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Marcatura CE prodotti da costruzione: sorveglianza del mercato e sanzioni

Nel presente articolo si vogliono presentare, in forma sintetica, le principali novità riportate nel DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106

Nel presente articolo si vogliono presentare, in forma sintetica, gli aspetti principali l DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”.

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Gli aspetti più rilevanti del D.Lgs del 16 giugno 2017, n.106

Il Decreto disciplina l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 305/2011, per i materiali e prodotti da costruzioni, ferme restando le regole nazionali (es: Norme Tecniche per le Costruzioni – DM 17.01.2018) per la progettazione, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione delle opere.

Gli aspetti che ho professionalmente ritenuto più rilevanti di questo Decreto sono:

  1. L’art.5, comma 5, riporta che “L’impiego nelle opere di un prodotto da costruzione è soggetto, per i materiali e prodotti per uso strutturale, alle norme tecniche per le costruzioni adottate in applicazione dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e per i materiali e prodotti per uso antincendio alle disposizioni adottate dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139“. Ovvero, quando è richiamato l’articolo 5, comma 5 nei punti del D.Lgs. 106/2017, il disposto legale si intende esteso anche ai materiali e prodotti per uso strutturale indicati nel §11 del DM 17.01.2018, idem per i materiali e prodotti per uso antincendio. Cosa non sempre chiara.

  2. Il D.Lgs. 106/2017 chiarisce, stabilendo una sanzione, che “l’immissione o la messa a disposizione sul mercato nazionale di un prodotto da costruzione, la dichiarazione di prestazione e le istruzioni e informazioni sulla sicurezza … sono fornite in lingua italiana”. In caso di violazione si applica quanto indicato nell’art. 19 comma 5 (sanzione da 1.000 € a 4.000 € e da 2.000 € a 10.000 €, qualora la violazione si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio). Ancora oggi capita sovente che le DoP siano consegnate in inglese, tedesco o altre lingue straniere anziché in italiano.

  3. È fondamentale l’analisi del capo V "CONTROLLO, VIGILANZA E SANZIONI", in quanto il Decreto, per gli aspetti sanzionatori, chiama in causa tutti i soggetti della filiera (nessuno escluso): Fabbricante, Distributore, Importatore, Progettista, Direttore Lavori e Collaudatore.

 

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Buona lettura