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La Valutazione di impatto ambientale (VIA) vista da vicino

La procedure di VIA sono sempre più importanti, applicandosi a progetti e opere di taglia e rilevanza maggiore, per cui è necessaria una consapevolezza degli operatori del settore. Vediamo i meccanismi più significativi della procedura divisi in 4 punti.

La procedura del VIA affrontata in 4 puntate

La crescente importanza delle procedure di valutazione degli impatti ambientali che si applicano a progetti ed opere di taglia e rilevanza maggiore richiede una sempre maggiore consapevolezza degli operatori del settore sui meccanismi meno noti ma più cruciali dell’istituto.

Ciò anche perché dalla VIA dipende l’esito della progettazione, sia in termini di vaglio della sostenibilità e del rispetto del principio DNSH che si applica agli interventi PNNR, sia in termini di rapida cantierabilità del progetto.

Per questa ragione affrontiamo in quattro puntate, scortati da un’autorevole guida, i meccanismi meno noti e più significativi della procedura:

  1.  la partecipazione nella VIA e l’evoluzione del progetto nel contraddittorio delle parti;
  2. le alternative progettuali nella VIA, compresa quella zero;
  3. tecnicalità della VIA, biodiversità, terre e rocce da scavo, rischio industriale;
  4. la circolarità della VIA, le verifiche di ottemperanza, queste sconosciute

La partecipazione nella VIA e l’evoluzione del progetto nel contraddittorio delle parti

La procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti, attualmente racchiusa negli artt. 22 e ss. del d.lgs. 152/06 in una versione profondamente mutata per effetto delle modifiche apportate al testo normativo prima nel 2017 e poi dai numerosi e incisivi interventi di semplificazione dell’ultimo biennio 2020-2022, è caratterizzata, oltre che dal canonico contenuto binario di istanza/valutazione, da alcuni meccanismi e snodi che spesso vengono sottovalutati, sebbene nevralgici per l’esito del progetto.

Ricostruiamoli dunque per evidenziare gli aspetti che meritano una maggiore attenzione dell’operatore.

Chi partecipa al procedimento di VIA, quando e come

La sintesi non tecnica del progetto

Tutta la procedura di VIA è improntata alla partecipazione del pubblico, tanto che la normativa da subito mette in guardia il proponente ad affrontare in modo consapevole questo contraddittorio, redigendo una “sintesi non tecnica delle informazioni” che deve fornire insieme all’istanza – descrizione del progetto, dei fattori impattati, delle mitigazioni e compensazioni previste, delle alternative – “predisposta al fine di consentirne un’agevole comprensione da parte del pubblico” (art. 22 d.lgs. 152/06).

Questa sintesi non tecnica del progetto spesso viene sottovalutata dal proponente, che ne fa una sorta di favoletta edulcorata in cui descrivere con toni del tutto positivi e rassicuranti l’opera, il contesto, gli effetti e le precauzioni assunte.

Una simile strategia però non è certamente produttiva, perché quel pubblico che si interessa all’opera, e va a leggere i materiali pubblicati, è giocoforza portatore di una visione preoccupata per gli impatti prevedibili ed oggettivi che ogni grande intervento porta con sé: consumo di suolo, antropizzazione, traffico, modifiche del paesaggio.

La VIA serve appunto per escludere che detti impatti siano significativi e negativi, ma non è credibile che non vi siano impatti di sorta. Ciò spiega quindi perché la partecipazione all’iter di VIA sia sempre carica di bias o pregiudizi, e non c’è peggior strategia che confermarli redigendo una sintesi non tecnica silente sulla potenziale idoneità del progetto di modificare lo stato dei luoghi o l’assetto consolidato delle condizioni di vita dei portatori di interesse.
E’ dunque agevole comprendere che la sintesi non tecnica è il blocco di partenza della partecipazione, da cui occorre partire con il piede giusto.

Ciò spiega perché questo documento dovrebbe quindi avere la capacità di rappresentare seriamente le modifiche discendenti dal progetto, ma evidenziare anche le soluzioni tecnologiche, le certificazioni, i criteri minimi ambientali applicati, l’esistenza di un procedimento autorizzativo a valle, che sono in grado di ridurre gli impatti e di apportare benefici alla comunità locale o alla collettività in temi di sviluppo e sostenibilità.

Oltretutto una sintesi credibile e coerente agevola una lettura più serena e meno diffidente dell’intero materiale progettuale (compresa la medesima sintesi non tecnica, valutata anch’essa).

Vale la pena infine ricordare che i contenuti della sintesi non tecnica dovranno essere sintetizzati nell’avviso al pubblico, altro strumento fondamentale per la partecipazione del pubblico, i cui contenuti, lungi dall’essere un telegrafico titolo del progetto, sono dettagliati specularmente dall’art. 24 comma 2 (descrizione del progetto, impatti, eventuale presenza della valutazione di incidenza, etc.).

