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Le aliquote per l’anno 2016 della Gestione Separata Inps

Nella recente circolare n. 13/2016 l’INPS ha reso noto le aliquote contributive da applicare per l’anno 2016 agli iscritti alla Gestione Separata Inps;

27,72% quella per i soggetti titolari di partita Iva iscritti alla sola Gestione Separata, 24% quella per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie
 
Nella recente circolare n. 13/2016 l’INPS ha reso noto le aliquote contributive da applicare per l’anno 2016 agli iscritti alla Gestione Separata Inps; in particolare viene precisato che:
  • l’art. 2, co. 57, della Legge n. 92/2012 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95, l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2016 al 31%. Tra i soggetti interessati sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
  • per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2016, è stabilita al 24%;
  • l’art. 1 comma 744 della Legge di Stabilità 2014 aveva previsto già per l’anno 2014 una differenziazione del trattamento previdenziale per i soggetti iscritti solo alla Gestione separata bloccando l’incremento dell’aliquota previsto dalla Legge 92/2012 e fissandolo al 27,72% solo per i soggetti titolari di partita Iva. Per i soggetti non titolari di partita Iva ed iscritti solo alla Gestione separata (quali ad esempio i collaboratori coordinati e continuativi, come i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori, gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, lavoratori autonomi occasionali che hanno superato la soglia dei 5.000 euro, i venditori porta a porta  se i compensi percepiti nell’anno superano l’importo di euro 6.410,26…) viene invece confermato l’aumento dell’aliquota già previsto dalla Legge 92/2012, che per l’anno 2014 era stato fissato al 28,72%;
  • un emendamento approvato dalla Camera in sede di conversione in legge del Decreto “Milleproroghe”, D.L. 192/2014, aveva previsto che anche per il 2015 la misura dell’aliquota dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata INPS venisse “bloccata” al 27% (+ 0,72%) per i lavoratori autonomi non iscritti ad altra forma previdenziale titolari di partita IVA;
  • l’art. 1 comma 203 della Legge n. 208/2015 ha confermato per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale a fini Iva iscritti alla Gestione separata Inps e non che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati, l’aliquota contributiva “bloccata” al 27% anche per l’anno 2016;
  • è confermata l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72% (vedi messaggio n. 27090/2007). 

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