Le centrali di committenza e la gestione digitale dell’esecuzione del contratto pubblico
Un'analisi sul ruolo delle centrali di committenza nella gestione digitalizzata dei contratti pubblici, sottolineando i requisiti di qualificazione, l'importanza di competenze tecniche e amministrative, e le sfide legate all'uso dell'intelligenza artificiale e alla gestione dei dati. Viene sottolineata inoltre l'interoperabilità dei dati e l'impatto delle normative internazionali.
Contratti pubblici: ruolo, qualificazioni, competenze necessarie delle Centrali di Committenza
La definizione contenuta nell’ All. I., comma 1, lettera i) del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici riporta che la centrale di committenza è una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all’attività di committenza.
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Qualificazione delle centrali di committenza
L’art.62 disciplina la fattispecie, prevedendo, al comma 2, che per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal primo comma, cioè quelle per gli affidamenti diretti, nonché per l’affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro, le stazioni appaltanti debbano essere qualificate, ai sensi dell’art.63 e dell’allegato II.4.
La qualificazione prevede tre livelli, in ragione dell’importo crescente di valore, da un livello minimo previsto di 750.000 euro per i servizi e sino ad un 1.000.000 per i lavori, a salire, ed ha ad oggetto l’intero processo, meglio specificato al comma 5:
- a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
- b) la capacità di affidamento e controllo dell’intera procedura;
- c) la capacità di verifica dell’esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.
I requisiti per la qualificazione, indicati dal comma 7, rinviano all’allegato II.4, contestualmente richiamando l’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni.
Ivi, al comma 7, è previsto che le centrali di committenza possano raggiungere l’accreditamento solo se nella propria struttura organizzativa abbiano dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali e di una adeguato sistema di formazione e aggiornamento del personale.
La qualificazione viene certificata dall’ANAC, e alla data del 1° maggio 2024, risultano qualificate 4.353 stazioni appaltanti, delle quali 545 sono centrali di committenza, con cui sono convenzionate altre 8.630 amministrazioni pubbliche.
Questi dati indicano con chiarezza quale possa essere il ruolo delle centrali di committenza nell’affidamento del contratto pubblico e, in taluni casi, nell’esecuzione dello stesso.
Gestione Informativa Digitale
Facendo riferimento ai numerosi obblighi previsti dal D. Lgs. 36/2023 in materia di Gestione Informativa Digitale (presenti ben oltre l’art. 43 e l’allegato I.9, riportati altresì negli artt. nn. 41, 45, il sopracitato art.63 e 114, con i relativi allegati tecnici ivi richiamati, ricoprendo così l’intero processo, dalla progettazione al cantiere, sino al collaudo), nelle condizioni assegnate, che dal 1° gennaio 2025 coinvolgeranno migliaia di stazioni appaltanti e di enti concedenti, è d’uopo domandarsi quali modalità intercorreranno a proposito del rapporto tra centrale di committenza e amministrazione convenzionata, specie nella fase di gestione dell’esecuzione del contratto.
In primo luogo, si rammenta che la stazione appaltante o l’ente concedente che ricorra nelle situazioni previste dalla legge (superamento di una certa soglia economica dell’ammontare dell’investimento pubblico e inclusione molto limitata degli interventi di manutenzione) debba essere dotata di un atto organizzativo o atto dell’organizzazione che sostanzialmente configura la gestione dei processi digitalizzati tanto di affidamento quanto di esecuzione del contratto pubblico.
Tale soggetto deve, inoltre, disporre di un ambiente di condivisione dei dati unitario per tutti i progetti di investimento che forzatamente dovrà essere almeno interoperabile con la piattaforma di approvvigionamento digitale.
Esso dovrà, infine, annoverare, internamente, almeno un gestore dell’ambiente di condivisione dei dati e un gestore dei flussi informativi, oltre ad acquisire eventualmente altrove coordinatori dei flussi informativi per l’unità di supporto al Responsabile Unico del Progetto e all’Ufficio di Direzione dei Lavori.
Competenze in materia saranno, ancora, richieste di fatto per il coordinamento per la sicurezza, per la verifica del progetto ai fini della validazione, per la commissione di collaudo tecnico-amministrativo e per il collegio consultivo tecnico.
Orbene, è naturale, anzitutto, interrogarsi sulla presenza, alla data indicata, di questi presupposti nelle 545 centrali di committenza summenzionate, ricordando che in ragione del comma 13, dell’art.62, le stesse, unitamente alle stazioni appaltanti, anche quando svolgono attività ausiliarie sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti (notare che il Nuovo Codice Appalti utilizza letteralmente l’avverbio “direttamente” a sottolineare l’importanza del ruolo gestorio conseguente alla qualifica, e, quindi, dell’importanza del processo abilitativo sottostante).
Secondariamente, è necessario comprendere come i vincoli precedentemente citati possano essere riscontrati laddove la centrale di committenza eserciti il proprio ruolo esclusivamente nella fase di affidamento del contratto.
La premessa, al riguardo, implica pure che la centrale di committenza utilizzi risorse umane che non abbiamo esclusivamente una competenza giuridico-amministrativa, dato che è improbabile che sia l’amministrazione convenzionata a detenere quella tecnico-gestionale e quella economico-finanziaria.
Si segnala, peraltro, che, in conformità alla normativa internazionale della serie UNI EN ISO 19650, la stazione appaltante o l’ente concedente, nell’atto organizzativo dovrebbe descrivere come abbia specificato i Requisiti Informativi relativi alla Organizzazione (OIR, nell’acronimo anglosassone), i Requisiti Informativi relativi al Patrimonio (AIR) – con riferimento alle proprie strategia di gestione immobiliare e/o infrastrutturale (non di pertinenza palesemente della centrale di committenza) – e come, per il tramite dei Requisiti Informativi relativi al Progetto (PIR) e alle Transazioni Informative (EIR), elemento essenziale per la redazione del Capitolato Informativo (CI), all’interno del Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP).
Per quanto riguarda gli OIR e gli AIR sarà, ovviamente, necessario il concerto tra la centrale di committenza e l’amministrazione convenzionata.
A proposito dei PIR e degli EIR, così come del Capitolato Informativo e dello Schema di Contratto, entro il bando e il disciplinare di gara, la centrale di committenza potrà svolgere pienamente il proprio ruolo, ma occorre considerare la stretta integrazione che sussiste tra il CI e il DIP, sotto la regia del RUP, coaudiuvato dal Coordinatore dei flussi informativi.
Allo stesso modo, i criteri e le modalità di gestione della procedura di affidamento, competitiva o meno, richiederanno alla centrale di committenza, per mezzo dei profili professionali non regolamentati (con riferimento alla norma UNI 11337-7:2018), di gestire la relazione esistente tra il CI e l’Offerta, poi Piano, di Gestione Informativa (OdGI e PdGI).
La questione più delicata concerne, tuttavia, due fattispecie: l’evenienza, più rara, che l’amministrazione convenzionata per diversi investimenti pubblici si avvalga di differenti centrali di committenza, nonché il caso in cui l’operato della centrale di committenza si esaurisca con l’affidamento del contratto pubblico.
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