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Mancata comunicazione del DOMICILIO DIGITALE. Sospensione per l'iscritto all'Ordine.

ORDINE & CNI

Il CNI con nota del 30/09/20 ha comunicato a tutti gli Ordini di procedere con immediata celerità all’inoltro di una diffida per gli iscritti che ancora non hanno trasmesso il proprio DOMICILIO DIGITALE (PEC,) pena la sospensione dall’esercizio della professione se entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione non adempiano a tale obbligo.

Analogo discorso per gli Ordini Territoriali, che omettendo tale procedura rischiano lo scioglimento e quindi il commissariamento.

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Come ricordato dal CNI, con l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 14 settembre 2020 n.228, S.O., della legge 11 settembre 2020 n.120, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020 n.761 (cd “Decreto Semplificazioni”), sono divenute definitive le modifiche recate dal provvedimento d’urgenza al testo dell’art.16 del decreto-legge 28/11/2008 n.185, in tema di domicilio digitale dei professionisti.

Il tutto al dichiarato fine di rendere effettivo il diritto all’uso delle tecnologie di cui all’art.3 del Codice dell’amministrazione digitale e con l’obiettivo di semplificare le comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni. In sintesi:

Al posto di obbligo del possesso della PEC (posta elettronica certificata) si parla ora – per effetto delle innovazioni legislative – di obbligo del possesso di un “domicilio digitale di cui all’art.1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82” (art.37, comma 1, lettera a), del DL n.76/2020, come convertito dalla legge n.120/2020);

1) Il cd domicilio digitale non è altro che un recapito digitale, legato ad un indirizzo di posta elettronica certificata o ad altro recapito certificato qualificato, previsto per legge;

2) Per effetto della riforma il domicilio digitale diventerà obbligatorio per imprese e professionisti iscritti agli albi professionali e si rafforza il sistema sanzionatorio.

3) Viene introdotto l’obbligo della diffida ad adempiere, entro 30 giorni, che gli Ordini sono tenuti a trasmettere agli iscritti che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale all’Ordine di appartenenza;

4) In caso di mancato riscontro positivo alla diffida, l’Ordine di appartenenza deve applicare la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione (la legge riporta: “sospensione dal relativo albo o elenco”); sospensione che terminerà nel momento in cui l’iscritto comunica all’Ordine l’avvenuta attivazione di un domicilio digitale;

5) Viene ribadito che qualora gli Ordini territoriali omettano di pubblicare l’elenco riservato, consultabile esclusivamente dalle Pubbliche Amministrazioni, contenente i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale (comma 7 dell’art.16 DL n.185/2008), oppure rifiutino reiteratamente di comunicare alla PA tali dati, ovvero si verifichi la reiterata inadempienza da parte degli stessi dell’obbligo di comunicare al registro INI-PEC l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento, ciò costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento del Consiglio dell’Ordine territoriale inadempiente, ad opera del Ministero della Giustizia.

Si tratta, come noto, di doveri già gravanti da alcuni anni sugli iscritti agli albi, ma ai quali non si accompagnava una chiara individuazione della sanzione applicabile, in caso di mancato rispetto dell’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Adesso, approfittando del veicolo normativo costituito dal “Decreto Semplificazioni”, il Governo ha precisato – all’art.37 citato – che alla mancata attivazione di un domicilio digitale da parte dei professionisti iscritti all’albo deve fare seguito, dopo l’inutile esperimento della procedura basata sull’inoltro di una formale diffida ad adempiere, la misura della sanzione della sospensione a tempo indeterminato dall’albo, sulla falsariga di quanto avviene nell’ipotesi prevista dall’art.2 della legge 3 agosto 1949 n.536 (mancato versamento della quota annuale di iscrizione).

E, allo stesso modo di quanto previsto nel caso di morosità contributiva, una volta che l’iscritto si è messo in regola (rectius: ha comunicato per iscritto all’Ordine l’avvenuta attivazione del proprio domicilio digitale), viene meno la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione.

A questo proposito si segnala il recente parere rilasciato dal Ministero della Giustizia (prot. m_dg.DAG.17/09/2020.0144610.U) ad una richiesta di chiarimenti proveniente dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, a proposito della natura del procedimento sanzionatorio che si innesca nel caso di mancato adempimento dell’obbligo del professionista di dotarsi di un domicilio digitale e di comunicarlo all’Ordine di appartenenza.

Di fronte al dubbio interpretativo – scaturente dalla non chiara dizione legislativa – se la sospensione in questione debba essere comminata dal Consiglio dell’Ordine, oppure dal Consiglio di disciplina territoriale, l’Ufficio II del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia propende per la natura amministrativa della sanzione della sospensione, “rappresentando la comunicazione del domicilio digitale una sorta di precondizione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professione regolamentata dall’ordinamento”, con conseguente competenza all’irrogazione da parte del Consiglio dell’Ordine territoriale.

Secondo il parere del Ministero della Giustizia datato 9 settembre 2020 (ma con protocollo ufficiale del 17/09/2020), pertanto, la sanzione della sospensione dall’albo deve essere applicata dall’Ordine territoriale, cui spetterà anche – come al solito – operare le necessarie variazioni e annotazioni sull’albo professionale.

Il tutto all’evidente fine di favorire e implementare l’utilizzo della posta elettronica certificata nelle comunicazioni tra Pubblica Amministrazione e professionisti.

Le nuove misure sono operative dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n.76/2020 (il 17 luglio 2020) e sono divenute stabili a partire dalla entrata in vigore della legge di conversione (il 15 settembre 2020).