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Le cadute dall’alto in edilizia: disciplina e contenuti del vademecum “Lavori in quota”

In questo articolo gli autori ripercorrono le principali peculiarità del vademecum tecnico “Lavori in quota” stilato dal Tavolo Sicurezza in Edilizia della Città Metropolitana di Genova. Il documento è previsto dal Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, nell’ambito del Piano Mirato di Prevenzione inerente le cadute dall’alto in edilizia.

È il 15 settembre 2021 quando, in pieno centro a Genova, un operaio esperto, intento nel montaggio di un ponteggio, cade da oltre dieci metri d'altezza morendo sul colpo. Il Prefetto della città, su sollecitazione delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, convoca un tavolo fra istituzioni e parti sociali con lo scopo di condividere azioni di prevenzione e contrasto degli incidenti nei cantieri edili, anche a fronte dell'incremento di attività determinato dalle diverse forme di incentivo fiscale proposte dal legislatore.


Prevenzione e contrasto degli incidenti nei cantieri edili: il tavolo tecnico

A poche ore dall’incidente, il tavolo, avviato a livello metropolitano in forma emergenziale, quale risposta a quel tragico evento, diviene, concordemente, sede permanente di attuazione del Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025, che prevede la realizzazione di un Piano Mirato di Prevenzione inerente le cadute dall’alto in edilizia, strumento che, a partire da un documento regionale di buone pratiche, ha lo scopo di promuovere, anche attraverso l’autovalutazione e l’autocontrollo, in modo capillare ed uniforme sul territorio, l’adozione di misure di prevenzione e protezione e di rendere omogeneo l’intervento di vigilanza, nell’ottica della massima trasparenza ed equità d'azione.


La formazione del tavolo tecnico: piano di prevenzione per le cadute dall’alto

Ai lavori partecipano le istituzioni (Regione Liguria, Servizi PSAL di ASL3 Genova ed ASL4 Chiavari, Ispettorato Territoriale del Lavoro Genova, INAIL Direzione Regionale Liguria); l'ente paritetico edile ESSEG; i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza territoriali (RLSt) delle sigle sindacali del settore (FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL); le associazioni datoriali (Confapi, ANCE Genova-Assedil); Cassa Edile Genovese; ordini e collegi professionali (Ingegneri, Architetti, Geologi, Geometri e Periti).
La redazione di un documento di buone pratiche sul rischio caduta dall'alto, che costituisce, secondo i dati INFORMO INAIL, la dinamica all'origine del maggior numero di infortuni con esito mortale nel settore edile, è affidata ad un gruppo di tecnici in rappresentanza dei diversi soggetti partecipanti al tavolo, coordinati dal Servizio PSAL di ASL3 Genova.


Obiettivi del tavolo tecnico

L'obiettivo è pervenire a contenuti condivisi, frutto del confronto fra esperienze e punti di vista diversi e complementari: da quello dei lavoratori e dei loro datori di lavoro, a quello dei professionisti impegnati nei ruoli di RSPP, Coordinatori in materia di salute e sicurezza o di consulenti, fino a quello delle istituzioni (ASL, ITL e INAIL).

Il documento, che assume la forma di un vademecum tecnico specificatamente studiato per i “Lavori in quota”, vuole essere il primo di una collana che affronti i diversi temi della sicurezza e della salute nei cantieri edili, utile non solo in quanto tale, ma anche come matrice comune cui derivare strumenti di maggiore efficacia per i differenti destinatari: dalle check-list di autocontrollo per le imprese e i professionisti a prodotti di formazione e informazioni multimediali per i lavoratori.


I contenuti del vademecum di prevenzione per le cadute dall’alto

Nel vademecum “Lavori in quota” sono, così, raccolti ed approfonditi criticamente gli standard tecnici e le indicazioni, contenute nelle circolari ministeriali, nella normativa tecnica e nei documenti di buona pratica, in relazione alle più diffuse misure di sicurezza contro la caduta dall’alto, quale contributo all’analisi, alla valutazione ed alla scelta da parte delle figure responsabili delle misure di prevenzione, così come previste dal D.Lgs. 81/2008.

Articolato in sette capitoli, il documento prende in esame apprestamenti, dispositivi ed attrezzature di lavoro, mettendo in luce caratteristiche, limiti d'impiego e valutazioni necessarie alla scelta ed all'uso sicuro, fornendo risposta ai più frequenti e concreti quesiti sollevati dagli addetti ai lavori.


Punto 1- I ponteggi: modalità ed impiego

Il primo argomento trattato è relativo ai ponteggi, chiarendo, dapprima, diversi aspetti sulla sicurezza strutturale, in relazione ad autorizzazione ministeriale, progetto di configurazioni fuori schema e miste.

I ponteggi, infatti, non rientrano in direttive o regolamenti comunitari di prodotto. In Italia, il legislatore ha stabilito che la costruzione e l'impiego dei ponteggi sia sottoposta ad autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro in applicazione dell'art. 131 D.Lgs. 81/2008.

Di conseguenza, ponteggi, sebbene conformi a norme tecniche, sprovvisti di autorizzazione, non posso essere impiegati.

Il costruttore che intende fabbricare ponteggi deve richiedere l’autorizzazione al Ministero del Lavoro, corredando la domanda di una relazione tecnica, nella quale, oltre ai calcoli per le varie condizioni di impiego, devono essere indicate le istruzioni per le prove di carico sul ponteggio necessarie ai fini del conseguimento dell’autorizzazione.

