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Lavoratori edili ed emergenza caldo: nuovo decreto e protocollo per la sicurezza. I dettagli

Emergenza caldo: il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge con nuove nuove tutele per i lavoratori edili e agricoli. Licenziato anche un nuovo protocollo per l'adozione di contenimento dei rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature negli ambienti di lavoro.

Lavoratori dell'edilizia, del settore agricolo, impiegati in cave e miniere: è questo il perimetro che comprende le nuove tutele maggiorate previste dal decreto-legge "Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, di rafforzamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché di termini di taluni adempimenti fiscali", approvato dal Governo nel Consiglio dei Ministri n.45 del 26 luglio, che intende aiutare chi è alle prese, magari nei cantieri edili, con il caldo rovente.

Maggiori tutele per i lavoratori nell'emergenza caldo: cose prevede il decreto

Come specificato nel comunicato stampa ufficiale, il testo prevede, per le attività lavorative del periodo luglio-dicembre 2023, la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili quali le eccezionali emergenze climatiche, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni, lo strumento già operante per altri settori.

Il provvedimento prevede inoltre l'introduzione della possibilità di ricorrere al trattamento d’integrazione salariale agricola (CISOA) a seguito di eccezionali eventi climatici, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2023, anche in caso di riduzione dell’orario di lavoro, non conteggiando detti periodi di trattamento ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate l’anno stabilita dalla vigente normativa.

TU Sicurezza: nuove linee guida

Si prevede, inoltre, che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate ai fini dell’attuazione delle previsioni del decreto legislativo 81/2008 (cd. TU Sicurezza), potendo recepire dette intese con proprio decreto.

Il protocollo per il contenimento dei rischi

Nella stessa ottica, si inserisce da subito anche il "protocollo condiviso per l'adozione di contenimento dei rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature negli ambienti di lavoro", che per quanto riguarda i lavoratori dei cantieri edili, sottolinea ai rischi comuni a tutte le attività, "si aggiungono quelli specifici derivanti dalla combinazione della condizione climatica con le particolari modalità di prestazioni lavorative caratterizzate, a titolo esemplificativo, da sforzi fisici, utilizzo di sostanze chimiche e macchinari, rapporto con animali e necessario utilizzo di indumenti da lavoro e DPI".

La protezione dei lavoratori connessi alle alte temperature diventa quindi una priorità: ecco perché il protocollo intende "fornire indicazioni operative finalizzate alla gestione dei rischi determinati dallo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza di condizioni climatiche non adeguate, al fine di scongiurare infortuni e malattie professionali, come anche eventi e condizioni di malessere, connessi all’innalzamento delle temperature, con particolare attenzione agli strumenti dell’informazione, della formazione, della prevenzione, della corretta attuazione della sorveglianza sanitaria e della valutazione dei rischi, al fine di determinare misure adeguate di tutela".

Il protocollo stabilisce quindi che i datori di lavoro, fermo restando l’obbligo di dare completa attuazione alla normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 81/2008, che già fornisce il quadro per la protezione dei lavoratori, adottano lo stesso per l’adeguamento degli attuali modelli organizzativi alle esigenze di contenimento dei rischi derivanti dall’esposizione ad alte temperature.

Per arrivarci, occorre eseguire una precisa valutazione dei rischi "che non può prescindere da una corretta individuazione delle attività e delle aree di lavoro più esposte al calore".

La valutazione del rischio di cui all'art.28 del decreto legislativo 81/2008 deve pertanto includere tutti i rischi per la salute e sicurezza, anche in relazione a quanto disposto dall'art.180 in materia di microclima.

Contributo di solidarietà

Infine, il decreto stabilisce che, entro il 30 novembre 2023, possa essere versato, in quota parte, il contributo di solidarietà previsto dalla legge di bilancio 2023 da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico senza applicazione di sanzioni e interessi.


LA BOZZA DI PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DAL RISCHIO CALDO E' SCARICABILE IN ALLEGATO.

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