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Lavori pubblici: il criterio della territorialità è fuorilegge! I dettagli

ANAC sugli appalti di lavori pubblici: inammissibile il criterio della vicinanza della sede operativa dell’impresa al cantiere

Lavori pubblici: non si può premiare l'impresa più vicina

Il principio del "km 0" negli appalti di lavori pubblici è assolutamente fuorilegge: il chiarimento arriva dall'ANAC, che nella recente delibera 1142/2018 ha precisato che una stazione appaltante non può premiare, in sede di valutazione delle offerte presentate per una gara d’appalto di lavori, le imprese che abbiano sede nelle vicinanze del cantiere o le cui maestranze abbiano una anzianità professionale più significativa.

Criteri di valutazione delle offerte: un caso illuminante

Il caso specifico si riferisce ad una procedura aperta avviata dall’Ater di Vicenza per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di costruzione di 2 edifici di edilizia pubblica per complessivi 18 alloggi. Oggetto della contestazione sono alcuni dei criteri per valutare le offerte decisi dalla stazione appaltante:

  • il numero dei dipendenti (maestranze) con anzianità professionale significativa;
  • il numero di dipendenti in possesso di diploma/laurea;
  • la vicinanza della manodopera;
  • la professionalità del referente tecnico;
  • l'aver affidato lavorazioni in subappalto ad imprese con sede operativa entro 50 km dal cantiere.

Tutto ciò è inammissibile, per l'Anac, che cita l'art.95 comma 6 del Codice Appalti: i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo devono essere oggettivi e connessi all'oggetto dell’appalto mentre i criteri soggettivi possono costituire elementi di qualificazione dei concorrenti, ma non possono, invece, essere utilizzati per selezionare l'offerta perché non sono idonei ad evidenziarne le caratteristiche migliorative della qualità.

Territorialità e anzianità delle maestranze non fanno la differenza

Secondo l'ANAC non è dimostrato in nessun modo "che la prestazione resa da un componente delle maestranzeimpiegate nel cantiere possa rivelarsi più efficiente ed efficace, e dunque migliorativa sotto il profilo qualitativo, qualora il dipendente di cui trattasi sia diplomato, o addirittura laureato, ed abbia un’anzianità professionale particolarmente elevata svolta sempre presso l’operatore economico che presenta l’offerta".

Non solo: sono contrari ai principi concorrenziali i punteggi attribuiti all’impresa che abbia la sua sede operativa nelle vicinanze del cantiere e il cui personale provenga dal territorio di riferimento.

Questi criteri non sono correlati all'incidenza sulla prestazione richiesta: riassumendo, per l'Anac è assolutamente possibile che anche operatori aventi dipendenti e organizzazione stabile al di fuori della distanza richiamata possiedano i requisiti tecnico-organizzativi richiesti per assicurare un’efficiente esecuzione dei lavori. Pertanto discriminando in tal senso, "si va a creare un vantaggio del tutto svincolato dalle caratteristiche oggettive dell’offerta, in violazione dei principi che reggono il mercato concorrenziale".

In definitiva, gli elementi di valutazione specificati nel disciplinare che riguardano le richiamate caratteristiche, afferenti ai livelli di anzianità professionale e formazione del personale, congiuntamente al parametro della vicinanza territoriale rispetto al sito del cantiere, anziché stimolare un sereno confronto concorrenziale con le altre imprese compartecipanti in merito al concreto contenuto dell’offerta, oltre a restringere la rosa dei partecipanti, scoraggiando dalla partecipazione quei partecipanti che non possono vantare le caratteristiche richiamate, può giungere a falsare l’obiettivo di garantire il miglior servizio alle condizioni maggiormente convenienti, in quanto potrebbe così aversi una predeterminazione degli esiti di gara in favore di alcune imprese, in palese violazione dei fondamentali principi che tutelano la par condicio e la concorrenza.

I paletti

Quindi, in definitiva:

  • i bandi di gara non possono stabilire limitazioni di carattere territoriale ai fini della partecipazione a gare pubbliche e dell’esecuzione dei relativi contratti, perché produrrebbero un iniquo vantaggio a favore degli operatori economici locali, ai danni degli altri concorrenti;
  • gli elementi di valutazione relativi ai livelli di anzianità professionale e formazione del personale, e alla vicinanza al sito del cantiere, anziché stimolare un confronto concorrenziale sul contenuto dell’offerta, restringerebbero la rosa dei partecipanti finendo addirittura per falsare l’obiettivo di garantire il miglior servizio alle condizioni maggiormente convenienti.

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