Come riporta la circolare ministeriale n. 149/1985, le prove su prototipo sono, infatti, indispensabili a risolvere le indeterminazioni di calcolo nei riguardi dei rischi di instabilità, riconducibili alle oggettive difficoltà di valutazione in relazione ai giochi esistenti fra le parti costituenti il ponteggio, al numero - necessariamente discontinuo - di ancoraggi ed alla indeterminazione degli effetti stabilizzanti dovuti alle diagonali di facciata, di stilata e nei piani orizzontali.

Il libretto, che accompagna l’autorizzazione, riporta gli schemi-tipo cui attenersi per la messa in opera del ponteggio. Ove la configurazione di effettivo impiego non risulti fra quelle previste dagli schemi-tipo, è necessario che la stessa sia progettata da ingegnere o architetto abilitati.


Il ponteggio fuori schema tipo: il progetto

Il progetto del ponteggio fuori schema-tipo deve comprendere un calcolo di resistenza e stabilità, eseguito secondo le istruzioni che costituiscono specifico allegato dell’autorizzazione ministeriale, e il disegno esecutivo. La definizione di dettaglio esecutivo del progetto deve permetterne l’esecuzione da parte della squadra di montaggio.

Per questo il progetto deve essere sempre e comunque presente in cantiere.

La configurazione di progetto, sebbene volta a superare i limiti degli schemi-tipo, non può prescindere dagli elementi di calcolo e di prova sulla base dei quali è stata rilasciata l’autorizzazione, con particolare riguardo a quanto espresso in relazione ai rischi di instabilità, locale e globale della struttura.

La configurazione di progetto dovrà, perciò, riferirsi, di norma, ad elementi di ponteggio facenti capo alla medesima autorizzazione. Le soluzioni miste potranno essere ammesse solo nel rispetto delle previsioni già contenute nelle autorizzazioni (generalmente rivolte ad ammettere l’impiego di elementi a tubo e giunto anche nell’ambito di ponteggi a telai prefabbricati al fine di superare oggettivi vincoli dei luoghi) ovvero nel rispetto delle indicazioni delle circolari ministeriali.

Al riguardo, la circolare ministeriale n. 20/2003 ribadisce il divieto:

  • di impiego promiscuo di telai prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse;
  • di montanti e traversi prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse;
  • tubi e giunti appartenenti ad autorizzazioni diverse; specificando che in tali casi non trova applicazione la disposizione sul progetto fuori schema recata dall'art. 133 D. Lgs. 81/2008.

Parimenti il progetto dovrà considerare l’assetto di ancoraggio e di controventatura funzionale al necessario irrigidimento della struttura, il cui comportamento è stato oggetto di prova in fase di autorizzazione.


La stabilità di un ponteggio

Sempre con riguardo alla stabilità dei ponteggi nel vademecum sono fornite indicazioni in merito alle verifiche sui piani di posa e sugli ancoraggi.

Viene chiarito, in particolare, come il datore di lavoro dell’impresa incaricata del montaggio del ponteggio, sulla base della configurazione dell’opera provvisionale, debba provvedere alla verifica del piano di posa, assicurandosi che le azioni trasmesse dai montanti siano sopportabili, con adeguato margine di sicurezza, dal piano di appoggio degli stessi.

Per far ciò è necessario: conoscere le azioni massime trasmesse dai montanti al piano di appoggio, desumendone il valore dal libretto o dalla relazione di calcolo del ponteggio; conoscere la resistenza del piano di appoggio, effettuando una preliminare ricognizione finalizzata a verificare eventuali condizioni di posa particolari (presenza di solette a copertura di intercapedini; presenza di griglie e tombini; posa su balconi, poggioli e terrazzi; ecc.), per le quali può essere necessario l’intervento di un professionista abilitato che attesti la capacità portante delle superfici e del terreno; stabilire le eventuali modalità di ripartizione del carico (ad es. con uso di tavoloni, ecc.).

Per quanto attiene gli ancoraggi, parimenti, viene indicato come il datore di lavoro dell’impresa incaricata del montaggio del ponteggio debba individuare nel PiMUS (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio) tipologia e modalità di realizzazione degli ancoraggi, in conformità al libretto ed alle eventuali previsioni di progetto, considerando, preliminarmente, anche le caratteristiche dell’opera servita alla quale si intende ancorare il ponteggio (geometria, materiale base, ecc.).

Quando, per esempio, si fa ricorso a tassello con golfare fissato nella muratura è necessario: conoscere le caratteristiche tipologiche e di resistenza della struttura di supporto (calcestruzzo, pietrame, laterizio, ecc.); scegliere un ancorante adatto alla struttura di supporto; determinare mediante valutazioni analitiche (secondo norma tecnica ed istruzioni del fabbricante) e/o mediante prove di estrazione in campo la resistenza dell’ancoraggio, verificando, conseguentemente, la capacità dello stesso a sopportare, con adeguato margine di sicurezza, le azioni previste, come desumibili dal libretto o dal progetto del ponteggio.

Un chiarimento è fornito anche per quanto attiene gli ascensori ed i montacarichi di cantiere, spesso direttamente fissati al ponteggio. L'ancoraggio dell'attrezzatura deve essere realizzato in conformità alle istruzioni del fabbricante. Perciò, ascensori o montacarichi possono essere vincolati al ponteggio solo se ciò è previsto dai relativi costruttori. In tali casi il ponteggio deve essere progettato da ingegnere o architetto abilitati in applicazione dell'art. 133 D.Lgs. 81/2008 per resistere alle azioni trasmesse dall'attrezzatura.

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