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Locali commerciali: serve la regolarità urbanistica per ottenere il certificato di agibilità

L'accertamento della conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità, e non è possibile riconoscere a un locale commerciale un'agibilità provvisoria in pendenza di condono edilizio. Tra l'altro, la non conformità dei locali per il versante urbanistico-edilizio si traduce nella loro non agibilità anche sul versante commerciale.

Un locale commerciale non può ottenere un'agibilità "provvisoria" in pendenza di una domanda di condono edilizio, in quanto se non è dimostrata la regolarità urbanistica, manca il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità (oggi segnalazione certificata di agibilità).

Somministrazione di alimenti e bevande e collegamento con la regolarità urbanistica

Con la corposa sentenza 7104/2024 del 16 dicembre, il Tar Campania ha chiarito che "la somministrazione di alimenti e bevande deve avvenire, oltre che per espressa previsione legislativa, per elementari ragioni di sicurezza igienico-sanitaria, in locali che rispettino la normativa edilizia e urbanistica, per cui l'accertamento della conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità; in pendenza di domanda di condono edilizio, non vi è la possibilità di riconoscere ai locali una agibilità "provvisoria", che rappresenterebbe un provvedimento atipico non previsto dall'ordinamento ed in quanto tale non applicabile, posto che l'esercizio dell'attività commerciale, essendo comunque subordinata all'esito positivo del condono, finirebbe per rimanere in una condizione di inaccettabile incertezza circa la legittimità dell'attività stessa".

 

Agibilità e regolarità urbanistica

Il TAR entra nel merito ricordando che il legittimo esercizio dell'attività commerciale/industriale è ancorato all'iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere, con conseguente potere-dovere dell'autorità amministrativa di inibire l'attività commerciale esercitata in locali rispetto ai quali siano stati adottati provvedimenti repressivi che accertano l'abusività delle opere realizzate ed applicano sanzioni che precludono in modo assoluto la prosecuzione di un'attività commerciale.

In altre parole, il legittimo esercizio di un'attivirà commerciale è ancorato, sia per quanto riguarda il rilascio del rlativo titolo autorizzatorio, sia per l'intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere.

Non solo: per costante giurisprudenza, il certificato di agibilità è pre-requisito necessario per lo svolgimento di qualsiasi attività, che - in difetto - può essere inibita.

 

Agibilità del locale: servono titolo abilitativo e non abusività

Ai fini dell'agibilità, continua il TAR, è necessario che il manufatto o il locale sia assistito dallo specifico titolo edilizio abilitativo e, più in generale, che lo stesso non sia abusivo, perché serve una corrispondenza biunivoca tra conformità urbanistica dei beni ospitanti l'attività commerciale e l'agibilità degli stessi.

Insomma: l'agibilità dei locali è il 'ponte' tra la situazione urbanistico-edilizia e quella commerciale nel senso che la non conformità dei locali per il versante urbanistico-edilizio si traduce nella loro non agibilità anche sul versante commerciale, la cui assenza vanifica la scelta insediativa dell'azienda, a prescindere eventualmente dalla sua regolarità sotto il profilo sanitario-ambientale.

 

Le norme di riferimento

Interessante anche la parte dove il TAR evidenzia che in base al combinato disposto degli artt. 24, comma 3, del dpr 380/2001 e 35, comma 20, della legge 47/1985, l'accertamento della conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità, ma anche che ciò è evidente, in quanto, ancor prima della logica giuridica, è la ragionevolezza ad escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione ed a prescindere dal suo concreto assetto, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico-edilizia e, come tale, potenzialmente in contrasto con la tutela della pluralità d'interessi collettivi alla cui protezione la disciplina è preordinata.

 

E se c'è un condono pendente?

In caso di domanda di condono pendente, non cambia praticamente nulla.

Infatti, "la mera presentazione della domanda di condono non incide sulla perdurante abusività delle opere di cui si richiede la sanatoria com'è, del resto, dimostrato dalla citata disposizione condonistica (art. 35 L. 47/1985), che subordina il rilascio del certificato di agibilità all'esito positivo della domanda di condono edilizio".

In pratica, la semplice domanda di condono edilizio non integra la sussistenza di un titolo e le opere edilizie realizzate sono comunque abusive in quanto prive di titolo abilitativo.

Di conseguenza, il carattere abusivo degli interventi è ostativo all'intrapresa o permanenza di qualsiasi attività che abbia, tra i suoi indefettibili presupposti, quello della conformità urbanistico-edilizia dei locali ove l'attività medesima è svolta, per cui è da escludere che l'attività commerciale possa essere autorizzata in locali interessati dalla domanda di condono prima della favorevole definizione del relativo procedimento.

 

Locali commerciali, agibilità e conformità urbanistica: i paletti

In definitiva, "la somministrazione di alimenti e bevande deve avvenire, oltre che per espressa previsione legislativa per elementari ragioni di sicurezza igienico-sanitaria, in locali a norma. Il rispetto della normativa edilizia e urbanistica costituisce, infatti, presupposto indispensabile per il legittimo esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ancorato, non solo in sede di rilascio dei titoli abilitativi, ma anche per l'intera sua durata di svolgimento, all'iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere, con conseguente potere-dovere dell'autorità amministrativa di inibire l'attività commerciale esercitata in locali di cui sia stata accertata l'abusività delle opere realizzate".


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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