LEGGE DI BILANCIO 2018: poche novità migliorative per il sismabonus
Poche novità, purtroppo, per la disciplina del sismabonus tra i 1247 commi della Legge n.205 del 27/12/2017. Tra queste, recepite tre delle richieste formulate da ISI
Tra queste, recepite tre delle richieste formulate da ISI
Il 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 205 del 27 dicembre 2017, nota come legge di stabilità dello Stato per il 2018, che tra le varie misure adottate per il bilancio dello Stato contiene anche quelle, molto attese dal settore delle costruzioni, relative alla ristrutturazioni edilizie.
Già da settembre dello scorso anno, quando iniziarono i lavori di stesura della manovra, ISI ha segnalato in diverse occasioni pubbliche, ed in seguito ai propri referenti nel Governo ed in Parlamento, i diversi punti su cui la disciplina delle detrazioni fiscali per gli interventi antisismici necessitava di miglioramento (vedi comunicato stampa ISI del 17 Ottobre 2017)
Va purtroppo rilevato che, rispetto alle molte promesse ed impegni presi dallo stesso Ministro Delrio, sono rimasti pochi i provvedimenti presi tra quelli auspicati per rendere maggiormente efficace l’impianto del cosiddetto sismabonus.
Seppur restando lontani dall’ottimo desiderato, alcuni sostanziali risultati sono stati comunque raggiunti; vediamo perciò di seguito le principali novità introdotte dalla Legge n.205 del 27 dicembre 2017.
I risultati ottenuti per il sismabonus nella nuova Legge di Bilancio 2018
1 – Estensione delle detrazioni di cui all’articolo 16 all’edilizia popolare.
Grazie all’inserimento del nuovo comma 1-sexies.1 le detrazioni di cui all’articolo 16 del DL 63/2013, dal comma 1 bis al comma 1-sexies, sono state estese anche agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati. L’emendamento, contenuto nell’art.1 comma 3 lett.b) punto 2 della legge di stabilità, è stato uno degli argomenti su cui ISI si è più spesa nel corso dell’anno passato, schierandosi a fianco, in particolare, di Federcasa, come annunciato ad esempio da quest’ultima in occasione della presentazione alla Camera dei Deputati il 25 luglio 2017.
2 – Agevolazioni particolari per interventi congiunti di riqualificazione energetica e miglioramento antisismico.
Va accolta con soddisfazione anche la modifica apportata all’articolo 14 (ovvero l’articolo del DL 63/2013 riguardante le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica), che va incontro ad un’altra delle richieste formulate da ISI.
Infatti, l’introduzione (all’interno dell’art.14 del DL 63) del nuovo comma 2-quater.1 eleva il tetto dell’ammontare delle spese a 136 mila euro (dai 96 mila precedenti) quando i lavori hanno la congiunta finalità di riqualificare energeticamente l’edificio e di ridurne il rischio sismico.
Sempre il nuovo comma 2-quater.1 prevede inoltre un potenziamento delle detrazioni che salgono all’80% nel caso di riduzione di una classe di rischio sismico e all’85% nel caso che gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
3 – Proroga al 31 dicembre 2018 delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 16.
Di non secondaria importanza è la proroga di un ulteriore anno, ovvero fino al 31 dicembre 2018, della detrazione al 50 per cento (fino ad un massimo di spesa pari a 96mila euro) per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1 del TUIR.
Il fatto che venisse data sin dall’inizio come probabile, se non certa da alcuni, rende nondimeno importante la notizia dell’estensione dei termini, in quanto, ricordiamo, essa è l’unica agevolazione prevista per tutti gli interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti su edifici ricadenti in zona 4, per i quali non è possibile accedere ad alcuna delle agevolazioni specifiche del cosiddetto sismabonus.
4 – Detraibilità delle spese assicurative contro il rischio sismico.
Un’ulteriore buona notizia arriva sul fronte della detraibilità delle spese sostenute per l’assicurazione degli edifici contro il rischio sismico, tanto più se si considera che, tra i vari provvedimenti, questo implicava un intervento emendativo sul Testo Unico delle Imposte sui Redditi (e perciò su di un testo di legge considerato di suo molto meno “aggredibile” di altri).
La legge n.205 ha invece modificato l'art.15, comma 1 DPR 917/86 che prevede la detrazione di un importo pari al 19% di alcuni oneri sostenuti da contribuente.
Il comma 768 dell'unico articolo della Legge di Bilancio 2018, introduce all'art. 15 del TUIR una nuova lettera per la detraibilità degli oneri assicurativi, piu' precisamente la lettera f bis che testualmente recita:
f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo; >>.
La detraibilità è consentita per le spese sostenute dal 1 gennaio 2018.
Le occasioni perse
E’ d’obbligo constatare comunque che nulla è invece stato fatto su molti altri fronti aperti del sismabonus, dove sarebbero bastati alcuni interventi puntuali a rendere la norma efficace ed applicabile (come ad esempio è per il caso degli edifici ad uso produttivo) o fruibile per una platea più vasta di cittadini (si veda, ad esempio, la questione della cedibilità del credito).
Ciò rende ancor più urgente, dunque, rilanciare l’azione di ISI in coordinamento con le altre associazioni di filiera affinché il prossimo Governo si consapevolizzi, sin dall’insediamento, almeno sulle necessità di intervento normativo più impellenti, tra cui:
• La detraibilità totale delle spese sostenute per gli studi e per le attività di diagnosi degli edifici, indipendentemente dalla successiva realizzazione degli interventi
• La rimodulazione dell’importo della detrazione di cui all’articolo 16 comma 1 del D.L.63/2013, fissando, quale tetto massimo della detrazione dall’imposta lorda, un limite legato all’unità di superficie
• L’estensione della cessione credito d’imposta di cui all’art.16 comma 1-quinquies del D.L. 63, anche agli interventi eseguiti sulle singole unità abitative o destinate ad uso produttivo, e soprattutto la cedibilità del credito alle banche, per i soggetti ricadenti nella no-tax area (ovvero con reddito inferiore agli 8 mila euro), anche alla disciplina del sismabonus.
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul sito www.ingegneriasismicaitaliana.it
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