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Liberi professionisti in malattia o infortunio: tutto sul disegno di legge di tutela per i mancati adempimenti

La legge introduce tutele inedite per i professionisti che dovessero ammalarsi o subire un infortunio e per i clienti-contribuenti che l'attuale normativa sottopone a sanzioni in caso di mancato adempimento di atti a carico del libero professionista, con sospensione fino a 45 giorni delle scadenze

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Segnaliamo una proposta/disegno di legge A.S. 1474 d’iniziativa dei senatori De Bertoldi, Fenu, Pichetto Fratin, Romeo, Marino e Steger su un argomento di interesse totale per tutti i liberi professionisti, tecnici compresi.

Il ddl infatti è intitolato "Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio".

L'obettivo finale del provvedimento - che ora dovrà compiere tutto l'iter parlamentare - è quello di evitare che un grave incidente o una grave e improvvisa malattia oppure la morte del libero professionista, in grado di impedire il rispetto di adempimenti aventi scadenze con termini perentori a carico di propri clienti (es., la consegna di una casa, la redazione di un progetto, ecc), possano produrre sanzioni o danni per i clienti stessi.

Sospensione fino a 45 giorni delle scadenze

  • in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento;
  • il termine stabilito in favore della pubblica amministrazione ha carattere di perentorietà e dal suo mancato adempimento scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente;
  • i termini relativi agli adempimenti sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a 45 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. Questa disposizione si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni;
  • gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione;
  • la sospensione dei termini di cui sopra si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospeda liero o all’inizio delle cure domiciliari;
  • copia dei mandati professionali, in sieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante de vono essere depositati, anche tramite racco mandata con avviso di ricevimento, dal li bero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, al proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini del l’applicazione delle disposizioni della pre sente legge

I beneficiari

La sospensione dei termini relativi agli adempimenti per le cause e per il periodo di tempo indi cati dalla presente legge, si applica anche in favore:

  • a) della persona fisica che svolge atti vità di lavoro autonomo;
  • b) della persona fisica che svolge atti vità d’impresa;
  • c) della società in accomandita sem plice qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l’unico socio accomandatario;
  • d) della società in nome collettivo qua lora il socio deceduto o ricoverato in ospe dale o infortunato o costretto a cure domi ciliari sia l’unico socio amministratore;
  • e) della società di capitali qualora il so cio deceduto o ricoverato in ospedale o in fortunato o costretto a cure domiciliari sia l’amministratore unico.

False attestazioni: le pene

Chiunque abbia beneficiato della so spensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l’arresto da sei mesi a due anni.

IL DDL 1474 (DISEGNO DI LEGGE, NON ANCORA IN VIGORE) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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