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Lauree professionalizzanti, ci siamo! Il tirocinio chiude alle abilitanti, ok per i professionisti tecnici

Lauree abilitanti aperte a tutte le categorie tranne a quelle che richiedono un tirocinio dopo la laurea. Rimarranno quindi fuori dal campo di applicazione della norma le professioni di avvocato, commercialista, revisore legale e notaio. Rientreranno invece tra i papabili gli ingegneri e gli architetti.

Lauree abilitanti aperte a tutte le categorie tranne a quelle che richiedono un tirocinio dopo la laurea.

Rimarranno quindi fuori dal campo di applicazione della norma le professioni di avvocato, commercialista, revisore legale e notaio. Rientreranno invece tra i papabili gli ingegneri e gli architetti.


Titoli universitari abilitanti: quante modifiche

L'iter parlamentare del disegno di legge A.C. 2751 - "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" (cd. DDL Manfredi) è di fatto ol primo provvedimento del PNRR (Recovery Plan) approvato dalla Camera con ok definitivo datato 24 giugno 2021.

Il DDL ha quindi terminato il suo iter alla Camera, con l'approvazione di alcuni emendamenti che cambiano il testo rispetto a quello approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 17 ottobre 2021 e del quale avevamo peraltro già parlato, con tanto di precisazione dei Periti Industriali in merito.

Ora si passa al Senato per la conversione in legge definitiva, alla quale seguirà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Lauree abilitanti, come si cambia col PNRR: spariscono le categorie, si va a richiesta! Le novità

Da 5 articoli si passa ad 8. Vediamo, con l'ausilio del dossier ufficiale della Camera, di focalizzare i punti principali delle parti di interesse per le professioni tecniche.

 

Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale

L'art.2 interviene sulle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, prevedendo che l'esame finale per il conseguimento della laurea triennale professionalizzante abilita all'esercizio della professione e dunque consente l'iscrizione all'albo professionale.

La riforma non modifica i requisiti per l'accesso alla professione da parte dei possessori di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Rispetto al quadro normativo previgente, si revede che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (classe LP-01), in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02) e in professioni tecniche industriali e dell'informazione (classe LP-03) abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e perito industriale laureato.

In base al D.M. 12 agosto 2020, n. 446 , che ha determinato in modo uniforme a livello nazionale le nuove classi di laurea professionalizzanti di natura tecnica, il percorso di studio universitario prevede infatti già al suo interno un periodo di tirocinio, quale parte integrante ed essenziale dei corsi di laurea. Per coloro che hanno conseguito il diploma di laurea prima della riforma, spetterà ad uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, sentite le rappresentanze nazionali dell'ordine professionale, stabilire modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale.

 

Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti

L'articolo 3 riguarda l'adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante rese abilitanti.

In particolare:

  • il comma 1 prevede che gli esami finali delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti, di cui, rispettivamente, agli artt. 1 e 2, comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa tesa ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto nell'ambito del corso di studi. A tal fine, la commissione giudicatrice è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento;
  • il comma 2 dispone che all'adeguamento della disciplina delle stesse classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante si provvede con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'art. 17, co. 95, della L. 127/1997. Rispetto alla disciplina recata dall'art. 17, co. 95, della L. 127/1997, tuttavia, non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

 

Ulteriori titoli universitari abilitanti

L'art.4 delinea un procedimento per rendere abilitanti all'esercizio delle professioni regolamentate - senza l'ulteriore intervento della fonte primaria - ulteriori titoli universitari che attualmente consentono l'accesso agli esami di Stato per lo svolgimento delle professioni per le quali non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream.

Per semplificare: la riforma non potrà trovare applicazione per le professioni di avvocato, notaio, commercialista, revisore legale, che richiedono tutte un tirocinio successivo al conseguimento della laurea.

NB - nel provvedimento originario veniva stilata una lista di categorie che avrebbero potuto chiedere il passaggio, fattispecie che escludeva automaticamente le altre. Ora la lista è stata eliminata, ma comunque la possibilità di chiedere il titolo abilitante non sarà estesa proprio a tutte le categorie; la nuova versione dell'articolo, infatti, lascia fuori professioni per le quali è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream.

Rispetto al testo approvato dal Cdm lo scorso ottobre, quindi, si amplia la lista delle categorie interessate, che possono comprendere le professioni tecniche che non devono obbligatoriamente effettuare un tirocinio, come ad es. ingegneri e architetti, anche se questo tipo di tirocinio - si veda qui sotto - potrà essere inserito dentro il corso di laurea.

