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Legge n.80/2014: OS 32, esclusa dalle categorie superspecialistiche

CON LA Legge n.80/2014: la categoria OS 32, delle strutture in legno viene esclusa dalle categorie superspecialistiche

Per la categoria delle strutture in legno, il legislatore fa “marcia indietro”.
 
Con il Decreto 24 aprile 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 26 aprile 2014 l’OS32 era stata riconosciuta, quale categoria superspecialistica.
 
In base a tale modifica, l’affidatario dei lavori in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali non avrebbe più potuto eseguire direttamente le opere in legno, dovendo bensì avvalersi di imprese aventi la qualificazione OS32 richiesta in base all’importo della gara.
 Ma la questione delle categorie superspecialistiche che sembrava poter aver trovato una soluzione non si è chiusa con il suddetto decreto ministeriale.
 
Con la pubblicazioni della Legge 23 Maggio 2014 N. 80 di conversione del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015) sono state infatti introdotte anche disposizioni relative alla qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici portando qualche modifica al precedente decreto.
Una di queste ha coinvolto la categoria delle strutture in legno per la quale il legislatore ha fatto marcia indietro, tornano ad escludere l’OS32 quale categoria superspecialistica.
  
Secondo ASSOLEGNO tale esclusione viene motivata in quanto il precedente inserimento sarebbe stato dovuto ad un “errore materiale”.

A tal riguardo l’Associazione ribadisce il suo impegno nel sensibilizzare le istituzioni affinché nella prossima revisione del DPR 207/10 venga riconosciuta l’effettiva specificità tecnica e costruttiva del comparto delle costruzioni in legno.