Manutenzioni ordinarie e straordinarie: il vademecum dell'agevolazione Iva 10%
Aliquota Iva 10% per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa: requisiti, specifiche, limitazioni, beni significativi, indicazioni da apporre in fattura
L'agevolazione dell'Iva applicata al 10% sui lavori di manutenzione (sia ordinari che straordinari) effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa è stata introdotta dall'art.7, comma 1, lettera b) della legge 488/1999 e, dopo la proroga annuale fino al 31 dicembre 2010, è entrata pienamente a regime con la legge 191/2009.
Aliquota IVA 10%: applicazione
- in caso di interventi eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa con esclusione, quindi, dei fabbricati a prevalente destinazione strumentale;
- per le sole prestazioni di servizi e non anche alle cessioni di beni finiti. Le prestazioni di servizi agevolabili sono quelle rese in base a un contratto d’appalto o d’opera.
Fabbricati a prevalente destinazione abitativa: definizione
- le unità immobiliari classate nella categoria A, con l’esclusione dell’A10, indipendentemente dall’utilizzo dell’immobile. Sono comprese anche le pertinenze dell’unità immobiliare abitativa;
- gli edifici che abbiano oltre il 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata. L'agevolazione, in questi casi, si estende anche alle parti comuni dell’edificio; diversamente, restano esclusi gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari non abitative.
Aliquota Iva 10%: esclusioni
- prestazioni professionali;
- prestazioni rese in base a un contratto di subappalto.
Applicazione e limitazioni
Di regola, l'aliquota del 10% si applica sull’intero valore delle prestazioni di servizi comprendendovi anche i beni impiegati. Quando, però, i beni impiegati sono significativi, l'applicazione dell’aliquota ridotta trova una limitazione se il loro valore supera il 50% dell’intero corrispettivo.
Prima di tutto, quindi, vanno identificati i beni significativi, ovverosia: Ascensori e montacarichi, Infissi esterni ed interni, Caldaie, Video citofoni, Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, Sanitari e rubinetterie da bagno, Impianti di sicurezza.
Quindi, scatta la limitazione dell'applicazione dell'aliquota Iva ridotta se il valore dei beni significativi supera il 50% del valore della prestazione: su tali beni l’aliquota del 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni significativi medesimi.
Ad esempio, se il costo complessivo dell’intervento è di 5.000 euro, di cui 2.000 euro per la prestazione lavorativa e 3.000 euro per il bene significativo, l’Iva al 10% si applica sull’intero valore del servizio (2.000), ma, con riferimento al bene, solo su 2.000, ovvero sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello del bene significativo. Importante: la limitazione si applica solo in presenza dei beni significativi "interi"; non interessa, invece, eventuali pezzi singoli o parti di ricambio.
Peraltro, se l’intervento comprende più manutenzioni e solo per alcune è previsto l’impiego di beni significativi, per il calcolo della quota non agevolata, il valore della prestazione va assunto complessivamente quando il contratto è unico (C.M. 98/E/2000).
Aliquota Iva 10%: indicazioni in fattura
Nella fattura il prestatore deve indicare:
- il corrispettivo complessivo dell'operazione, comprensivo del valore dei beni significativi;
- il valore dei beni significativi (in maniera separata).