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Le procedure per il ripristino dei danni causati dal sisma dell'Emilia

Pericolosità, Vulnerabilità e Rischio
Gli eventi sismici accaduti in alcuni Comuni delle Regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia hanno, per certi aspetti, condizioni molto differenti da precedenti terremoti accaduti recentemente in Italia.

Sebbene la magnitudo non sia stata delle più forti, con M=5.9 (comparata coi più forti sismi più recenti 1908 Messina M=7.1, 1915 Avezzano M=6.9, 1980 Irpinia M=6.8, 1976 Friuli M=6.6, ricordando che la scala Richter è logaritmica in base 10), l’evento è tuttavia accaduto in una zona che non era classificata sismica fino al 2003. Due OPCM, la 3274/2003 e la 3519/2006, hanno recepito i risultati dei più recenti studi sismologici producendo una nuova mappatura della Pericolosità sismica.

Per quanto riguarda la Vulnerabilità sismica dei fabbricati, va evidenziato che quelli progettati nelle ex zone non sismiche, fino al 1 Luglio 2009, data di entrata in vigore delle NTC2008 (con un periodo di transizione 2003-2009 dove poche sono le eccezioni), non richiedevano verifiche ad azioni sismiche.

Pertanto la maggior parte del patrimonio edilizio esistente nelle ex zone non sismiche è da ritenersi a Norma, ma tuttavia a Rischio (inteso il Rischio come il prodotto di Pericolosità x Vulnerabilità, PxV). Parlando proprio di Vulnerabilità dell’edificato se per alcune tipologie strutturali una certa ridondanza (iperstaticità) fornisce un certo livello minimo di resistenza ad una azione orizzontale imprevista (si potrebbe parlare di robustness), le strutture isostatiche non progettate per azioni sismiche, si sono dimostrate nel sisma emiliano maggiormente vulnerabili. Al contrario, in zone normate da molto come sismiche, come L’Aquila, le strutture prefabbricate in CA hanno sopportato egregiamente una azione sismica ben maggiore di quella verificatasi in Emilia. Si può dire, semplificando, che le ex zone non sismiche (con Pericolosità=0) mostravano Rischio=0, per quanto alta fosse la Vulnerabilità sismica dei fabbricati. Dal 2003, le stesse zone palesano un Rischio ben diverso da zero e una elevata Vulnerabilità amplifica il prodotto PxV anche per bassi valori di Pericolosità.

Il quadro normativo oggi
La misura del rischio di un fabbricato progettato prima del 1 Luglio 2009, relativamente alla pericolosità del sito e alla vulnerabilità della struttura, può essere effettuata da un tecnico con le procedure descritte al Cap. 8 delle NTC2008 e richiede un esame approfondito della struttura e calcoli spesso sofisticatial fine di valutare ogni risorsa disponibile per limitare gli interventi necessari.

Le procedure del Dipartimento della Protezione Civile specificano come si articolano le ispezioni e le verifiche in fase di emergenza, mediante le schede AeDES, da parte di squadre di tecnici abilitati alle strutture segnalate come lesionate. Una procedura analoga vige per i Beni Culturali vincolati.

Il Decreto Legge 6 Giugno 2012 n.74, inerente alle sole zone terremotate, tratta esplicitamente i fabbricati inerenti alle Attività Produttive e gli adempimenti in capo ai responsabili della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ricadono in questo ambito capannoni. Il DL spiega infatti i criteri per certificarne l’agibilità provvisoria, e indirizza al Cap. 8 delle NTC2008 per la valutazione della sicurezza, e l’eventuale miglioramento, fissando il minimo della sicurezza al 60% rispetto ad un edificio nuovo.

Gli Schemi che seguono, anche se frutto di una prima interpretazione ulteriormente perfezionabile, possono costituire una guida per orientarsi nel dedalo normativo.

Cosa manca?
Una migliore specificazione tecnica di quanto presente nel recente DL n.74 del 6 giugno 2012 è forse necessaria e siamo certi che il normatore provvederà a questo. Nulla ancora viene detto, e ci si auspica un intervento dello Stato in proposito, circa le attività produttive al di fuori delle zone terremotate, specie nelle aree maggiormente a Rischio (sempre inteso come prodotto di Pericolosità x Vulnerabilità), cioè le ex aree non sismiche, dove le Norme antecedenti al 2003 davano la Pericolosità P=0 portandoci a concludere che il Rischio R=0.

Ma altro lavoro attende il normatore relativamente ai criteri e obblighi di assicurazione dei fabbricati. Possiamo auspicarci che sia richiesto all’assicuratore di parametrare la polizza al livello di Rischio e dunque non solo graduata in funzione della Pericolosità sismicità del sito, ma anche della Vulnerabilità dell’edificio al fine di premiare fabbricati con Indici di Sicurezza più elevati.

 

Per maggiori informazioni scarica la presentazione Le procedure per danni da sisma
 

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