Le forme di esercizio della libera professione e la copertura assicurativa
È novità di questi giorni, infatti, il D.M. n. 34 del 08/04/2013 relativo al “regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico” che prevede la possibilità di costituzione di Società tra Professionisti (STP) secondo i modelli societari previsti dal Codice Civile e con oggetto sociale l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in albi.
L’esercizio della professione intellettuale di ingegneri e architetti può essere svolto in varie forme giuridiche che vanno dalla ditta individuale, allo studio associato, all’associazione temporanea di professionisti fino alla società vera e propria.
È novità di questi giorni, infatti, il D.M. n. 34 del 08/04/2013 relativo al “regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico” che prevede la possibilità di costituzione di Società tra Professionisti (STP) secondo i modelli societari previsti dal Codice Civile e con oggetto sociale l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in albi.
In qualsiasi forma sia svolta, dal punto di vista giuridico, la professione di ingegneri e architetti, la prestazione professionale mantiene comunque, per sua natura, carattere strettamente personale in quanto legata al timbro e alla firma di un professionista, sia questi titolare di partita iva individuale, socio di uno studio, di un’associazione temporanea o di una STP.
Il carattere personale della prestazione trae origine dall’art. 2232 del Codice Civile secondo cui “il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione”. Discende da questo articolo che il professionista debba svolgere l’incarico personalmente e, nel caso intenda avvalersi dell’ausilio di colleghi, ha l’onere di darne puntuale informazione al proprio committente.