Consiglio di Stato sulle competenze professionali: gli architetti non hanno competenza progettuale in materia di opere idrauliche, riservata agli ingegneri
Non si scappa: le opere idrauliche sono di competenza degli Ingegneri e non conta se, in un bando di gara, le proposte migliorative di un'offerta tecnica sottoscritta da un architetto non comportino significative modifiche tecniche rispetto al progetto posto a base di gara. Nell'ordinamento italiano, fondalmente, non c'è equivalenza professionale tra Ingegneri e Architetti.
Competenze professionali: tutte le esclusive degli Ingegneri
Il Consiglio di Stato ribadisce, nella sentenza 6593-2018 dello scorso 21 novembre, un concetto molto importante per i professionisti tecnici, quello del perimetro delle competenze: nello specifico, si ricorda che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. 2537/1925 (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 22 maggio 2000, n. 2938).
Quindi i concetti base sono seguenti, dedotti da precedenti sentenze sul tema:
- “sono di spettanza della professione d’ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché, in generale, alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo“
- “sono ricomprese le costruzioni stradali, le opere igienico-sanitarie (acquedotti, fognature ed impianti di depurazione), gli impianti elettrici, le opere idrauliche e, di certo, anche le opere di edilizia civile (nella espressione “costruzioni di ogni specie”)”.
Tra l'altro, anche il dpr 328/2001 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti) depone in questi termini:
- per la professione di architetto (art.16), in possesso di laurea specialistica (sezione A dell’Albo) - settore architettura (unico rilevante nella specie), che “formano oggetto dell’attività professionale ... ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali”;
per la professione di ingegnere (artt. 45-46), in possesso di laurea specialistica (sezione A dell’Albo) - iscritti al settore a (sezione degli ingegneri-settore civile e ambientale), che le attività professionali che formano oggetto della professione sono: “la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio”.
Competenze professionali: adeguamento della disciplina e discriminanti
Palazzo Spada analizza infine la questione su un piano filologico, palesando che, pur dovendosi riconoscere che la delimitazione di competenze risultante dalla normativa secondaria è basata su concetti di carattere descrittivo che consentono di adeguare la disciplina all’evoluzione della tecnica e delle qualificazioni professionali (come osservato da Cons. Stato, IV, n. 4866/2009 e id., VI, n. 1550/2013 cit.), il discrimine tra le due professioni è rimasto segnato anche nelle sopravvenute disposizioni del d.P.R. n. del 2001.
Pertanto, se adeguamenti sono certamente possibili in riferimento al concetto di “edilizia civile”, interpretabile estensivamente (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 21 gennaio 2005, n. 9), restano di appannaggio della professione di ingegnere le opere che richiedono una competenza tecnica specifica e che esulano dall’edilizia civile rientrante nella comune competenza.
In particolare, le opere idrauliche, in specie interferenti con fiumi e corsi d’acqua, quali quelle oggetto dell’appalto de quo, richiedono capacità professionali per l’analisi dei fenomeni idrologici ed idraulici e presuppongono l’applicazione di specifici metodi di calcolo (statistico, idrologico e idraulico).
Le nozioni relative vengono impartite nei corsi di laurea universitari della classe della Ingegneria civile e ambientale, nei cui piani di studio sono inseriti - come esposto anche nella relazione del verificatore - gli insegnamenti riguardanti i settori scientifico disciplinari ICAR/01 “Idraulica” e ICAR/02 “Costruzioni idrauliche e Marittime e Idrologia” (D.M. Miur 4 ottobre 2000). Pertanto, fatte salve eventuali competenze di altri professionisti (come ad esempio i geologi o i dottori agronomi e forestali), per quanto qui rileva, gli ingegneri sono i professionisti abilitati alla progettazione di opere idrauliche fluviali e di corsi d’acqua, o comunque di opere a questa progettazione assimilate o collegate, tanto da richiedere l’applicazione di calcoli idraulici; per contro, gli architetti non possono essere compresi tra i soggetti abilitati alla progettazione di opere idrauliche in quanto, sia ai sensi degli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 sia ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, non hanno competenze riconosciute in materia.
A ulteriore rinforzo della decisione specifica, il Consiglio di Stato Giova aggiunge alla disamina normativa che, a seguito della verificazione, si è anche accertato in concreto il piano di studi prescritto per il conferimento della laurea specialistica della classe 4S (Architettura e Ingegneria Edile) conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli dall’architetto incaricato dall'impresa ricorrente e si è constatata la mancanza di specifici insegnamenti di discipline idrauliche.
Pertanto, è corretta la sentenza impugnata laddove, ritenendo violato da parte dell’aggiudicataria il punto XI.3 del bando, che imponeva, a pena di esclusione, la sottoscrizione degli elaborati da parte di un tecnico abilitato, ha concluso per l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore della ricorrente, in quanto l’offerta tecnica di quest’ultima era sottoscritta da un architetto, mentre - per il contenuto delle proposte migliorative - avrebbe dovuto essere sottoscritta da un ingegnere. Tale profilo di illegittimità avrebbe dovuto imporre alla stazione appaltante l’esclusione della concorrente poi divenuta aggiudicataria, tra l’altro, senza alcuna possibilità di soccorso istruttorio, trattandosi di criticità direttamente inerenti all’offerta.
LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF