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Legislazione e normativa acustica in ambito edilizio

La legislazione acustica in ambito edilizio è suddivisa in livello nazionale, regionale e comunale. La conoscenza della legislazione e della normativa si rende necessaria per l’approccio ad un progetto integrale in materia di acustica edilizia. Tale articolo si pone l’obiettivo di introdurre le principali normative nazionali di riferimento.

Normativa nazionale

Le condizioni di comfort o discomfort acustico in ambito edilizio sono determinate principalmente dalle immissioni provenienti dall’ambiente esterno (traffico, attività commerciali o produttive, etc.) o generate all’interno dell’edificio stesso (abitazioni adiacenti, impianti). In Italia, la disciplina acustica relativa a rumore in ambiente interno e in ambiente esterno abitativo è suddivisa in molteplici provvedimenti legislativi e normativi; infatti, nel settore dell’inquinamento acustico, l’Italia possiede uno dei corpus normativi più completi già a partire dal 1991, anno in cui è stato emanato il primo D.P.C.M. in attesa di una più completa legge quadro, intervenuta solo qualche anno dopo.

È possibile affermare che le norme principali che disciplinano il settore dell’inquinamento acustico esterno sono contenute infatti nella legge quadro sull’inquinamento acustico Legge 26 ottobre 1995 n. 447, nel DPCM 1 marzo 1991 e nel successivo DPCM 14 novembre 1997.

 

D.P.C.M 1° Marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

Il D.P.C.M. 1 marzo 1991, Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno, ha disciplinato la materia dell’acustica interna ed esterna in maniera autonoma fin dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8 marzo 1991; successivamente, invece, ha disciplinato la materia con regime transitorio previsto dalla legge quadro pubblicata nel successivo 1995.

Il Decreto infatti risulta quasi totalmente superato dall’emanazione delle norme successive, però viene tuttora applicato nei casi in cui non siano emanati tutti i provvedimenti e regolamenti necessari per l’applicazione della legge quadro n. 447 del 1995. Il presente decreto ha infatti ancora validità per i limiti in esterno per tutti gli enti locali territoriali (comuni) privi della “zonizzazione acustica”; l’art. 2 del D.P.C.M. richiedeva infatti ai comuni una suddivisione del territorio in sei classi o aree acusticamente omogenee (la cosiddetta zonizzazione acustica).

Oltre ciò, il decreto introduce per la prima volta i limiti massimi di rumorosità ammessi in funzione della destinazione d’uso del territorio (zona A, zona B, zona esclusivamente industriale) e introduce inoltre il concetto di livello differenziale di rumore.

 

LEGGE QUADRO N.447/95 - Legge quadro sull'inquinamento acustico

La legge quadro, emanata nel 1995, stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. La legge quadro infatti introduce il tema della difesa passiva dal rumore attraverso l’identificazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, il D.P.C.M. precedentemente riportato invece mette in pratica questi limiti normativi.

La legge stabilisce le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni e demanda ai successivi decreti attuativi la definizione dei parametri di valutazione, dei limiti normativi e delle tecniche di misura. Un aspetto innovativo della legge quadro è l'introduzione, accanto ai valori limite, dei valori di attenzione e dei valori di qualità.

Oltretutto, all’Art.8, la legge indica che le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali devono essere accompagnate da una valutazione previsionale di impatto acustico delle aree interessate alla realizzazione degli insediamenti descritti. La stessa legge introduce l’obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

  • a) scuole e asili nido;
  • b) ospedali;
  • c) case di cura e di riposo;
  • d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  • e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

 

D.P.C.M 14 NOVEMBRE 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti

Sostituisce ed integra il D.P.C.M. 01/03/1991 stabilendo nuovi limiti di rumorosità assoluti e differenziali, nonché i criteri di assegnazione delle classi acustiche. Il D.P.C.M. del 1997, intitolato Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nasce dalla Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995. A differenza della legge quadro che definisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo, il D.P.C.M. definisce tutte le prestazioni acustiche degli edifici ed indica i limiti minimi di cui tutti gli edifici dovrebbero essere dotati. Il decreto, per poter definire i limiti minimi, suddivide le tipologie edilizie in base alla destinazione d’uso ed impone di conseguenza, per ogni destinazione, dei limiti da rispettare. Le categorie di destinazione d’uso sono le seguenti:

 

Classificazione degli ambienti abitativi da D.P.C.M. 05/12/1997.
Tabella 1 – Classificazione degli ambienti abitativi da D.P.C.M. 05/12/1997.

 

Di seguito invece i valori limite stabiliti dal decreto suddivisi in: valori limite di emissione, di immissione e differenziali di immissione.
I valori limite di emissione, riportati in tabella, sono quei valori intesi come valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, come da art. 2, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995 n° 447, sono riferiti alle sorgenti fisse e alle sorgenti mobili.

