Nei contratti di lavori pubblici come è disciplinato il subappalto? quali sono i parametri a cui fare riferimento per la corretta definizione dello schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto?
L’argomento in questione è uno dei punti revisionati più volte durante l’iter procedurale conclusosi con la pubblicazione del D. Lgs. 50/2016. Anche per tale aspetto si è in attesa della pubblicazione di atti attuativi, il cui obiettivo è quello di sostituire le regolamentazioni contenute nel D.P.R. 207/2010 e tutt’ora vigenti.
Per quanto disciplinato direttamente dal nuovo codice dei contratti, l’articolo 105 dispone che il subappalto è consentito:
solo nel caso in cui la stazione appaltante lo abbia previsto nel bando di gara;
entro il limite del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori;
se l’appaltatore abbia indicato una terna di subappaltatori in sede di presentazione dell’offerta.
Secondo il medesimo articolo, inoltre, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, nei seguenti casi:
a.se il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;
b.in caso di inadempimento da parte dell’affidatario;
c.su richiesta del subappaltatore, se previsto dal contratto.
Ben più articolato è l’affidamento in subappalto di determinate categorie di lavori, per le quali va innanzitutto considerato sia l’importo dei lavori che l’incidenza rispetto al totale di contratto. Esse, oltre a stabilire i requisiti per gli esecutori, rilevano per la definizione dei lavori che possono essere affidati a terzi.
Le “regole” da applicare sono differenti a seconda che l’importo dell’appalto sia minore o uguale a € 150.000 o maggiore.
Esse, in sostanza, definiscono quali categorie e in che misura possono o devono essere subappaltate, oppure eseguite dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo.
Oltre alle disposizioni che riguardano la formazione della categoria prevalente e/o scorporabili, la qualificazione obbligatoria, le strutture impianti e opere speciali, la normativa dedica particolare attenzione anche alle lavorazioni ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004, inerenti gli appalti nel settore dei beni culturali per i quali è richiesta anche la qualifica di restauratore di beni culturali del direttore tecnico dell’operatore economico.
Blumatica CSA consente di definire in automatico, dai parametri dell’appalto (ammontare, dati di contratto e categorie di lavoro), le disposizioni da prevedere per la stesura dello schema di contratto ed il capitolato speciale d’appalto in perfetta aderenza con le disposizioni normative.
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