Le coordinate del Terzo condono edilizio: si può sanare un fabbricato su 3 livelli in zona vincolata?
Il condono previsto dall'art. 32 del DL 269/2003 (Terzo condono edilizio) trova applicazione esclusivamente in presenza di interventi di minore rilevanza, cioè restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Si può ottenere il terzo condono edilizio per la realizzazione di un fabbricato su tre livelli in zona di notevole interesse pubblico (D.M. 12 settembre 1957)?
Terzo condono: le opere del contendere
La risposta è negativa, e i motivi li elenca ancora una volta il Consiglio di Stato nella sentenza 3050/2024 del 3 aprile, inerente il diniego del comune - confermato dal TAR - per la realizzazione:
- al piano terra, di «due ambienti adibiti a garage-deposito» della superficie complessiva di circa 120 metri quadri;
- al primo piano, di «un unico appartamento di circa mq. 100 con ampie balconate tutte intorno all’appartamento» destinato ad abitazione, raggiungibile mediante una scala esterna realizzata sul fronte del fabbricato;
- al secondo piano, di «due appartamenti di circa mq. 60 ognuno con due ripostigli posti sul pianerottolo di circa mq. 4,00 ognuno», raggiungibili mediante una scala esterna posta sul retro del fabbricato.
Il ricorso: perché questo fabbricato sarebbe condonabile
Le obiezioni della parte appellante possono essere così riassunte:
- si contesta l'affermazione che le opere non siano condonabili a causa del regime vincolistico sull'area, poiché il diniego non potrebbe essere emesso senza acquisire e valutare i pareri delle Commissioni competenti in materia di tutela ambientale e urbanistica;
- si sostiene che gli abusi realizzati in zone vincolate possono essere resi legali previa acquisizione del parere dell'autorità competente per la tutela del vincolo, se si tratta di vizi formali o opere conformi alla normativa urbanistica vigente;
- si afferma che il vincolo di inedificabilità relativa introdotto dal D.M. 12 settembre 1957 non precluderebbe di per sé la possibilità di sanare l'intervento abusivo;
- si sostiene che non vi è un aumento volumetrico contestabile, poiché l'intervento è precedente all'adozione del Piano Territoriale di Coordinamento dei Campi Flegrei e al Piano Regolatore Generale del Comune di Pozzuoli;
- si afferma che il fabbricato potrebbe essere soggetto a sanatoria ex post previa acquisizione del parere dell'autorità competente, in base all'articolo 32 della Legge n. 47/1985, qualora non sia in contrasto con vincoli imposti prima dell'esecuzione delle opere stesse, come specificato nell'articolo 33 della stessa legge.
Terzo condono edilizio: in zona vincolata spazio solo per restauro, risanamento e manutenzione straordinaria
Niente da fare, tutte le doglianze sopra esposte, secondo Palazzo Spada, sono infondate. Vediamo perché.
Prima di tutto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 della L. n. 47/1985 (Primo condono) e dell'art. 32, comma 27, lettera d), del DL 269/2003 (Terzo condono), gli abusi commessi su beni sottoposti a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non possono essere condonati quando ricorrono, come nel caso di specie, le seguenti condizioni:
- a) l'imposizione del vincolo di inedificabilità è precedente all’esecuzione delle opere;
- b) la realizzazione del manufatto avviene in assenza o difformità dal titolo edilizio;
- c) l’intervento non è conforme alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (sicché nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, sia esso assoluto o relativo, è consentita la sanatoria dei soli abusi formali).
Deve ulteriormente essere evidenziato che, come di recente ribadito dalla Sezione, per quanto concerne gli abusi realizzati in aree vincolate, «il condono previsto dall’art. 32 del D.L. n. 269/2003 trova applicazione esclusivamente in presenza di interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato decreto (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti (in tal senso si è espressa anche la giurisprudenza del giudice penale: cfr., ex plurimis, Cass. pen., Sez. III, 20 maggio 2016 n. 40676».
Terzo condono edilizio in zona vincolata: ok alla sanatoria straordinaria per abusi formali o minori
Alla luce delle coordinate applicative del terzo condono edilizio, solo determinate tipologie di interventi, cioè gli abusi formali o minori, risultano condonabili se realizzati in aree sottoposte a vincolo.
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Opera maggiore in zona vincolata: non si può condonare
Passando al caso di specie, si evidenzia come l'area sulla quale veniva realizzato il fabbricato:
- è soggetta al vincolo di cui al D.M. 12 settembre 1957 che estendeva all’area il regime di cui alla L. n. 1497/1939;
- ai sensi del P.R.G., l'area interessata all’intervento è classificata come zona «B5-2 Residenziale satura»;
- ai sensi del P.T.P. dei Campi Flegrei, il comparto è classificato come «P.I. Protezione integrale».
Devono, pertanto, ritenersi pacifiche l'inedificabilità dell'area in questione e l'insanabilità degli abusi realizzati con conseguente irrilevanza dell'omessa acquisizione dei pareri della Commissione Edilizia e della Commissione Paesaggio.
La prova della data dell'abuso ricade sul privato istante
In ultimo, si può segnalare come il Consiglio di Stato ricordi che, quanto alla dedotta preesistenza del manufatto all'apposizione del vincolo che, si risale al 1957 e non ai successivi strumenti urbanistici, alcun principio di prova è fornito dall’appellante in violazione del pacifico principio, più volte affermato dalla Sezione, per il quale «nel caso di domande di condono edilizio, ricada sull'istante l'onere della prova dell'esistenza dei presupposti per il rilascio del provvedimento di sanatoria, tra cui, in primis, la data dell'abuso …» (Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2021, n. 7583; nei medesimi sensi, 17 marzo 2022, n. 1956 e 26 settembre 2022, n. 8290).
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Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
Condoni e Sanatorie
Il condono edilizio è 'normato' da una legge dedicata, va a sanare le irregolarità sostanziali ed è previsto solo per opere realizzate in un preciso lasso temporale, mentre la sanatoria ordinaria del Testo Unico Edilizia regolarizza gli abusi formali ed è sempre possibile
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