Laboratori prove materiali e strutture: tipologie, competenze e settori
Il presente articolo si pone l’obiettivo di porre chiarezza sulle tipologie, competenze e settori dei laboratori addetti all’esecuzione e certificazione delle prove su materiali e strutture. Si affronterà anche la competenza dei prelievi dei campioni dalle strutture e costruzioni esistenti e la “non ribassabilità” negli appalti pubblici delle spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche.
Se mal progettate o realizzate con materiali scadenti le strutture possono essere vulnerabili e pericolose: ecco perchè i laboratori hanno un ruolo fondamentale
L’impatto mediatico che scaturisce al verificarsi degli eventi calamitosi, riconducibili al degrado dei materiali, all’obsolescenza delle costruzioni, a sollecitazioni non previste, antropiche o naturali, ci insegnano che le strutture possono essere vulnerabili se mal progettate, realizzate con materiali di scarsa qualità, non soggette ad un’adeguata manutenzione e monitoraggio in esercizio.
In tale contesto è il caso di sottolineare il fondamentale ruolo che assumono i laboratori deputati ad eseguire e certificare le prove ed i controlli sui materiali forniti e posti in opera, sui terreni, sulle rocce e sulle strutture e costruzioni esistenti.
Si rileva, altresì, lo straordinario contributo che tali esami e metodologie di prova sono in grado di fornire riguardo agli obiettivi primari di prevenzione e sicurezza delle costruzioni e delle infrastrutture.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche sono generalmente disposte dal progettista, dal direttore dei lavori, dal collaudatore e dal tecnico incaricato della valutazione della sicurezza delle costruzioni esistenti.
In estrema sintesi, i requisiti minimi che i laboratori devono possedere per eseguire e certificare le prove, possono essere ricondotti a:
- imparzialità, indipendenza e terzietà;
- procedure di gestione dei dati, archiviazione e certificazione;
- qualificazione specifica e competenza del personale (direttore e sperimentatori);
- procedure di gestione, taratura e manutenzione delle strumentazioni ed attrezzature,
e soprattutto devono garantire:
- la ripetibilità e la riproducibilità delle misure;
- la tracciabilità dei campioni prelevati.
Quadro normativo
Nel seguito un breve e sintetico excursus sul quadro normativo nel quale sono individuate le tipologie, le competenze ed i settori a cui afferiscono i laboratori prove materiali e strutture.
Il D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, sul punto oggetto di successive modifiche ed integrazioni normative, all’art. 59 - Laboratori (testo vigente ad oggi), indica al:
- comma 1 i laboratori che sono da considerare “ufficiali”:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell’Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.
- comma 2 i laboratori che sono da considerare “autorizzati” (con apposito Decreto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), che vengono suddivisi per competenze:
a) Prove sui materiali da costruzione.
Per questa tipologia di laboratori esistono due distinte autorizzazioni disciplinate dalla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione”:
- Settore A) prove su “Calcestruzzi - Acciai - Laterizi - Leganti idraulici”;
- Settore B) prove su “Legno massiccio - Legno lamellare - Pannelli a base di legno”.
c) Prove di laboratorio su terre e rocce.
Per questa tipologia di laboratori esistono due distinte autorizzazioni disciplinate dalla Circolare 08 settembre 2010, n. 7618/STC “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce”:
- Settore A) prove sulle terre;
- Settore B) prove sulle rocce.
c-bis) Prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti”.
Per questa tipologia di laboratori esistono tre distinte autorizzazioni disciplinate dalla Circolare 03 dicembre 2019, n. 633/STC “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti”:
- Settore A) prove su strutture in calcestruzzo armato normale, precompresso e muratura;
- Settore B) prove su strutture metalliche e strutture composte;
- Settore C) prove dinamiche sulle strutture.
L’autorizzazione, che a tutti gli effetti di legge equipara i laboratori “autorizzati” a quelli “ufficiali” ai fini dell’esecuzione e certificazione delle prove e delle indagini, può essere richiesta per uno o più settori.
L'attività dei laboratori (di tutti i laboratori, sia quelli “ufficiali” che quelli “autorizzati”), ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001, è qualificata come servizio di “pubblica utilità”.
Prelievo dei campioni dalle strutture e dalle costruzioni esistenti
Secondo il recente parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 3 dicembre 2024 (allegato 1 - in fondo all'articolo) allo stato attuale possono eseguire i prelievi di campioni dalle strutture e costruzioni esistenti, oltre che i laboratori “ufficiali”, di cui al comma 1, anche i laboratori “autorizzati”, di cui al comma 2, lettera a) e lettera c-bis), disciplinati rispettivamente dalle:
- Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione”;
- Circolare 03 dicembre 2019, n. 633/STC “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti”.
I laboratori “autorizzati” ai sensi della Circolare:
- n. 7617/STC per il Settore A “Calcestruzzi - Acciai - Laterizi - Leganti idraulici” possono eseguire il prelievo, redigere il verbale di prelievo, eseguire e certificare la prova di compressione per i provini di calcestruzzo e la prova di trazione per i provini di acciaio;
- n. 633/STC per il Settore A “prove su strutture in calcestruzzo armato normale, precompresso e muratura” possono eseguire il prelievo e redigere il certificato di prelievo, che garantisce la tracciabilità del campione al laboratorio addetto all’esecuzione delle prove di caratterizzazione meccanica.
Le prove di laboratorio ed in situ non sono soggette a ribasso negli appalti pubblici
L’art. 116, comma 11 del D.Lgs 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici”, in continuità con la corrispondente previsione del previgente Codice (D.Lgs 50/2016, art. 111, comma 1-bis, cui si era data attuazione con il D.M. MIMS del 01/07/2022), prescrive che “gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di “Collaudo e verifica di conformità” e alle attività di cui all’allegato II.14 oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso”.
In sostanza le spese per le prove ufficiali di laboratorio ed in situ, i cui importi sono obbligatoriamente da inserire nei quadri economici dei bandi e delle gare, non sono soggette a ribasso (allegato 2 - in fondo all'articolo).
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