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Manutenzione straordinaria: servono sia il permesso di costruire che l'autorizzazione sismica! Le regole

Cassazione: la manutenzione straordinaria, a prescindere dal livello e dalla portata dei lavori interni, necessita del previo permesso sismico che affranca solo la manutenzione ordinaria

Finitura interna e tramezzature: abusi edilizi senza permesso di costruire

Gli interventi di finitura interna, quali massetti, tramezzature interne, pavimenti, impianti tecnologici ed imbiancatura delle pareti, su un immobile abusivo e in zona sismica sono passibili dei reati di cui agli artt. 44 lett.c, 93, 94 e 95 dpr 380/2001 e 181, comma 1 d.lgs. 42/2004.

La Cassazione (ordinanza 50662/2019) torna ancora una volta sull'autorizzazione sismica, confermando gli orientamenti delle precedenti pronunce 50624/2014 e 39335/2018, e precisando che l'opera deve essere valutata nel suo complesso non potendosi considerare, in base al concetto unitario di costruzione, i singoli componenti.

Parliamo di opere interne, consistenti in interventi di sola tramezzatura, realizzazione di massetti, imbiancatura delle pareti ed installazione di servizi igienici, che secondo il ricorrente sarebbero state assentibili con una mera dichiarazione di inizio di attività e non richiedevano, non avendo comportato alcuna modifica della sagoma o dei volumi del preesistente edificio, né variazione di destinazione d'uso, il permesso di costruire.

Ma per la Corte d'Appello i lavori accertati in fatto sulla base delle risultanze istruttorie costituivano la prosecuzione dei precedenti lavori abusivi essendo stati realizzati su un immobile ab origine edificato in assenza del necessario permesso di costruire e mai regolarizzato.

I lavori di manutenzione su immobile abusivo sono abusivi (senza prescrizione)

E la Corte Suprema conferma in toto questa linea, aggiungendo che il rilievo secondo il quale trattandosi di opere interne sarebbero state assoggettabili alla sola dichiarazione di inizio di attività dei lavori (DIA, ora segnalazione certificata di inizio attività - SCIA), risulta eccentrico ed inconferente nel caso di specie, essendo l'accertamento diretto a valutare, in uno ad altre illegittimità rilevate, la condotta attuale del ricorrente ai fini della verifica circa la configurabilità o meno della fattispecie incriminatrice contestata, con la conseguenza che il richiamo, nel provvedimento impugnato, al principio dell'invalidità derivata va inteso nel senso che i lavori edilizi, i quali interessino manufatti abusivi che non siano stati oggetto di sanatoria o condono ripetono le caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente.

Questo, chiaramente, non implica un automatismo nell'attribuzione della responsabilità penale, dovendosi rigorosamente escludere il ricorso ad ipotesi di responsabilità oggettiva, ma certamente esclude che possano maturare preclusioni in ordine all'accertamento dei fatti rilevanti per la tutela degli interessi urbanistici e paesaggistici.

In relazione ai lavori eseguiti su manufatti abusivi non sanati o condonati ovvero irregolarmente sanati o condonati sono configurabili le fattispecie di illecito previste dall'art. 44 cit. anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono (Sez. 3, n. 26367 del 25/03/2014 - dep. 18/06/2014, Stewart e altro, Rv. 259665), senza che ad esse sia applicabile il regime della comunicazione di inizio lavori (Sez. 3, n. 41105 del 12/07/2018 - dep. 24/09/2018, C, Rv. 274063).

Denuncia al Genio Civile e autorizzazione sismica: si 'scappa' solo per le manutenzioni ordinarie

Tra l'altro, trovandoci in zona sismica, la mancanza della denuncia dei lavori al Genio Civile e della richiesta di autorizzazione sismica è imperdonabile.

La denuncia dei lavori ed il deposito degli atti progettuali presso il competente ufficio del Genio Civile è prescritto - sottolinea la Cassazione - dall'art. 93 d.P.R. 380/2001 "per chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni o sopraelevazioni": pertanto l'esecuzione di opere interne comunque annoverabili nella manutenzione straordinaria rientra a pieno titolo nella suddetta previsione normativa e sono soggette all'obbligo di preavviso così come all'autorizzazione sismica del competente ufficio tecnico, dai quali possono ritenersi affrancati, in quanto non incidenti sulla statica del preesistente manufatto, i soli interventi di manutenzione ordinaria.

NB principio assodato - in materia di reati antisismici, integra la contravvenzione di cui all'art. 95 del dpr 380/2001 qualsiasi intervento edilizio, con la sola eccezione di quelli di semplice manutenzione ordinaria, effettuato in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, che non sia preceduto dalla previa denuncia al competente ufficio con presentazione di un progetto redatto da tecnico abilitato, o per il quale non sia stato rilasciato il titolo abilitativo, i cui lavori non siano stati svolti sotto la direzione di professionista abilitato.

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