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Le società in house e la nomina del RUP

Le società in house sono entità create dalla pubblica amministrazione per gestire direttamente determinati servizi o attività, evitando l’uso di gare d’appalto esterne. Recentemente il MIT ha chiarito che, sebbene il RUP debba essere designato dalla stazione appaltante qualificata (che potrebbe essere la stessa società in house), è possibile che provenga da un ente diverso, come il Comune socio, purché soddisfi i requisiti di legge e operi sotto il controllo della società in house.

Come funzionano le società in house e perché sono importanti per la pubblica amministrazione

Le società in house sono società di diritto privato create da una pubblica amministrazione per gestire direttamente determinate attività o servizi, senza la necessità di ricorrere a gare di appalto esterne.
Le società in house possono operare in vari settori, come trasporti e pulizie, permettendo un'erogazione di servizi più rapida e diretta, evitando la burocrazia.

I tre aspetti principali che contraddistinguano una società in house sono:

  • il controllo da parte dell'ente pubblico;
  • l'erogazione di servizi prevalentemente a favore dell'ente;
  • l'influenza determinante dell'ente sulla gestione.

Le società in house potrebbero confondersi con le società partecipate ma in realtà presentano delle differenze, ossia:

  • sono dedicate principalmente all'ente pubblico che le controlla;
  • lavorano quasi del tutto per l’ente pubblico, prestando attività esterna per una minima parte (sempre inferiore al 20%).

A tal proposito, l’art 7. del DLGS 36/2023 chiarisce che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture (…)”, purché, se si dovesse decide di scegliere per un affidamento in house, si debbano comunque rispettare i principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato.
In particolare la gestione degli appalti pubblici, quando coinvolge società in house, richiede un’attenta analisi delle responsabilità e delle competenze, soprattutto in relazione alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Ad apportare dei chiarimenti in merito è il parere del MIT n. 3151/2025.

 

Gestione degli appalti in house: le soluzioni per la nomina del RUP

Un recente quesito proposto al MIT da una società in house (che eroga servizi di committenza, anche ausiliari) ha portato alla luce alcune questioni riguardanti la nomina del RUP, la ripartizione delle responsabilità tra la società e il Comune socio richiedente. In particolare la società ha richiesto se:

  • il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) deve essere unico e individuato esclusivamente dalla società in house in quanto stazione appaltante qualificata, in caso di risposta affermativa viene chiesto se può essere individuato tra il personale del Comune socio, purché abbia i requisiti di legge, e operare sotto la supervisione della società in house stessa;
  • in caso di risposta negativa alla prima domanda, è possibile che la società in house, in qualità di stazione appaltante qualificata delegata, individui un RUP al proprio interno con funzioni di raccordo con la stazione appaltante beneficiaria (il Comune) per la fase di affidamento.

Il MIT chiarisce che secondo per l’art. 62, comma 2, del DL 36/2023 il RUP debba essere individuato dalla stazione appaltante qualificata, che nel caso di appalti delegati è rappresentata dalla società in house, il comma recita che “per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.”

Tuttavia, la normativa non impedisce che il RUP possa provenire da un ente diverso, come nel caso del Comune, a condizione che il soggetto designato soddisfi i requisiti professionali stabiliti dall’art. 62, comma 6, e operi sotto il controllo della stazione appaltante qualificata, ossia la società in house. Inoltre l'art. 62 non esclude nemmeno la possibilità che esistano due RUP distinti, purché i ruoli e le responsabilità di ciascuna figura siano chiaramente delineati.
Detto ciò, il MIT fornisce due soluzioni per la gestione del RUP in caso di appalti delegati a società in house sono:

  • per il primo quesito si può nominare un RUP proveniente dal Comune socio, che sia formalmente integrato nel procedimento gestito dalla società in house, ciò è pienamente compatibile con la normativa vigente e garantisce il corretto svolgimento dell'intervento.

Inoltre, il RUP del Comune potrebbe agire come responsabile del procedimento per la società in house, con il supporto tecnico fornito dalla struttura della società stessa, garantendo la corretta attribuzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e il monitoraggio delle attività legate alla rendicontazione della spesa, che ricadrebbero sul Comune beneficiario dell'intervento;

  • se la precedente soluzione non fosse possibile, la società in house può nominare un RUP interno con funzioni di raccordo per le fasi di affidamento. In questo caso, il RUP del Comune beneficiario rimane il responsabile per la programmazione, progettazione ed esecuzione, con il supporto della società in house. Quindi la società in house fornirà il necessario supporto tecnico al RUP del Comune durante le fasi di programmazione e progettazione, RUP che resterà responsabile della gestione esecutiva dell’intervento. Infatti il ruolo della società in house in qualità di stazione appaltante qualificata è quello di garantire che il processo di affidamento venga eseguito correttamente, in coordinamento con il Comune.

Le soluzioni proposte dal MIT offrono una flessibilità operativa che, se ben strutturata, può garantire il rispetto delle norme e l’efficacia della gestione degli appalti pubblici.

 

IL PARERE DEL MIT È SCARICABILE IN ALLEGATO.

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