il decreto 2 aprile 1998Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi” impone ai Fabbricanti di serramenti, che vogliono immettere i loro prodotti sul territorio italiano, di attestare le prestazioni offerte dai loro manufatti in relazione ai requisiti di trasmittanza termica e permeabilità all'aria;
  • Il decreto Requisiti minimi del 26 giugno 2015 determina l’applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definisce le prescrizioni e i requisiti minimi degli edifici;
  • Il DPR 26 agosto 1993 n. 412 fornisce elenco dei Comuni d'Italia e delle zone climatiche relative.

Ai sensi del decreto Requisiti minimi a seconda che si tratti di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione o riqualificazione energetica sono presenti delle prescrizioni/verifiche di legge da rispettare in funzione della tipologia di intervento. Di seguito si riportano le due tabelle presenti nel decreto, relative alle prescrizioni rispetto ai serramenti installati.

 

 

 

Una distinzione doverosa va fatta a proposito dei valori limite di trasmittanza termica da rispettare per fruire delle agevolazioni fiscali, talvolta erroneamente confusi con quelli sopra riportati.

In questo caso è necessario fare riferimento ai requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90 (DM 06 agosto 2020).

 

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Il documento integrale è scaricabile e consultabile visitando la pagina dedicata sul sito di Istituto Giordano.


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(Crediti: Istituto Giordano)

 

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