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Legislazione e normativa in ambito di acustica edilizia

La legislazione acustica in Italia in ambito edilizio è suddivisa in livello nazionale, regionale e comunale. La conoscenza della legislazione, data soprattutto la sua frammentazione nel panorama italiano, è essenziale per poter avere il corretto approccio ad una progettazione integrata in ambito edilizio. Tale articolo si pone l’obiettivo di effettuare una disamina dei principali provvedimenti.

Legislazione acustica: inquadramento tematico

La legislazione acustica in Italia si presenta, purtroppo, frammentata in molteplici provvedimenti che richiedono un notevole impegno nell’analisi, da parte dei tecnici, delle specifiche leggi e/o normative utili al settore di intervento. Si procede di seguito ad una identificazione dei maggiori provvedimenti legislativi nazionali con l’identificazione del rispettivo campo di applicabilità.

 

Legislazione nazionale

In ambito nazionale, la normativa acustica è suddivisa in molteplici anni con diversi provvedimenti, di seguito i principali provvedimenti legislativi nazionali utili al presente dossier, si rimanda al box di approfondimento per ulteriori specifiche.

 

Art. 844 Codice Civile “Immissioni”

In tale articolo si introduce il tema della “normale tollerabilità” dettandone il criterio legale utile a identificare la soglia entro la quale le immissioni derivanti dal fondo del vicino vengono considerate “sopportabili”. Quello della normale tollerabilità è un parametro relativo e non assoluto, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche dell’area e secondo le abitudini degli abitanti e richiede, dunque, per questo un accertamento in concreto.

È essenziale, infatti, tenere conto come richiesto dal medesimo art. 844 c.c. della “condizione dei luoghi” ovvero della loro “concreta destinazione naturalistica ed urbanistica, delle attività normalmente svolte nella zona, del sistema di vita, delle abitudini di chi vi opera” (cfr. ex multis Cass. n. 6136/2018; Cass. n. 28201/2018). L’identificazione della normale tollerabilità avviene attraverso la verifica della differenza aritmetica tra il rumore ambientale LA e il rumore residuo LR come di seguito LD = LA – LR.

In definitiva l’art. 844 c.c. impone un obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni che caratterizzano l’ubicazione, l’esercizio e lo stato dell’immobile medesimo. Si tratta quindi di immissioni che non superano la normale tollerabilità.

 

D.P.C.M. 1° marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione dei rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”

Il D.P.C.M. 1° marzo 1991 ha disciplinato la materia dell’acustica interna ed esterna fissando, per la prima volta, dei limiti di legge nell’ambito dell’acustica. Il Decreto risulta quasi totalmente superato dall’emanazione delle norme successive, però è ancor tuttora valido per i limiti in esterno per tutti gli enti locali, come i Comuni, che non hanno ancora adottato la “zonizzazione acustica”: l’art. 2 del D.P.C.M. richiedeva infatti ai comuni una suddivisione del territorio in sei classi o aree acusticamente omogenee (la zonizzazione acustica). Il presente decreto, all’art. 6, comma 1, indica appunto che “in attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità.”

 

 

Oltre ciò, il decreto introduce, nel rispettivo Allegato A, delle definizioni che verranno riprese successivamente dalla Legge quadro e dai decreti attuativi; si riportano di seguito le principali:

  • Livello di rumore residuo LR è il rumore che il fonometro, ovvero lo strumento di misura, rileva quando la sorgente specifica disturbante è spenta e quindi, di conseguenza, è esclusa dalla misurazione. È espresso come un livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato con curva A, LAeq.
  • Livello di rumore ambientale LA è il rumore che il fonometro, ovvero lo strumento di misura, rileva quando la sorgente specifica disturbante è accesa e quindi, di conseguenza, è inclusa nella misurazione, di fatto è il rumore residuo con il contributo della sorgente. È espresso come un livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato con curva A, LAeq.
  • Livello differenziale di rumore LD è la differenza aritmetica tra il livello di rumore ambientale e il livello di rumore residuo LR LD = LA – LR e viene valutato all’interno dell’ambiente abitativi. È espresso come un livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato con curva A, LAeq.
  • Sorgente specifica, ovvero quella sorgente sonora identificabile e distinguibile che costituisce la fonte del disturbo. La sorgente può essere parte di un impianto meccanico, per esempio un gruppo frigo, oppure una intera attività produttiva, come un capannone industriale o un nuovo polo logistico.

In base a quanto sopra esposto, nei comuni dove non è ancora vigente un piano di zonizzazione acustica, per i limiti in esterno, è vigente tuttora il D.P.C.M. 1° marzo 1991, mentre per quanto riguarda l’applicazione del criterio differenziale, per gli ambienti abitativi, valgono i limiti del successivo decreto, ovvero il D.P.C.M. 14 novembre 1997.

 

 

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Legge 26 ottobre 1995, n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”

La legge quadro sull’inquinamento acustico, emanata nel 1995, definisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno, considerando anche le pubbliche attività, e dell’ambiente abitativo interno dall’inquinamento acustico. Per quanto riguarda invece l’ambiente lavorativo, si fa riferimento al Testo Unico sulla sicurezza.

Le definizioni principali riportate all’articolo 2 sono le seguenti:

  • “a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
  • b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;”

La legge, negli articoli successivi, art.3, art.4, art.5 e art.6, stabilisce le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni e demanda ai successivi decreti attuativi la definizione dei parametri di valutazione, dei limiti normativi e delle tecniche di misura.

Un aspetto chiave della legge quadro è l'introduzione, accanto ai valori limite, dei valori di attenzione e dei valori di qualità; l’articolo 2, comma 3, riporta:

“3. I valori limite di immissione sono distinti in:

  • a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
  • b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.”

Oltretutto, con l’articolo 8, la legge indica che le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali devono essere accompagnate da una valutazione previsionale di impatto acustico delle aree interessate alla realizzazione degli insediamenti descritti. La stessa legge introduce l’obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

  • scuole e asili nido;
  • ospedali;
  • case di cura e di riposo;
  • parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  • nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

 

PER APPROFONDIRE 
La normativa vigente in materia di acustica edilizia: approfondimento della specifica tecnica UNI/TS11844:2022

 

...Continua la lettura nel PDF

 

Nel pdf si trova anche:

  • D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
  • Legislazione regionale

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