Legge di Bilancio 2023: le novità in materia di credito R&S
I commi 268 e 269 della nuova Legge di Bilancio proroga al periodo d’imposta 2023 il credito “potenziato” per investimenti in R&S direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno
Nell’ambito del pacchetto di misure destinate alle imprese, la L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) contiene alcune novità in materia di credito d’imposta ricerca e sviluppo.
Le aliquote nazionali cristallizzate
Il legislatore è in particolare intervenuto su più fronti, sebbene non abbia inteso, per ora, modificare le aliquote nazionali previste per il 2023 e seguenti dalla L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022):
- proroga al 2023 del potenziamento delle aliquote R&S nel Mezzogiorno, all’articolo 1, commi 268–269, L. 197/2022;
- proroga al 30 novembre 2023 del termine per l’adesione alla procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta R&S ex articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii., all’articolo 1, comma 271, L. 197/2022;
- estensione dell’ambito applicativo del nuovo sistema di certificazione a tutte le attività di ricerca, sviluppo e innovazione in relazione alle quali le violazioni relative all’utilizzo dei relativi crediti d’imposta “non siano state già constatate con processo verbale di constatazione”, con conseguente ammissibilità anche in caso in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui si abbia avuto formale conoscenza, all’articolo 1, comma 272, L. 197/2022.
Le novità apportate dalla Manovra 2023
I commi 268 e 269 della nuova Legge di Bilancio proroga al periodo d’imposta 2023 il credito “potenziato” per investimenti in R&S direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno ovvero Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, destinando 55,2 milioni di euro in più su ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025 attraverso una riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – ciclo di programmazione 2021-2027.
Le aliquote del credito R&S ex articolo 1, comma 200, L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) erano state originariamente incrementate nel Mezzogiorno e nel centro Italia dall’articolo 244 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) per l’annualità 2020, con successiva proroga, territorialmente circoscritta al Mezzogiorno, al biennio 2021-2022 dell’articolo 1, commi 185–187, L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), “al fine di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi”.
Per effetto della proroga contenuta nell’attuale Legge di Bilancio, le aliquote del credito d’imposta R&S nel Mezzogiorno risultano, nel periodo d’imposta 2023, le medesime del biennio 2021-2022:
- 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
- 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
- 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
Il comma 271 dell’articolo 1 L. 197/2022 proroga di un mese, al 30 novembre 2023, il termine per l’adesione alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti R&S incardinati nella previgente disciplina dell’articolo 3, D.L. 145/2013 e ss.mm.ii..
Il termine originario del 30 settembre 2022, come definito all’articolo 5, comma 9, primo periodo del D.L. 146/2021, era stato prorogato al 31 ottobre 2023 con la conversione in L. 175/2022 dell’articolo 38, comma 1, lettera a), del D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti-ter).
L’efficacia della proroga in esame dipenderà sia dal fatto che vi sia un intervento chiarificatore volto a eliminare gli elementi di incertezza sulla procedura di riversamento spontaneo e a chiarirne i relativi effetti, sia dalla possibilità di sfruttare sinergicamente e tempestivamente il nuovo sistema di certificazione delle attività di R&S anche in relazione ai crediti della previgente disciplina.
È in questo contesto che l’intervento del comma 272 dell’articolo 1 L. 197/2022 risulta strategico per le imprese beneficiarie di crediti R&S nei periodi 2015-2019, indipendentemente dal fatto che stiano valutando l’accesso alla procedura di riversamento spontaneo o che ritengano di poter legittimamente ottenere una certificazione con effetto vincolante nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
La Legge di Bilancio 2023 rimuove infatti la principale limitazione al campo di operatività del sistema di certificazione introdotto dall’articolo 23, comma 2, D.L. 73/2022 (Decreto Semplificazioni fiscali): viene eliminata l’ulteriore condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Unica causa ostativa all’accesso al sistema di certificazione resta, dunque, l’avvenuta constatazione delle violazioni con il processo verbale di constatazione.
In tal modo si riduce il divario tra i perimetri applicativi del sistema di certificazione e della procedura di riversamento spontaneo, rendendo accessibile a un maggior numero di imprese la certificazione, con possibilità di azionare successivamente la procedura di riversamento spontaneo del credito R&S che sia risultato, in esito alle verifiche del certificatore, indebitamente compensato:
- la certificazione diventa esperibile in tutti i casi in cui l’indebita compensazione non sia stata constatata con il processo verbale di constatazione;
- la procedura di riversamento spontaneo resta attivabile anche nei casi in cui l’indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti ovvero con altri provvedimenti impositivi, purché non divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, giorno di entrata in vigore del D.L. 146/2021.
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