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Mansarda al terzo piano con struttura in ferro: è nuova costruzione, non ristrutturazione. Fiscalizzazione dell'abuso impossibile

La realizzazione di una mansarda, a quota piano terzo di fabbricato pre-esistente, con struttura portante in ferro e sovrastanti lamiere coibentate a falda inclinata, di circa mq. 160, nonché di una tettoia di circa mq. 35 prospiciente la cucina, non può qualificarsi come ristrutturazione edilizia perché comporta la realizzazione di nuovi volumi (per lo più in zona vincolata).

Siamo al solito confine tra nuova costruzione ristrutturazione edilizia, nella sentenza 7453/2023 del 1° agosto del Consiglio di Stato.

Il piano mansardato del contendere

Nello specifico, Palazzo Spada deve esprimersi in merito ad un'ordinanza di demolizione impartita per lavori abusivi consistenti nella realizzazione di una mansarda, a quota piano terzo di fabbricato pre-esistente, con struttura portante in ferro e sovrastanti lamiere coibentate a falda inclinata, di circa mq. 160, nonché di una tettoia di circa mq. 35 prospiciente la cucina.

Il primo motivo di appello contesta l'illegittimità del comportamento tenuto dal comune che, dopo avere comunicato l’avvio del procedimento di demolizione il 14 novembre del 2013, ha emesso il provvedimento definitivo il successivo giorno 21, senza concedere un ragionevole termine ai destinatari dell’ordine per consentirgli di controdedurre in merito, dopo avere eventualmente visionato la documentazione presente agli atti del procedimento.

Se fosse stato concesso un più ampio termine defensionale, sostiene il ricorrente, si sarebbe potuto dimostrare che, insistendo l’immobile in una precisa zona del Piano Urbanistico Comunale del 2010, ne sarebbe stata consentita la riqualificazione e la ristrutturazione edilizia.

Abusi in zona vincolata: vietato ogni aumento di volumetria

In primis, si evidenzia che gli abusi sono stati commessi in un’area sottoposta ai seguenti vincoli di inedificabilità assoluta:

  1. vincolo paesaggistico ambientale di cui al d. lgs. n.42 del 2004;
  2. vincolo archeologico;
  3. zona RUA del Piano territoriale Paesistico dei comuni Vesuviani;
  4. zona di grado di sismicità S9:
  5. “zona rossa”, ossia ad alto rischio vulcanico ex lege regione Campania n.21 del 2003.

Alla luce di tali vincoli non era consentito alcun incremento di volumetria.

L’eccezione secondo cui i vincoli sarebbero sopravvenuti rispetto alla data dei lavori è infondata, innanzitutto perché il regime urbanistico applicabile all’abuso, che è un illecito permanente, è quello vigente al momento dell’accertamento.

Inoltre, è pacifico che i lavori erano in corso al momento dell’accertamento, il che ne esclude in ogni caso la risalenza a un periodo remoto.

Non è una ristrutturazione edilizia: ecco perché

Palazzo Spada archivia velocemente anche la questione della qualificazione dell'opera, evidenziando che la realizzazione di nuovi volumi esclude, diversamente da quanto prospettato dalla parte, che l'intervento potesse essere qualificato quale ristrutturazione e/o riqualificazione edilizia.

Fiscalizzazione dell'abuso: non è questo il caso. Ecco perché

Il secondo motivo di appello contesta la violazione degli articoli 33 e 34 del dpr 380/2001 per non avere l'amministrazione valutato l'applicabilità della sola sanzione pecuniaria, stante il pregiudizio statico che deriverebbe all'intero immobile dalla disposta demolizione.

Il Consiglio di Stato inizia affermando che non è provato, ma solo dedotto, il rischio di un pregiudizio statico dell’intero edificio.

Inoltre, l'articolo 33 del Testo Unico Edilizia configura l'applicazione della sanzione pecuniaria come misura eccezionale e non alternativa, eccezionalità che evidentemente è destinata a divenire rarissima se non addirittura destinata a non ricorrere mai, quando, come nel caso di specie, nell’area in cui è collocato l’immobile abusivo, insistano stringenti vincoli di inedificabilità.

E non può invocarsi neanche la disposizione di cui all’articolo 34, che è norma che trova applicazione nei soli casi di difformità di quanto realizzato dal titolo abilitativo, e non in carenza assoluta di quest'ultimo, come nella presente controversia.


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Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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