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Le differenze tra tenda e pergolato

Tar Toscana: la presenza di bracci metallici fissi non trasforma una tenda in un pergolato

È illegittimo ritenere che una tenda sorretta da bracci metallici fissi sia equivalente ad un pergolato. I bracci metallici, infatti, non valgono ad escludere che la tenda rimanga tale, ossia opera inidonea a integrare una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. E' quanto affermato dal Tar Toscana nella sentenza 486/2018 dello scorso 5 aprile (disponibile nel file allegato).

Il fatto

La polizia municipale del Comune di Monte Argentario ha contestato ad un privato la realizzazione di talune opere asseritamente abusive nell’ambito di un appartamento di sua proprietà, in particolare: a) rifacimento del rivestimento in cotto di un piano di muratura; b) tendaggio con bracci metallici a copertura di un balcone; c) posizionamento di un armadio metallico; d) della pavimentazione di una corte con mattonelle in cotto.

Il privato ha chiesto la sanatoria edilizia delle predette opere munendosi di preventivo nulla osta paesaggistico ma la domanda è stata rigettata in quanto: 1) il tendaggio è stato qualificato come pergolato non avente le dimensioni massime previste nel vigente regolamento edilizio; 2) l’armadio e il piano di lavoro sono state considerate opere eccedenti la manutenzione straordinaria; 3) la pavimentazione è stata considerata come opera di impermeabilizzazione del suolo.

Il diniego di sanatoria, che disponeva anche la rimozione dei manufatti abusivi, è stato quindi impugnato con ricorso.

La decisione del TAR

Per i giudici ammninistrativi, il comune di Monte Argentario ha erroneamente qualificato il tendaggio come pergolato anziché come tenda retrattile considerata dall’art. 137 della L.R.T. come opera priva di rilevanza edilizia. L'opera in questione, infatti, può essere considerata qualcosa di diverso da una tenda che la pacifica giurisprudenza considera come opera inidonea di integrare una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Ciò perché è stato già chiarito che l’intelaiatura metallica non va considerata come elemento fine a se stesso ma come elemento costitutivo della tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa.

E' pertanto illegittimo ritenere che una tenda sorretta da bracci metallici fissi sia equivalente ad un pergolato. I bracci metallici, infatti, non valgono ad escludere che la tenda rimanga tale, ossia opera inidonea a integrare una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio (T.A.R. Napoli, sez. III, 03/07/2017, n. 3570).

In definitiva, è il criterio funzionale che deve guidare la classificazione del manufatto, potendosi escludere la natura di tendaggio solo nei casi in cui appaia evidente che la struttura complessivamente intesa (comprensiva della intelaiatura e del tessuto retrattile) non sia volta alla migliore fruizione di spazi già esistenti ma sia preordinata alla creazione di un nuovo ambiente coperto.

Nel caso di specie, peraltro, questa situazione non si verifica in quanto la tenda si correla funzionalmente ad un preesistente balcone di cui è volta a consentire un migliore sfruttamento consentendone la frizione anche in giornate fortemente soleggiate o piovose.

Per il TAR è fondata anche la seconda censura con la quale il ricorrente lamenta che la realizzazione di un piano di lavoro in cotto all’esterno non sia stata considerata come opera di manutenzione straordinaria. Non si vede, infatti, sotto quale altra categoria edilizia potrebbe essere annoverata la semplice messa in opera di un piano di lavoro (con lavello) che è manufatto irrilevante sotto il profilo edilizio per natura, funzione, collocazione e dimensioni. Vale lo stesso per l'armadio, che è mero mobilio e non certo opera edilizia.

In ultimo, anche la censura relativa alla pavimentazione deve essere accolta poiché non sussiste l’evidenziato contrasto con l’art. 66 del r.u. che favorisce la permeabilità dei suoli nell’ambito di spazi non pavimentati costituiti da orti e giardini, non risultando da alcun atto che prima dell’intervento la superficie pavimentata fosse destinata a orto o a giardino.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

"TETTOIE, VERANDE, PERGOLATI E ... PERGOTENDE: LEGGI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO"

 

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