Le sporgenze con funzione abitativa rientrano nel conteggio delle distanze tra edifici
In materia di distanze tra edifici, nella regola dei 10 metri vanno considerati i balconi, nonché tutte le sporgenze destinate, per i loro caratteri strutturali e funzionali, ad ampliare la superficie abitativa dei vani che vi accedono.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nella verifica dell'osservanza delle distanze tra costruzioni di cui all'art. 9 del D.M. 1444/1968 vanno considerati i balconi, nonché tutte le sporgenze destinate, per i loro caratteri strutturali e funzionali, ad ampliare la superficie abitativa dei vani che vi accedono.
Il garage della discordia
Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza 8834/2023 dello scorso 10 ottobre, inerente il caso di una SCIA annullata per la realizzazione di un garage addossato ad un fabbricato, confinante con un'abitazione.
Secondo il comune, a seguito di appositi accertamenti, sarebbe emerso il posizionamento dell'autorimessa a una distanza inferiore a dieci metri dalla linea esterna di un terrazzo fronteggiante, collegato, tramite porta finestra, ai restanti vani dell'appartamento.
Le terrazze costituiscono una proiezione dell'appartamento
Si capisce bene la motivazione per la quale Palazzo Spada conferma la sentenza del Tar Veneto respingendo il ricorso: la discriminante per il conteggio della distanza di 10 metri è, infatti, la funzione 'abitativa' della sporgenza dalla quale va conteggiata la distanza rispetto al garage.
Come si ricava dall’appellata sentenza, sul punto non censurata, "le terrazze esistenti sulla proprietà dei controinteressati, minute (rectius munite) di balaustra, non hanno una funzione di mera copertura del piano sottostante dell’edificio, ma costituiscono una proiezione verso l’esterno dell’appartamento, e dunque una componente strutturale dell’edificio ove si prolunga la vita abitativa: esse si sviluppano in continuità con il perimetro esterno del fabbricato e consentono l’affaccio e la veduta in ogni direzione".
Distanze di 10 metri tra edifici: regola generale, tipi di costruzioni, eccezioni, possibili deroghe
La distanza minima di 10 metri tra gli edifici riguarda sia le nuove costruzioni (nuovi edifici, ampliamenti, sopraelevazioni, addizioni volumetriche, superficie) che le ricostruzioni edilizie, come ad esempio la demolizione e ricostruzione, integrale o parziale, di edifici.
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La distanza andava misurata dalla linea esterna del balcone
Da ciò discende, che, per verificare il rispetto delle distanze tra la parete dell'autorimessa e quella finestrata dell'edificio, andava presa in considerazione la linea esterna del suddetto balcone e non la porta finestra che consente l'accesso a esso.
Sulla base di tale criterio di calcolo della distanza, sussisteva quindi, come si ricava dagli esiti della disposta verificazione, il contrasto con la norma di cui all’art. 9, comma 1, del D.M 1444 del 1968, che ha determinato il contestato provvedimento di ritiro, essendo prevista nella SCIA una distanza tra le due pareti inferiore a mt. 10 (per la precisione mt. 7,90).
LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZION AL PORTALE
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