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Lavori a qualificazione obbligatoria: il subappalto necessario non serve

Definitivo no del Consiglio di Stato all'obbligo di individuare i subappaltatori fin dall'offerta: si tratta di un appesantimento della gara non previsto dalla legge

Fine delle polemiche e dei dubbi: l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha archiviato in maniera definitiva la questione del cosiddetto "subappalto necessario", definendolo 'inutile' (sentenza 9/2015). Si tratta di un appesantimento delle procedure di gara non richiesto ne previsto dalla legge per le imprese che effettuano i lavori a qualificazione obbligatoria. 

Da dove nasce il problema
Pur non essendoci nessuna norma nel Codice degli appalti in materia, la consuetudine aveva 'obbligato' quasi sempre le imprese concorrenti a indicare con l'offerta i subappaltatori dei lavori a qualificazione obbligatoria. In realtà il vincolo è valido solamente nel caso in cui l'impresa principale sia priva delle abilitazioni necessarie a eseguire quei particolari lavori. Questo perché a stazione appaltante deve essere garantita fin dall'offerta che a eseguire l'appalto sia un'impresa in possesso dei requisiti previsti dal codice dei contratti (Dlgs 163/2006).

Le motivazioni del Consiglio di Stato
Ma secondo la ricostruzione del Consiglo di Stato, non c'è in nessun caso - neppure in assenza degli specifici requisiti di qualificazione da parte dell'impresa principale - l'obbligo di indicare i subappaltatori con l'offerta, ma solo quello di indicare le parti che l'impresa intende subaffidare, da far seguire dalla trasmissione del contratto di supappalto alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori.

E poco importa se nell'ultimo Codice degli Appalti approvato si torni alla vecchia legge Merloni, che stabilisce l'obbligo di indicare in sede di offerta una terna di possibili "subappaltatori". Secondo l'organo dei giudici amministrativi, "l'obbligo di indicare i subappaltatori con l'offerta, anche nel caso di lavori a qualificazione obbligatoria che l'impresa principale non possiede, deve cadere perché non previsto in alcuna norma di legge". Non solo: l'obbligo va bocciato perché "si rivela distorsivo del mercato dei lavori pubblici, nella misura in cui costringe le imprese concorrenti a scegliere una (sola) impresa subappaltatrice, già nella fase della partecipazione alla gara, mediante l'imposizione di un onere partecipativo del tutto sproporzionato e gravoso".