La verifica dei Requisiti Acustici Passivi nei condomini: cos’è il collaudo acustico e quando viene realizzato
Prove e collaudi acustici in opera sono gli unici strumenti validi per verificare che i valori di isolamento standard minimi (definiti dal D.P.C.M 05/12/97) siano stati raggiunti. Solo tramite un documento di conformità gli edifici possono essere dichiarati a “norma” e ottenere le autorizzazioni di competenza comunale. Il presente articolo definisce cos’è un collaudo acustico, quando deve essere eseguito e quali sono i parametri oggetti di verifica.
Acustica in edilizia: la norma di riferimento è il D.P.C.M. del 5 dicembre 1997
Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore. Tale decreto rappresenta la norma di riferimento per l'acustica in edilizia, esso definisce i valori di rumorosità o di isolamento riscontrabili all'interno degli edifici:
- l’isolamento tra differenti unità immobiliari;
- isolamento della facciata dal rumore esterno;
- rumore da calpestio;
- rumore di impianti a funzionamento continuo e discontinuo
per specifiche categorie di ambienti abitativi:
- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.
Il D.P.C.M sopraccitato esplicita che tali prestazioni devono essere verificate in opera a edificio ultimato. Il Decreto richiede che ad opera ultimata i requisiti acustici siano rispettati, non imponendo la realizzazione di misure in opera o la redazione di relazioni di calcolo previsionale. Tuttavia, se si considera l’incertezza della posa in opera in fase di realizzazione degli interventi, calcoli e misure diventano estremamente necessarie per l’ottenimento di quanto richiesto dal Decreto. A tal riguardo molti Comuni e Regioni possono imporre l’obbligo di presentare i calcoli previsionali e misure a fine lavori.
Cosa si intende per Collaudo Acustico?
Si definisce “Collaudo Acustico” l’esecuzione di misure in opera dei Requisiti Acustici Passivi definiti dal D.P.C.M 5 Dicembre 1997 permettendo di verificare e determinare l’effettiva prestazione di isolamento dai rumori dell’edificio ultimato.
L’esecuzione del Collaudo Acustico consente di verificare l’adempimento rispetto agli obblighi di legge e di verificare o meno di aver raggiunto gli isolamenti prescritti in fase progettuale riportati nella relazione di calcolo previsionale dei Requisiti Acustici Passivi (prescrizione spesso richiesta dai Comuni ai fini del rilascio dei titoli edilizi). Oltre ai limiti previsti da D.P.C.M 5 Dicembre 1997, i valori da confrontare con i risultati dei rilievi in opera possono essere anche definiti all’interno di specifici Regolamenti Edilizi Comunali e nei capitolati della committenza. Il riferimento numerico da considerare, nel caso di specifiche prescrizioni contenuti nei regolamenti o nei capitolati, è il valore più restrittivo.
Per raggiungere l’obiettivo dei requisiti di legge è necessario, oltre ad una buona progettazione, una corretta esecuzione dei lavori, ma purtroppo non è possibile prevedere in anticipo la qualità dell’esecuzione degli stessi.
Quando viene eseguito?
Il Collaudo Acustico in opera è necessario in tutti i casi di nuova costruzione o di ristrutturazione che comporti la ricostruzione di una parte di fabbricato da presentare ai fini della richiesta dell’agibilità dell’immobile.
Chi può eseguire le misure in opera?
La normativa vigente prevede che le misure fonometriche, affinché abbiano validità legale, devono essere eseguite da un Tecnico Competente in Acustica abilitato ed iscritto all’ elenco ENTECA istituito dal D.Lgs. 42/2017. Le modalità con le quali devono essere eseguite le misurazioni sono descritte in maniera dettagliata all’interno di specifiche norme tecniche che rappresentano l’attuale “stato dell’arte” e pertanto il riferimento più attendibile. In tali norme sono definite le tipologie di sorgenti sonore, gli strumenti da utilizzare, le modalità di campionamento e le tecniche di analisi.
Verifica dei requisiti acustici passivi: quali parametri vengono misurati?
Potere fonoisolante apparente
Il potere fonoisolante apparente – R' [dB], valore che deve essere verificato in opera, esprime la capacità fonoisolante della ripartizione sia verticale (setto murario) sia orizzontale (solai) in presenza di un suono aereo incidente. Questa grandezza prende in considerazione la trasmissione del suono diretto ed i contributi laterali (trasmissione strutturale). La misura in opera dei rumori aerei tra differenti ambienti è molto importante in quanto permette di verificare, durante l’esecuzione del rilievo, la prestazione della partizione (verticale o orizzontale).
Il procedimento di misura in opera delle prestazioni di isolamento ai rumori aerei delle partizioni che separano due ambienti è descritto dettagliatamente all’interno della norma tecnica UNI EN ISO 16283-1:2018 “Acustica - Misure in opera dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 1: Isolamento acustico per via aerea”. La norma fornisce indicazioni in merito alle posizioni della sorgente sonora, dei punti di rilievo, delle tecniche di rilevazioni ed analisi dei dati e riporta indicazioni per ambienti caratterizzati da particolari caratteristiche geometriche.
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