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Le sopraelevazioni sono nuove costruzioni e devono rispettare le distanze tra edifici

Tar Lazio: le sopraelevazioni sono equiparate alle nuove costruzioni e devono rispettare le distanze tra edifici previste dalle norme in vigore

Torniamo ancora una volta alle sopraelevazioni edilizie e al loro rapporto con le distanze tra edifici, nella sentenza 7136/2021 del Tar Lazio dello scorso 14 giugno.

 

L'oggetto del contendere

Parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, il permesso di costruire rilasciato dal Comune “per la realizzazione di una copertura a tetto per uso soffitta al piano sottotetto” ed ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

A sostegno della sua domanda il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei fatti, violazione dell’art. 3 delle NTA del PRG del Comune, dell’art. 9 del DM n. 1444/1968 e dell’art. 41 quinquies della l.n. 1150/1942 in materia di distacchi dai confini e di distanze minime tra pareti finestrate di edifici antistanti.

Il comune e la contro-interessata si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Le regole sulle distanze

Il Tar Lazio inizia quindi la sua 'analisi', affermando che la controinteressata avrebbe costruito “un nuovo corpo di fabbrica attuato in sopraelevazione rispetto alla precedente costruzione, distante m. 2,39 dall’interasse del muro di confine con il (suo) fondo… e m. 8,50 dalla parete ovest (finestrata) della (sua) abitazione”.

Parte ricorrente ha evidenziato che i fondi de quibus ricadevano secondo il PRG del Comune all’interno della sottozona C2, rispetto alla quale l’art. 3 delle NTA al PRG stabiliva per le nuove costruzioni e per le trasformazioni degli edifici esistenti che “i distacchi dai confini (dovessero)…. essere pari almeno a m. 6” e che la normativa nazionale prevedeva, in ogni caso, l’obbligo di rispettare la distanza minima di m. 10 dalle pareti finestrate (DM n. 1444/1968).

Tali norme, stabilite per le nuove costruzioni, dovevano ritenersi applicabili anche alle sopraelevazioni come quella posta in essere dalla controinteressata, cosicchè il Comune non avrebbe potuto validamente rilasciare il permesso di costruire impugnato, adottato, appunto, secondo il ricorrente, in violazione della normativa in tema di distanze.

Secondo il Tar, tali censure sono fondate e meritevoli di accoglimento.

Le sopraelevazioni sono nuove costruzioni e devono rispettare le distanze tra edifici

Le indicazioni del Tar Lazio sulle sopraelevazioni

I giudici amministrativi evidenziano che:

  • in continuità all'indirizzo giurisprudenziale consolidato, una controversia come quella in questione, derivante dall'impugnazione di un permesso di costruire da parte del vicino che lamenti la violazione delle distanze legali, costituisce una disputa non già tra privati, ma tra privato e PA, nella quale la posizione del primo - in correlazione all'atto autoritativo abilitativo lesivo - si atteggia a interesse legittimo, con conseguente spettanza della giurisdizione al giudice amministrativo (cfr. Cass. civ., sez. un., 10 giugno 2004, nr. 11023; Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 2009, nr. 4300; Id., sez. V, 28 giugno 2004, nr. 4759; Id., sez. V, 13 gennaio 2004, nr. 46);
  • una sopraelevazione deve essere considerata come nuova costruzione e può essere di conseguenza eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante. Una sopraelevazione, comportando sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro, non può qualificarsi come risanamento conservativo o ricostruzione dei volumi edificabili preesistenti, i quali hanno solo lo scopo di conservarne i precedenti valori”. (Cassazione civile, sez. II , 12/02/2021 , n. 3684). Nell’ipotesi in esame, le opere in questione hanno comportato un aumento di volumetrie nell’edificio della controinteressata, essendosi provveduto alla costruzione di nuovi ambienti (soffitta) al di sopra del piano originario, con incremento dell’altezza del fabbricato nella parte antistante la proprietà del ricorrente ed alla realizzazione di una nuova copertura a tetto ad un’altezza superiore a quella originaria.

 

Il volume tecnico non c'entra

In ultimo, è interessante la precisazione del Tar sulla natura di nuova costruzione dei lavori posti in essere e sulla necessità del rispetto delle distanze 'dove' non possono incidere in alcun modo le argomentazioni svolte dalla controinteressata circa il carattere di “volume tecnico” dell’opera realizzata.

La nozione di volume tecnico corrisponde, infatti, a un'opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e, comunque, per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali di essa; i volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della volumetria a condizione che non assumano le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità; ne consegue che nel caso in cui un intervento edilizio sia di altezza e volume tale da poter essere destinato a locale abitabile, ancorché designato in progetto come volume tecnico, deve essere computato a ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell'altezza e delle distanze ragguagliate all'altezza. (cfr. Consiglio di Stato , sez. II , 25/10/2019 , n. 7289).

Dalla qualificazione in termini di costruzione dei lavori eseguiti dalla controinteressata discende, come anticipato l’assoggettabilità delle opere alla normativa in materia di distanze prescritte dal PRG e dalle disposizioni normative.

 

Tutte le pareti finestrate devno rispettare la distanza di 10 metri

In definitiva, il nuovo corpo di fabbrica realizzato risulta edificato in violazione delle distanze sia sotto il profilo del mancato rispetto della distanza di metri 3 dal confine prevista dalle NTA al PRG sia sotto quello del contrasto con la distanza minima di 10 metri lineari tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti imposta dall’art. 9 del DM 1444/1968, disciplina, peraltro, espressamente richiamata tra le “norme generali” dalle norme tecniche del PRG.

In relazione a tale parametro si ricorda che “la distanza di dieci metri, sussistente tra edifici antistanti, si riferisce a tutte le pareti finestrate, indipendentemente dalla circostanza che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e sia quella del nuovo edificio o dell'edificio preesistente, o della progettata sopraelevazione; inoltre, la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, deve essere calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate, non soltanto a quella principale”. (T.A.R. Campania , Napoli, Sez. II , 10/05/2019 , n. 2519).

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