 

Valori limite di emissione – Leq in dB(A)
Tabella 2 – Valori limite di emissione – Leq in dB(A)

 

I valori limite di immissione, invece, sono quei valori riguardanti il rumore immesso nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti, sono quelli indicati nella Tabella C dello stesso decreto e corrispondono a quelli individuati nel DPCM 1 marzo 1991. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all’art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995 n° 447, i limiti fino ad ora esposti non si applicano all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All’esterno di dette fasce, tali sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

 

Valori limite di imissione – Leq in dB(A)
Tabella 3 – Valori limite di imissione – Leq in dB(A)

 

Infine, i valori limite differenziali di immissione sono 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all’interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree in Classe VI, mentre tali disposizioni non si applicano se:

  • il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
  • il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Come sopra esposto, anche le disposizioni relative ai valori limite differenziali di immissione non si applicano alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, professionali, da servizi ed impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso.

Altra tematica importante definita dal D.P.C.M. riguarda gli indicatori che devono rispettare i limiti sopra espostati in base alla destinazione d’uso dell’immobile. Nella seguente tabella sono riportati tali indicatori:

 

Tabella 4 – Indicatori definiti dal D.P.C.M. 05/12/1997

 

D.P.C.M. 16 MARZO 1998 - Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico

Il D.P.C.M. sostituisce e rinnova l’Allegato A del D.P.C.M. 01/03/1991 e stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento da rumore. Il decreto identifica principalmente i seguenti tempi di misura e livelli:

  • Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si eseguono le misure con due diversi momenti di riferimento quello diurno compreso tra le ore 06.00 e le ore 22.00 e quello notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00;
  • Tempo a lungo termine (TL): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di tempo di riferimento TR all’interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di tale tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo;
  • Tempo di osservazione (TO): è un periodo di tempo compreso nel tempo di riferimento TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare;
  • Tempo di misura (TM): all’interno di ciascun tempo di osservazione TO, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno;
  • Livelli dei valori massimi di pressione sonora LASmax, LAFmax, LAImax: esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva "A" e costanti di tempo "slow", "fast", "impulse";
  • Livello sonoro equivalente Leq : livello, espresso in dB o solitamente in dBA, di un ipotetico rumore costante che, se sostituito al rumore reale per lo stesso intervallo di tempo, comporterebbe la stessa quantità totale di energia sonora;
  • Livello sonoro di un singolo evento LAE (SEL): livello costante che agisce per un secondo avente lo stesso livello di energia acustica del suono originario.

 

D.P.R N. 459 DEL 18 NOVEMBRE 1998 - Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario

Il decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore avente origine dall’ esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie. Tale decreto prevede che in corrispondenza delle infrastrutture ferroviarie siano previste delle “fasce di pertinenza acustica”, per ciascun lato della strada all’interno delle quali sono stabiliti dei limiti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa. Il D.P.R. definisce i limiti di immissione da rispettare all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.

 

Indicatori definiti dal D.P.C.M. 05/12/1997
Tabella 5 – Limiti acustici per le fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie

 

D.P.R N. 142 DEL 30 MARZO 2004 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare

All’interno del Decreto viene individuata la fascia di pertinenza acustica relativa alle diverse tipologie di strade ed inoltre vengono stabiliti i criteri di applicabilità e i valori limiti di immissione, differenziandoli a seconda se le infrastrutture stradali sono di nuova realizzazione o già esistenti nonché a seconda del tipo di strada. Tale decreto, come il precedente analizzato, prevede le “fasce di pertinenza acustica”. Le dimensioni delle fasce ed i limiti di immissione variano a seconda che si tratti di strade nuove o esistenti, e in funzione della tipologia di infrastruttura.

 

DECRETO LEGISLATIVO N. 42 DEL 17 FEBBRAIO 2017 - Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico

Tale decreto norma la figura del Tecnico Competente in Acustica, nonché i requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale ENTECA. Del decreto è molto importante l’allegato 1 che definisce le modalità e le procedure per l’iscrizione nel suddetto elenco nazionale e per l’aggiornamento professionale obbligatorio.

 

Normativa regionale e comunale

Come definito all’inizio di tale articolo, la legislazione acustica è suddivisa in livello nazionale, regionale e comunale. L’approccio ad un progetto in materia di acustica edilizia deve dunque passare per l’analisi di tali normative, in particolare della legislazione locale in quanto potrebbe introdurre valori più restrittivi rispetto alla normativa nazionale oppure potrebbe richiedere parametri e limiti aggiuntivi.

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