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Marcatura CE: come rendere meno oneroso l’impatto economico sulle Piccole e Micro Imprese

L’importanza delle Associazioni di Categoria: il caso della Confartigianato di Cuneo e delle aziende di Carpenteria metallica.

Il 30 giugno 2013 la Direttiva sui prodotti da costruzione, detta CPD, dopo più di venti anni di onorato servizio, è andata in pensione, abrogata dal Regolamento 305/2011 sui prodotti da costruzione, anche detto CPR.
La direttiva CPD, venuta alla luce sul finire degli anni ‘80, si proponeva il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, e mirava ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel campo dei prodotti da costruzione per migliorarne la libera circolazione in seno al mercato interno.
I suoi effetti sui prodotti da costruzione cominciarono a farsi evidenti più di un decennio dopo, quando comparvero le prime dichiarazioni di conformità e le relative marcature CE. Diventarono anche tangibili i limiti della direttiva stessa, che si focalizzava su un approccio qualitativo.
Il nuovo mantra del Legislatore Europeo recitava: sarà possibile eliminare gli ostacoli tecnici nel settore delle costruzioni solo se si introdurranno specifiche tecniche armonizzate al fine di valutare la prestazione dei prodotti da costruzione.
La certezza numerica relativa alla prestazione del prodotto viene ad assumere l’elemento di garanzia che consente al progettista e all’utilizzatore del prodotto la scelta di ciò che è più appropriato all’uso che intende farne.
Tale prestazione viene ad essere l’elemento di giudizio per la scelta tra prodotti concorrenti, e pertanto il legislatore si è preoccupato di evitare la creazione di barriere legate alla disponibilità finanziarie delle aziende europee, ed ha cercato di ridurre quanto più possibile l’impatto del nuovo approccio basato sulle prestazioni.
La riduzione di tale impatto è stata perseguita attraverso due modalità, agendo sia sulla metodologia di valutazione che sulla modalità utilizzata per la determinazione delle prestazioni.
Sono state introdotte procedure semplificate per compilare le dichiarazioni di prestazione al fine di alleviare l'onere finanziario delle imprese, in particolare delle piccole e micro imprese.
In secondo luogo, ove appropriato e senza mettere a rischio l'esattezza, l'affidabilità e la stabilità dei risultati, le norme armonizzate forniscono metodi meno onerosi delle prove per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali.
Oltre a prevedere metodi di determinazione delle prestazioni alternativi alle prove e meno onerosi, il Regolamento prevede anche che l’operato degli Organismi Notificati rispetti lo stesso requisito di minore impatto economico, e che siano dotati delle procedure necessarie per svolgere le proprie attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.
Per quanto l’obiettivo della Commissione sia chiaro, la modalità operativa attraverso cui possa essere attuato è riportata quasi esclusivamente per l’ambito delle prove. Alle parti coinvolte nel processo di valutazione della costanza della prestazione è pertanto lasciato un margine di libertà nel determinare come operare affinché si abbia un contenimento dei costi delle attività, che hanno come risultato finale, la marcatura CE del prodotto.
Le principali attività necessarie ai fini della valutazione della prestazione sono la predisposizione ed applicazione del sistema di controllo della produzione in fabbrica e l’esecuzione di prove specifiche.
La valutazione delle prestazioni in base a prove, a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto può essere condotta dal produttore o dal Laboratorio Notificato, a seconda di quanto richiesto nella norma applicabile. La valutazione dell’Organismo notificato, se prevista per la specifica tipologia di prodotto, consiste nell’ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e nella successiva sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica.
Le parti coinvolte, quali principali attori del processo edilizio che possono avere un ruolo nell’attività di valutazione della prestazione sono il produttore, l’Organismo (o Laboratorio) notificato, l’utilizzatore, il progettista, l’acquirente, il compratore, le società di consulenza. Produttore ed organismo (o laboratorio) notificato, così come riportato sulle norme armonizzate, svolgono il ruolo di protagonisti.
L’insieme delle attività e delle parti coinvolte danno luogo a differenti combinazioni, a seconda della tipologia di prodotto, che conducono a soluzioni più o meno costose.
Per le micro imprese, la stesura del sistema di controllo della produzione in fabbrica può costituire un ostacolo, perché non dispongono di personale che possa occuparsene senza rallentare il funzionamento regolare della propria attività, oltre alla difficoltà del compito per chi ha poca dimestichezza nello scrivere documenti tecnici e procedure gestionali. Frequentemente questo ostacolo è superato attraverso il supporto di organizzazioni esterne, che predispongono una documentazione su misura dell’azienda, dopo averne intervistato le figure chiave e studiato le modalità gestionali. In questo ambito, le associazioni di categoria possono svolgere un compito molto efficace di supporto alla aziende, con diversi gradi di approfondimento e partecipazione al processo di certificazione.
Oltre a concordare per i propri associati condizioni economiche vantaggiose presso i comuni fornitori, le associazioni di categoria possono occuparsi dell’attività di formazione tecnica e normativa, dando risposta al quesito circa il cosa debba essere fatto, fino a giungere ad una assistenza operativa specifica per il processo di ottenimento della certificazione, mostrando come si debba operare. 
ALL'INTERNO DELL'ARTICOLO INTEGRALE LA DESCRIZIONE DEL CASO DELLA CONFARTIGIANATO DI CUNEO.

 

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