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Legge europea 2019-2020, quante novità per servizi di progettazione, motivi di esclusione e RUP! Testo e analisi

La legge 238/2021 impatta in maniera importante sul Codice Appalti, con alcune novità di assoluto interesse per progettisti e imprese: tra queste, l'individuazione degli ulteriori incarichi che il progettista può subappaltare a soggetti terzi e le modifiche per i casi di esclusione dell’operatore economico in caso di mancato pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali

Attenzione alla legge 238/2021 del 23 dicembre 2021, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020", cd. Legge europea 2019-2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.12 del 17 gennaio 2022 e che entrerà in vigore dal prossimo 1° febbraio 2022.

Ci soffermiamo in particolare sul corposo articolo 10, rubricato "Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273", che va a modificare alcuni articoli del Codice Appalti (d.lgs. 50/2016), al fine di conformarsi a quanto indicato nella procedura di infrazione europea n. 2018/2273.

 

L'ordine temporale delle modifiche

Prima di addentrarci nell'analisi, evidenziamo che tutte le modifiche trovano applicazione alle procedure dei bandi o degli avvisi di gara pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge (1° febbraio 2022), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

 

Motivi di esclusione per mancato pagamento imposte, tasse, contributi previdenziali

Il punto 2) alla lettera c) modifica il quinto periodo del comma 4 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (Codice Appalti), il quale disciplina i casi di esclusione dell’operatore economico in caso di mancato pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.

Nello specifico, si modifica la normativa vigente (quinto periodo del comma 4 dell’art. 80, come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. b), del DL 76/2020), specificando che, in materia fiscale, costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate quelle che saranno stabilite in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il MIMS, e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto, e comunque per un importo non inferiore a 35.000 euro.

Legge europea 2019-2020, quante novità per servizi di progettazione, motivi di esclusione e RUP! Testo e analisi

Soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Questa è una parte molto importante per ingegneri, architetti e altri professionisti tecnici che forniscono servizi di architettura e ingegneria.

Concentriamoci quindi sui due filoni di novità:

  • Incarichi di progettazione subappaltabili (comma 8 art.31 d.lgs. 50/2016) - il progettista potrà affidare a terzi le seguenti ulteriori attività: attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e in altri settori non attinenti la disciplina dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. AD OGGI, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
    picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. In definitiva, si allargano le possibilità di subappalto;
  • Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (art.46 d.lgs. 50/2016): vengono diverse modifiche all’art. 46 del Codice, che elenca gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Quindi:
    • nell’ammissione degli operatori economici dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria si deve rispettare il principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta;
    • nell’elenco degli operatori economici ammessi nelle procedure di aggiudicazione degli appalti, vinene introdotta la categoria degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, rispettando i princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
    • si prevede l’emanazione di un decreto del MIMS per stabilire i requisiti minimi di carattere economico-finanziari e tecnico-organizzativi che tali soggetti devono avere nel caso di partecipazione alle gare di appalto. Tale provvedimento attuativo, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuerà, nell’ambito dei requisiti minimi richiesti per tali soggetti, l'obbligo di nomina di un direttore tecnico, la verifica del contenuto dell'oggetto sociale, gli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'ANAC, nonché l'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

 

Acconti e saldi in fase di esecuzione dell’appalto 

La lettera e) del comma 1 prevede misure aggiuntive alla disciplina dell’art. 113-bis del Codice riguardante l’emissione e il pagamento degli acconti e dei saldi relativi alla esecuzione dell’appalto.

Viene pertanto introdotta (commi da 1-bis a 1-septies) una dettagliata disciplina relativa agli adempimenti a carico del direttore dei lavori, dell’esecutore e del responsabile unico del procedimento (RUP), in materia di adozione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL, determinanti, ad esempio, in ottica Superbonus...) e del relativo certificato di pagamento, in acconto e in saldo dell’esecuzione del contratto in corso.

Queste le novità:

  • l'esecutore dei lavori può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori;
  • ai sensi del comma 3 dell’art. 113-bis, in cui si prevede una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto non superiore a 30 giorni dalla data della
  • consegna della merce o della prestazione del servizio, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal successivo comma 1-quater;
  • nel caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori;
  • il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, dell’art. 113 -bis, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo dell’art.113-bis;
  • l'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP;
  • ogni certificato di pagamento emesso dal RUP deve essere annotato nel registro di contabilità.

IL TESTO INTEGRALE DELLA LEGGE EUROPEA 2019-2020 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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