Osservazioni, contributi, pareri

Pubblicato il progetto sul sito dell’autorità competente, MASE o Regione, ne deve essere dato avviso contestuale per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto; da tale adempimento decorre un termine di 60 giorni, dimezzato per le procedure PNRR PNIEC e quelle commissariate, entro il quale chiunque può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro lo stesso termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione (artt. 23 comma 4 e 24 comma 3).

Qui va sottolineata l’importanza della completezza della documentazione del proponente: se lo stesso, seguendo diligentemente le liste di controllo predisposte di recente dal Ministero , ha indicato tutti gli enti da coinvolgere, quali ad esempio enti parco, enti gestori di Rete Natura 2000 da interpellare obbligatoriamente nell’ambito della valutazione di incidenza, ma gli stessi non si esprimeranno entro i 60 o i 30 giorni previsti, è possibile passare ugualmente alla fase della valutazione anche in assenza dei loro pareri.

Se però tale indicazione viene omessa, magari nella convinzione che ciò potrebbe evitare l’espressione di un parere contrario o critico, è matematicamente certo che qualche interessato lo evidenzierà, o che il valutatore se ne accorgerà, con il risultato di rallentare tutta la procedura: l’ente andrà avvisato, ricorreranno di nuovo tutti i termini e la partecipazione del pubblico proseguirà con maggior diffidenza.

Negli stessi termini giungono le osservazioni dei portatori di interesse, che non è bene sottovalutare. A fianco di posizioni ideologiche e critiche, invero, spesso vengono evidenziate criticità reali, punti di vista non presi in considerazione, preoccupazioni irrisolte, alternative sostanziali o tecnologiche.

Quanto ai pareri, invece, spesso evidenziano gli impatti su fattori non considerati in toto o adeguatamente, come pure offrono la ricostruzione di aspetti – spesso su aspetti della salute pubblica, idrogeologici, relativi alla biodiversità – che frequentemente sono trattati con minor approfondimento rispetto alla parte progettuale-ingegneristica. Ciò sia per il mancato ingaggio delle figure professionali necessarie (agronomi, faunisti, geologi, medici esperti di salute pubblica) che dovrebbero sottoscrivere gli elaborati specialistici (art. 22 coma 5 lett. c), con il rischio di doverli ripresentare, sia per una possibile carenza di informazioni di dettaglio.

Un ruolo specifico poi ha il parere della Regione, ove questa manifesti un concorrente interesse rispetto all’opera, ciò che le consente di affiancare un proprio rappresentante ai componenti della Commissione VIA VAS, che prende parte all’istruttoria e alla valutazione del progetto.

Sono poi possibili anche contributi o contestazioni dei controinteressati, vale a dire osservazioni di contenuto oppositivo con cui i titolari di interessi concorrenti, ad esempio proponenti di progetti siti nello stesso ambito o interferenti con quello in VIA sollevano contestazioni circa la procedibilità del progetto, l’anteriorità della loro domanda, come pure obiezioni di merito.

Ora, questi contributi partecipativi vanno presi sul serio; una mera contestazione di rito o formale, o una denigrazione dell’apporto che essi arrecano all’istruttoria non produce risultati utili.

É infatti sulla base di questi apporti che i valutatori individuano le aporie dello studio di impatto ambientale, SIA, e dei vari studi e relazioni specialistiche, per poi formulare, ove lo ritengano opportuno, una richiesta di modifica o di integrazione.

Poiché i termini per provvedere al deposito delle modifiche o integrazioni sono brevi e perentori (20 giorni, 60 nel caso di richiesta motivata del proponente e un massimo di 120 giorni per casi di particolare e motivata complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste) e il mancato rispetto determina inesorabilmente l’archiviazione della procedura (TAR Lazio, 17041/2022), è evidente l’interesse del proponente ad analizzare precocemente e con cura le osservazioni, mano a mano si presentano, per approfondire per tempo le lacune che gli sono state addebitate.

Quanto alla tipologia di integrazioni che possono essere richieste al proponente, si deve però osservare che l’autorità competente non può richiedere al proponente ciò che è già nella disponibilità della pubblica amministrazione – secondo il principio “once only” - come studi, pareri, documentazione; tanto meno né può pretendere di acquisire nella VIA i pareri di altri enti che non sia previsto debbano partecipare alla fase di valutazione ambientale, ma che debbano intervenire solo nella fase autorizzativa.

E in ogni caso, a fronte del silenzio delle amministrazioni richieste di rilasciare pareri, si devono “applicare le disposizioni degli artt. 16, 17 e 17-bis della L. n. 241/1990, per cui, anche se i pareri in questione fossero stati ritenuti obbligatori, decorsi i termini assegnati essi dovevano darsi per acquisiti in senso favorevole (TAR Marche 179/2022).


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  • Come partecipa il proponente: controdeduzioni e integrazioni
  • Integrazioni volontarie e audizioni del proponente.

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