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Liberi Professionisti & Decreto Catalfo. LE BUONE INTENZIONI NON BASTANO

Ordine & Governo

In un precedente articolo, avevamo manifestato qualche dubbio sull’efficienza e efficacia del Decreto Catalfo. L’Ordine degli Ingegneri di Benevento studiando attentamente il Decreto ha trovato una serie di criticità che di fatto fanno perdere la finalità di aiutare i colleghi con reddito più basso. Lo stesso, si è fatto promotore di scrivere direttamente al Ministero delle Politiche Sociali e a quello per l’Economia e Finanza segnalando le problematiche che vengono riportate nella nota a seguire …

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In riferimento al Decreto in oggetto si illustrano le motivazioni per le quali se ne chiede una modifica per meglio adattarlo alle effettive condizioni di disagio a carico dei liberi professionisti con partita IVA.

Il criterio della riduzione di reddito trimestrale (2019-2020), adottato per definire il requisito di accesso all'indennità di sostegno per la fascia di reddito compresa tra i 35.000 e 50.000 euro, può produrre effetti di iniquità nei confronti dei liberi professionisti consentendo il riconoscimento del beneficio a favor di soggetti con maggior reddito a discapito di soggetti a basso reddito, come facilmente rilevabile dagli esempi di seguito riportati:

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Inoltre, si fa osservare che il criterio del confronto del reddito su base trimestrale non è applicabile per quelle categorie professionali la cui attività è notoriamente caratterizzata da un'ampia sfasatura tra data dell'incarico-quella del completo espletamento della prestazione e quella della riscossione dell'onorario (tra la data dell'incarico e quella dell'incasso possono decorrere anche alcuni anni).

L'elemento di valutazione assunto, cioè la variazione di reddito SU BASE TRIMESTRALE inteso come "come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività"(art.2 del Decreto 28/03/2020), risulta applicabile solo per quelle attività per le quali i momenti di ricavo e spesa si realizzano su base trimestrale (attività commerciali e simili).

Quindi si rileva la non equa applicabilità del criterio di riduzione del reddito su base trimestrale per le professioni tecniche (Ingegneri, Architetti, Geometri, Geologi, ecc.) e per tutte quelle attività per le quali il verificarsi delle spese e dei ricavi si evolve sicuramente in archi temporali superiori al trimestre.

Il criterio fiscale di cassa, infatti, tipico dei professionisti, farebbe fatturare (incassare) corrispettivi corrispondenti ad attività svolte precedentemente (anche molto tempo prima), con la conseguenza di non essere rappresentativo della riduzione o addirittura azzeramento dell’attività.

Non risultando equo, per dette categorie, adottare come criterio esclusivamente la riduzione dell'attività professionale su base trimestrale e, considerando che la crisi pandemica sicuramente sta determinando e determinerà, almeno per un anno, un calo consistente della produttività, appare ragionevole riconoscere ai professionisti titolari di partita IVA con reddito maggiore di 35.000 euro e minore di 50.000 euro, il beneficio previsto anche al solo verificarsi della condizione che il reddito medio nel quinquennio antecedente il 2020 (2014-2015-2016-2017-2018) sia compreso in tale intervallo (35.000÷50.000).

Tale scelta risulta giustificata dai seguenti due ordini di motivi:

1)      Tiene conto della capacità media di reddito in un periodo che risulta in linea con i flussi di cassa delle categorie professionali in argomento;

2)      Garantisce l'agevolazione a chi già in tempi normali e in un periodo recente (cinque anni) risulta titolare di redditi medio-bassi che sicuramente nel corso della crisi pandemica subiranno ulteriori riduzioni.

3)      Non determina situazioni anomale per le quali, paradossalmente, sono privilegiati i redditi più alti a danno di quelli più bassi.

Tale modo di procedere, previa comunicazione del codice IBAN e della dichiarazione degli ulteriori requisiti con documento d'identità, consentirebbe l'immediato accredito dell'indennità di sostegno agli aventi diritto, in quanto i redditi 2014 – 2015 – 2016 – 2017 e 2018 sono già presenti nelle banche dati delle relative casse previdenziali e assistenziali.

In considerazione di quanto sopra esposto, si chiede di modificare la lettera e) dell'art.3 del D.M.28/03/2020, nel modo seguente:

e) di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro per l'anno 2018 o di redditi medi inferiori a 35.000 euro per il quinquennio (2014-2015-2016-2017-2018), di essere nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a);

Si chiede, inoltre, per ragione di equità, l'immediato pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni di tutti i debiti corrispondenti a prestazioni espletate e fatturate da tempo dai liberi professionisti, considerando che si lamentano ritardi medi anche superiore a 1 o 2 anni.

Ordine Ingegneri di Benevento