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Lottizzazione abusiva: l'immobile si può confiscare solo dopo la sentenza di condanna definitiva

Cassazione: la confisca di un immobile, edificato nel corso di un operazione di lottizzazione abusiva, è possibile nel solo caso in cui il costruttore sia stato condannato per l'illecita modifica dell'assetto territoriale

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In materia di lottizazione abusiva e confisca dell'immobile, assume particolare rilevanza la sentenza 21628/2019 della Cassazione Penale, basata su quanto disposto dall'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, che lega la confisca obbligatoria non alla pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione di pena, come previsto da altre disposizioni in materia di confisca (ad esempio, artt. 240, 240-bis e 322- ter cod. pen., artt. 73, comma 7-bis, 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), ma alla sentenza definitiva del giudice penale che "accerta" che vi è stata lottizzazione abusiva (come contestato nel caso in esame).

Ciò porta al seguente principio di diritto: la confisca di un immobile, edificato nel corso di un operazione di lottizzazione abusiva, è possibile nel solo caso in cui il costruttore sia stato condannato per l'illecita modifica dell'assetto territoriale.

Lottizzazione abusiva e confisca immobili: come funziona?

Nel 'nostro' caso, gli imputati avevano effettuato il frazionamento di una particella catastale, richiedendo poi il permesso di costruire per la costruzione di due case rurali, procedendo poi al cambio di destinazione d'uso, con aumento delle cubature assentibili, e così determinando una trasformazione urbanistica del territorio destinato ad uso agricolo.

Per il giudice di primo grado vi era stata una trasformazione urbanistica del territorio di entità tale da integrare il reato di lottizzazione abusiva e non vi era dubbio sulla ricorrenza dell'elemento soggettivo della colpa attesa l'evidente discrasia tra gli immobili costruiti (immobili ad uso residenziale) e quelli assentiti (fabbricati rurali).

Quindi, la Cassazione affronta il problema sul provvedimento di confisca sotto l'aspetto dei casi e delle ipotesi in cui esso possa essere eseguito. In altre parole i giudici accentrano la loro attenzione ai casi ed ai limiti di operatività del provvedimento di confisca.

Ci sono dei limiti, spiega la Corte Suprema,  all'esecuzione del provvedimento e allo stesso potrà darsi corso nel solo caso in cui si sia in presenza di un espressa affermazione della responsabilità penale per la lottizzazione. Quindi:

  • nel solo caso in cui i giudici si siano definitivamente pronunciati circa l'effettiva esistenza della lottizzazione abusiva i beni che ne son stati l'oggetto potranno venire confiscati. Negli altri casi invece in cui il procedimento penale non sia ancora giunto a conclusione, il manufatto abusivo non potrà che restare in disponibilità del reo;
  • l'accertamento della responsabilità penale dell'indagato, in presenza del quale è consentita la confisca urbanistica per il reato di lottizzazione abusiva ex art. 44 d.P.R 6 giugno 2001, n. 380, anche nelle ipotesi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, deve essere fondato su elementi evincibili dagli atti attraverso un'analisi giurisdizionale idonea ad accertare l'effettiva sussistenza del reato in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi, nel rispetto delle garanzie processuali che consentono all'imputato di interloquire sul materiale di causa al fine di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

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