Titoli Abilitativi | Edilizia | T.U. Edilizia | Abuso Edilizio
Data Pubblicazione:

Manufatto in legno con impiantistica: se è stabile nel tempo, serve il permesso di costruire

Tar Roma: il permesso di costruire è sempre necessario, a prescindere dai materiali utilizzati, ogni qual volta sia realizzata una unità edilizia idonea a soddisfare esigenze non meramente temporanee, ma stabili nel tempo.

Non si scappa dal permesso di costruire per un manufatto in legno di 6,00 x 9,00, con altezza minima e massima di m 2,40 e m 3,00 e copertura a tetto a due falde, che risulta interamente divisa in 5 vani ed è provvista di tutti gli impianti idraulici e termoidraulici e di portico sul prospetto principale dove insiste la porta di accesso.

Lo ha sancito il Tar Roma nella sentenza 10063/2023 dello scorso 13 giugno, che ripoprone un principio importante in edilizia/urbanistica: il permesso di costruire è sempre necessario, a prescindere dai materiali utilizzati, ogni qual volta sia realizzata una unità edilizia idonea a soddisfare esigenze non meramente temporanee, ma stabili nel tempo.

Opera amovibile o stabile? Le discriminanti

Secondo i ricorrenti, l'opera abusiva è facilmente rimuovibile e, comunque, è tardivo l'ordine ripristinatorio, rivolto per l'eliminazione di opere edili molto risalenti nel tempo.

Il Tar afferma che

  • il permesso di costruire è sempre necessario, a prescindere dai materiali utilizzati, ogni qual volta sia realizzata una unità edilizia idonea a soddisfare esigenze non meramente temporanee, ma stabili nel tempo;
  • la qualificazione di manufatti quali interventi di nuova costruzione non comprende le sole attività di edificazione muraria, ma anche tutte quelle che determinano una modificazione permanente del territorio per adattarlo ad un impiego diverso rispetto alla sua conformazione naturale.

Nel caso di specie, siamo di fronte ad un manufatto che per dimensioni e stabilità dell’utilizzo, come comprovato anche dall’esistenza di impianti idraulici e termoidraulici, e dalla stessa affermazione di parte ricorrente quanto all’esistenza da lungo tempo, avrebbe necessitato di idoneo titolo edilizio, con la conseguenza che la sua mancanza comporta di conseguenza l’ordine di rimozione.

Ordine di demolizione: su chi ha effetto?

La sentenza è anche utile per dirimere alcuni dubbi sui destinatari dell'ordine di demolizione, visto che in questo caso i ricorrenti affermano l’illegittimità del provvedimento impugnato sul presupposto che i destinatari dell’ingiunzione di demolizione, essendo titolari esclusivamente della nuda proprietà del terreno su cui insistono gli abusi ed essendo dunque privi del diritto di godimento del terreno, che spetta in via esclusiva ai donanti usufruttuari, non sono i responsabili dell’abuso contestato, né potrebbero ottemperare all’ordine di demolizione.

L’art. 31, secondo comma, d.P.R. 380/2001, spiega il Tar, dispone che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, “ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione”; il successivo comma 3, prevede che se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

Il sistema posto a tutela del patrimonio edilizio enucleabile dalla norma in esame, nel prevedere le conseguenze sanzionatorie di un abuso edilizio, si riferisce indifferentemente al proprietario e al responsabile dell’abuso, quando l’esecutore materiale non coincida con il proprietario dell’immobile, in ragione della natura rispristinatoria degli atti ingiuntivi adottati in materia edilizia, finalizzati al conseguimento della eliminazione delle conseguenze della violazione edilizia, attraverso la riduzione in pristino dello stato dei luoghi che consegue alla rimozione delle opere abusive.

Pertanto, in materia di abusi edilizi, destinatario dell'ordine di demolizione è quel soggetto che abbia la “disponibilità” dell'opera, anche solo giuridica, indipendentemente dal fatto che l'abbia concretamente realizzata, e pertanto, quale “detentore”, è in grado di provvedere alla demolizione restaurando così l'ordine violato.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

Scopri di più

Edilizia

L'edilizia ricomprende tutte quelle attività finalizzate a realizzare, trasformare o demolire un edificio. Essa rappresenta sicuramente uno dei...

Scopri di più

T.U. Edilizia

Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

Scopri di più

Titoli Abilitativi

Con l’approvazione ed entrata in vigore del Dlgs 222/2016, che ha modificato il Dpr 380/2001, sono 4 i titoli abilitativi in edilizia: CILA...

Scopri di più

Leggi anche