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Liguria: le norme edilizie sono incostituzionali

Per la Corte Costituzionale, il dPR 380/2001 prevale sulle norme locali e L'installazione di nuovi impianti tecnologici, anche senza creazione di volumetria, non è libera ma richiede almeno una comunicazione al comune

Per la Corte Costituzionale, il dPR 380/2001 prevale sulle norme locali e L'installazione di nuovi impianti tecnologici, anche senza creazione di volumetria, non è libera ma richiede almeno una comunicazione al comune

La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali una serie di norme della legge della Regione Liguria n.12/2015 “Disposizioni di adeguamento della normativa regionale”.
In primis, la Corte rileva che pur non essendo precluso al legislatore regionale di esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali, tale esemplificazione, per essere costituzionalmente legittima, deve essere coerente con le definizioni contenute nel testo unico dell’edilizia.
Poi, si interviene nel dettaglio con diversi punti.

Interventi liberi
La Corte parte dall'art.6 del dPR 380/2001 (d'ora in poi TUE), secondo cui gli interventi cd. 'liberi' sono quelli non condizionati al previo ottenimento di un assenso da parte dell’amministrazione, distinguendo:

• le attività libere per le quali l’interessato è del tutto esonerato da oneri (art. 6, comma 1); 
• le attività libere per le quali viene prescritta una comunicazione dell’interessato di inizio dei lavori, cosiddetto “cil” (art. 6, comma 2); 
• le attività libere che richiedono comunicazione di inizio dei lavori asseverata da tecnico abilitato, cosiddetto “cila” (art. 6, comma 4).

L’art.3, comma 1, lettera a, invece, si sofferma sugli “interventi di manutenzione ordinaria”, che riguardano “le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.

Impianti
La legge regionale impugnata include, con l’espressione "installazione", anche la realizzazione di nuovi impianti (sia pure non comportanti la creazione di volumetria), ponendosi quindi in contrasto con la disciplina del TUE che assoggetta quest’ultima tipologia di intervento al regime della Cila o della Scia, a seconda della consistenza del manufatto.
Nella sentenza, quindi, si sottolinea che per la Regione Liguria l'installazione di nuovi impianti tecnologici, anche senza creazione di volumetria, sarebbe libera da Cia e Scia. Non è dello stesso avviso la Consulta, in quanto riconosce come liberi solo gli interventi di integrazione e mantenimento in efficienza di impianti già esistenti, non quelli nuovi, per i quali è necessaria almeno una comunicazione al Comune.

Opere di arredo e comunicazione preventiva
La norma regionale - art.6, comma 3, legge 12/2015 - è illegittima anche nella parte dedicata alle opere di arredo, ma non per gli elementi pertinenziali degli edifici (art.6, comma 6 del TUE), dove secondo la Consulta la legge regionale appare anzi più restrittiva, perché precisa (a differenza della legge statale) che tali opere non possono comportare la creazione di volumetria.
Vige quindi il rispetto dell’l’art. 6, comma 6, del TUE, il quale prevede che le regioni a statuto ordinario possano estendere tale disciplina a “interventi edilizi ulteriori” (lett. a), nonché disciplinare le modalità di effettuazione dei controlli (lett. b), ma non - secondo la Corte Costituzionale - “di sovvertire le definizioni di nuova costruzione recate dall’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001” (sentenza n. 171 del 2012). L’attività demandata alla regione si inserisce pur sempre nell’ambito derogatorio definito dall’art. 6 del TUE, attraverso la enucleazione di interventi tipici da sottrarre a permesso di costruire e Scia.
L’incostituzionalità è nella parte che accomuna la disciplina dell’arredo su area pertinenziale e di quello sugli spazi “scoperti” dell’edificio
, ma non impone per il primo lo stesso onere formale, come invece richiede l’art. 6, comma 2, lettera e), del TUE, che subordina gli “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” alla previa comunicazione dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato al comune. Per la Consulta infatti le regioni possono estendere la disciplina statale dell’edilizia libera ad interventi “ulteriori” rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 6 del TUE, ma non anche differenziarne il regime giuridico, dislocando diversamente gli interventi edilizi tra le attività deformalizzate, soggette a cil e cila.
A livello di comunicazione preventiva, quindi, essendo precluso al legislatore regionale di discostarsi dalla disciplina statale e di rendere talune categorie di opere totalmente libere da ogni forma di controllo, neppure indiretto mediante denuncia, l’art. 6 della legge reg. Liguria n. 12 del 2015 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente ai commi 3, 8, secondo trattino, e 11, terzo trattino.

Distanze in edilizia
La Consulta accoglie il ricorso governativo in merito all’art. 18 della legge regionale impugnata, nella parte in cui la disciplina delle distanze da osservare negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di nuova costruzione, contrasta con l’art. 2-bis del TUE. Secondo il Governo, la disciplina della Liguria sarebbe destinata, non a soddisfare esigenze di carattere urbanistico, bensì a consentire interventi edilizi puntuali, in deroga alla normativa statale in materia di distanze, e invaderebbe così la sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di “ordinamento civile”.
Per la Corte Costituzionale, infatti, la disposizione regionale impugnata, non affidando l’operatività dei suoi precetti a «strumenti urbanistici» e non essendo funzionale ad un “assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio”, riferisce la possibilità di deroga a qualsiasi ipotesi di intervento, quindi anche su singoli edifici, con la conseguenza che essa risulta assunta al di fuori dell’ambito della competenza regionale concorrente in materia di “governo del territorio, in violazione del limite dell’ordinamento civile assegnato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Scia obbligatoria
Viene violato l’art.117, comma 2, lettera m) e comma 3 della Costituzione, in riferimento all’art.10, comma l, lettera c) del TUE, invece, dall’art. 6, comma 11, secondo trattino, della legge regionale in questione, con il quale è stata sostituita la lettera e) del comma l, dell’art. 21-bis della legge regionale 16/2008.
Questo perchè, con la sopracitata modifica, la ristrutturazione edilizia comportante incrementi della superficie all’interno delle singole unità immobiliari o dell’edificio «con contestuali modifiche all’esterno» è stata assoggettata a SCIA, ponendosi in evidente contrasto con l’art. 10, comma l, lettera c), del TUE, secondo cui gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti modifiche «dei prospetti» sono assoggettati a permesso di costruire o a DIA alternativa (art. 22, comma 3, lettera a, del TUE).
La sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime anche altre norme della legge regionale sopracitata, specificatamente riguardo alla “Dia obbligatoria”, al contributo di costruzione e agli interventi di manutenzione straordinaria.

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