Da sottolineare che:

  • in base al comma 1, gli ulteriori titoli universitari possono essere resi abilitanti, con regolamenti di delegificazione (art. 17, co. 2, L. 400/1988), da emanare su proposta del MIUR, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente: su richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento; su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale;
  • il comma 2 prevede che i citati regolamenti di delegificazione debbano anche, analogamente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del disegno di legge:
    • prevedere lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di laurea;
    • disciplinare gli esami finali per il conseguimento della laurea abilitante, includendovi lo svolgimento di una prova pratica valutativa;
    • integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali;
    • prevedere che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione;
  • il comma 3, conformemente a quanto previsto dall'art. 17, co. 2, della L. 400/1988, delinea le norme generali regolatrici della materia cui il Governo dovrà adeguasi nell'emanazione dei regolamenti. In particolare, i regolamenti di delegificazione dovranno: coordinare la disciplina vigente dettata in attuazione della legge di riforma del settore universitario (legge n. 4 del 1999) per quanto riguarda gli ordinamenti professionali (lett. a); semplificare le modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica-valutativa (lett. b); determinare l'ambito delle attività professionali in relazione alle rispettive classi di laurea (lett. c); intervenire sulla struttura degli albi, ordini o collegi (eventualmente sopprimendo o istituendo apposite sezioni) in relazione all'ambito delle diverse attività professionali (lett. d); uniformare i criteri di valutazione di tirocinio e prova pratica (lett. e); prevedere che la commissione giudicatrice - integrata ai sensi del comma 2 - abbia una composizione paritetica (lett. f);
  • il comma 4, analogamente a quanto previsto dall'art. 3, co. 2 e 3, del disegno di legge, demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca ed a decreti rettorali, rispettivamente, l'adeguamento della disciplina delle classi dei titoli universitari e l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo.

 

Entrata in vigore

L'art.6 specifica che la disposizione entrerà in vigore l'anno accademico successivo a quello in cui saranno adottati i decreti rettorali di adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo.

 

Il parere dei periti industriali

Finalmente un provvedimento che avvia il percorso di riforma richiesto da tempo dai periti industriali di allineare il sistema formativo con quello degli accessi agli albi”.

Così Giovanni Esposito, presidente del Consiglio nazionale dei Periti industriali e dei Periti Industriali laureati, all’indomani dell’approvazione da parte della Camera del disegno di legge Manfredi che introduce nuove disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti accogliendo parte delle richieste avanzate dalla categoria.

Il via libera della Camera al Ddl rappresenta per noi un segnale importante per ridisegnare finalmente un quadro normativo più coerente tra il sistema formativo e quello delle professioni. Una necessità del sistema Paese nel suo complesso e non di una categoria professionale. Per questo ringrazio il relatore al Ddl Manuel Tuzi per il confronto e il dialogo costante che ci ha sempre assicurato”.

Rendere abilitanti le lauree professionalizzanti e, come prevede l’articolo 4 riformulato in Commissione, estendere questo principio anche a quelle professioni che ne faranno richiesta significa che la formazione maturata durante il corso di studi universitari diventerà più corrispondente alle conoscenze e alle abilità che dovrà possedere il professionista. Questo grazie al valore che la legge riconosce al tirocinio svolto durante -e non dopo- il corso di studi, previsione già contenuta nel nostro ordinamento professionale. Vale la pena ricordare ancora una volta”, ha precisato Esposito, “che rendere abilitanti i percorsi formativi non vuol dire abolire l’esame di abilitazione, ma semplificarne le procedure, facendolo coincidere con quello di laurea”.

L’altro principio fondamentale contenuto nel Ddl è poi per i Periti industriali, quello previsto da un emendamento all’art. 4 voluto dalla categoria, secondo il quale con successivi provvedimenti si potranno determinare gli ambiti delle attività professionali in relazione alle rispettive classi di laurea e, sempre per lo stesso principio, si possa prevedere l’eventuale soppressione di apposite sezioni degli albi.

Questo passaggio” ha chiuso Esposito, “rappresenta lo strumento per completare e attuare, in sinergia con le altre categorie aderenti alla Rtp, la riforma delle professioni tecniche, eliminando le sovrapposizioni di competenze e di ambiti professionali simili. Per la nostra categoria, inoltre, determinare gli ambiti delle attività professionali in relazione alla formazione significa prevedere l’accorpamento delle ventisei specializzazioni in otto aree per assicurare l’immediata identificazione dei profili professionali e il riconoscimento delle competenze a cui si riferisce il mercato della professione tecnica”.