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Le conseguenze dell’operato del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori riveste un'importante figura nel contesto della realizzazione dei progetti e lasciarsi sfuggire le responsabilità associate alla sua posizione può comportare gravi conseguenze legali, come dimostrato da una recente sentenza della Corte di Cassazione, che ha confermato la responsabilità del direttore dei lavori in caso di violazioni delle normative vigenti.

Il ruolo del direttore dei lavori

Quando si intraprende la realizzazione di un progetto, sicuramente l'attività di cantiere è una fase molto complessa e può coinvolgere un numero variabile di imprese, lavoratori e professionisti. Una delle figure con maggiore responsabilità è il direttore dei lavori, a cui sono assegnati compiti e responsabilità specifiche.

Il direttore dei lavori, DL, è la figura tecnica che ha il compito di verificare l’esatta esecuzione delle opere in conformità al progetto approvato, nonché la qualità dei materiali e delle lavorazioni. Egli ha un ruolo centrale nella realizzazione dei lavori poiché dovrà, oltre a verificare le lavorazioni eseguite dalle diverse imprese, pianificare e gestire correttamente le attività e le interferenze, del rispetto del piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

La nomina del direttore di lavori avviene diversamente a seconda se si tratti di lavori pubblici o di lavori privati:

  • nei lavori privati la scelta sarà effettuata sulla base della fiducia che il committente ripone nella figura del professionista da incaricare;
  • nei lavori pubblici la scelta ricade, invece, su un dipendente della stazione appaltante ovvero su un professionista esterno, quest’ultimo selezionato mediante gara pubblica.

Secondo l'art. 114 comma 2 del nuovo codice appalti, prima di avviare la procedura di affidamento dei contratti per lavori, le stazioni appaltanti nominano un direttore dei lavori su proposta del RUP. Nello specifico, a seconda della complessità dell'intervento, il direttore può essere supportato da un ufficio di direzione dei lavori che include altri direttori operativi e ispettori di cantiere, oltre a figure aggiuntive che collaborino alla supervisione dei lavori.

 

Le responsabilità del direttore dei lavori secondo il Codice degli Appalti

I compiti del direttore dei lavori sono disciplinati dall’allegato II.14 del Codice degli Appalti (d.lgs. 36/2023), secondo il quale tale figura professionale insieme all'ufficio di direzione lavori (se costituito) è responsabile del:

  • controllo tecnico dell'esecuzione dell'intervento;
  • controllo contabile dell'esecuzione dell'intervento;
  • controllo amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

Gli obiettivi della direzione lavori sono:

  • garantire che i lavori siano eseguiti a regola d'arte;
  • assicurare la conformità al progetto e al contratto.

Le ulteriori responsabilità che competono al DL sono:

  • il coordinamento e supervisione dell'attività dell'ufficio di direzione lavori;
  • l’interfaccia esclusiva con l'esecutore sia per gli aspetti tecnici del contratto che economici del contratto.

Le specifiche responsabilità del direttore dei lavori sono varie ossia:

  • l’accettazione dei materiali;
  • il controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali sulle caratteristiche meccaniche dei materiali;
  • l’aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Al direttore dei lavori sono assegnati anche tutti compiti previsti dal codice degli appalti (art. 1 allegato II.14 del d.lgs. 36/2023), inclusi:

  • effettuare controlli periodici per garantire che l’esecutore e il subappaltatore possiedano e mantengano aggiornata la documentazione richiesta dalle normative vigenti riguardanti gli obblighi nei confronti dei dipendenti;
  • assicurarsi che il programma di manutenzione, i manuali d’uso e i manuali di manutenzione siano costantemente verificati per la loro validità, apportando modifiche e aggiornamenti al termine dei lavori;
  • segnalare al responsabile del procedimento eventuali inadempienze da parte dell’esecutore;
  • svolgere le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, se ciò non accade le stazioni appaltanti prevedono la presenza di un operatore esecutivo.

Relativamente al collaudo delle opere realizzate, al comma 9 dell’articolo 21 (allegato II.14 del d.lgs. 36/2023) si sottolinea che “l’eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate (…) non esonera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire”.

Le responsabilità di tale figura tecnica sono quindi innumerevoli in funzione dei tanti compiti ad essa afferenti, di conseguenza non è difficile che possano insorgere serie ripercussioni qualora non venga riscontrata la conformità dell’opera (che si sta realizzando) con il progetto, a chiarire ciò è la sentenza della Corte di cassazione n. 21136 del 29/07/2024.

  

Rischi per il direttore dei lavori: la sentenza della Cassazione

La controversia vede coinvolto il ricorrente in qualità di direttore dei lavori di una cava, e il Comune di Nocera Umbra, in seguito a un’ordinanza di ingiunzione che ha imposto una sanzione amministrativa significativa al direttore dei lavori e alla ditta di costruzioni, imponendo loro una sanzione di 60.000 euro per violazione dell'art. 17 della L.R. Umbria n. 2/2000, a causa della realizzazione di una strada di accesso ad un’area di cava in difformità rispetto al progetto approvato.

Dopo il ricorso, rigettato, al Tribunale di Perugia, il ricorrente presenta regolare appello presso la Corte di Perugia, la quale, con sentenza n. 659/2017, conferma la decisione di primo grado, rilevando la responsabilità del direttore dei lavori e affermando che la strada di arrocco è stata realizzata in difformità rispetto alla progettazione, con condanna del ricorrente anche alla restituzione le spese legali al Comune.

Il direttore dei lavori allora presenta ricorso per Cassazione, articolando cinque motivi contro la sentenza della Corte di appello, dove gli argomenti principali riguardavano quelle che sono le responsabilità legali del ricorrente come direttore dei lavori, nonché quella che dovrebbe essere la corretta interpretazione della normativa regionale e nazionale in materia di responsabilità amministrativa.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso confermando i motivi di responsabilità evidenziati dalla corte di appello, ribadendo la legittimità della qualificazione della figura di direttore dei lavori come garante della corretta esecuzione dei lavori di escavazione, in virtù della normativa regionale, con la condanna al risarcimento delle spese legali al comune oltre la sanzione prevista da quest’ultimo al DL.

Tale caso offre un'importante riflessione sulle ripercussioni legali sulla direzione lavori nel contesto delle normative vigenti, in quanto si sottolinea l'importanza di una rigida osservanza delle normative vigenti, nonché il ruolo cruciale e le responsabilità dei professionisti nel garantire la conformità ai progetti approvati.

 

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