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Mancata sicurezza nel cantiere di una ristrutturazione edilizia e attenuanti per il datore di lavoro

Per la Cassazione, se il datore di lavoro e responsabile della sicurezza rimedia alle inadempienze possono scattare le attenuanti anche in caso di mancati controlli sulle misure di sicurezza e mancata attuazione delle prescrizioni del piano di sicurezza.

Ci sono precise situazioni nelle quali, se pur in presenza di inadempienze collegate alla sicurezza in cantiere, al datore di lavoro (titolare dell'impresa di costruzioni) possono essere concesse delle attenuanti.

Lo spiega la Corte di Cassazione nella sentenza 23946/2023, che ha riformato la decisione del Tribunale ordinario il quale, invece, non aveva concesso le attenuanti generiche dopo la mancata adozione di alcune di misure di sicurezza nel cantiere di una ristrutturazione esterna di un edificio.

Il caso: niente parapetti interni ai ponteggi

L'imprenditore non aveva ottemperato alle disposizioni ex art.97 del d.lgs. 81/2008, inerente i controlli sulle misure di sicurezza e sulle prescrizioni del piano di sicurezza stesso.

Più nel dettaglio, era stata impartita una multa piuttosto salata al titolare dell'impresa edile che aveva omesso di verificare le condizioni di lavoro dei lavoratori nel corso dell'esecuzione di opere di manutenzione della facciata di un edificio residenziale affidati alla suddetta ditta, e violato le prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.

In particolare, mancavano i parapetti interni ai ponteggi e il cavo elettrico di alimentazione della pompa di lavaggio era attaccato alla linea elettrica del condominio.

Le attenuanti vanno concesse

Per la Cassazione qui le attenuanti ci sono.

Nell'apparato giustificativo della sentenza impugnata, non vi è infatti cenno alla tematica relativa all'adempimento delle prescrizioni, sebbene lo stesso giudice di merito abbia espressamente affermato che, dalle verifiche effettuate, era emerso che il ricorrente aveva adeguato il luogo di lavoro alle prescrizioni impartite in sede di sopralluogo.

Con riferimento, inoltre, alla concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice ha anche affermato l'occasionalità del fatto, sicchè è illogica la motivazione nella parte in cui il giudice, in punto di concessione delle circostanze attenuanti, contraddittoriamente, ha dichiarato che non fossero emerse circostanze rilevanti, oltre allo stato di incensuratezza dell'imputato, senza nulla esprimere in ordine alla occasionalità della condotta e in ordine alla condotta riparativa posta in essere dal ricorrente.

Insomma, le attenuanti generiche andavano concesse, visto che non sono state illustrate le motivazioni per le quali gli elementi svaforevoli siano stati disattesi o superati.


LA SENTENZA INTEGRALE DELLA CASSAZIONE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PèREVIA REGISTRAZONE AL PORTALE

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