La valutazione dell'idoneità tecnico professionale (ITP) delle imprese operanti in cantiere
L’articolo approfondisce le nuove disposizioni sull’idoneità tecnico-professionale (ITP) introdotte dal Decreto Legge 19/2024. Focus sulla patente a crediti obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili, con dettagli su requisiti, responsabilità e documentazione necessaria.
Edilizia: l'idoneità tecnico-professionale delle imprese
Idoneità (i·do·nei·tà - sostantivo femminile): il possesso accertato dei requisiti necessari o richiesti per l'esercizio di una determinata attività o per il conseguimento di una qualifica; questa la definizione del termine che restituisce un comune motore di ricerca web.
Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. Definizione ai sensi dell’art. 89 comma 1, lettera l) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, noto come “testo unico” in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nel 1996 con il D.Lgs. n. 494 il legislatore introduce l’obbligo, per il committente o in sua vece per il responsabile dei lavori, di effettuare la verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici.
La lettera a) del comma 8 dell’art. 3 recitava: il Committente (o il Responsabile dei Lavori), anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa, verifichi l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori da affidare, “anche attraverso l’iscrizione alla C.C.I.A.A.”.
Con l’art. 90 del “testo unico” tale obbligo viene confermato in capo al committente o al responsabile dei lavori e vengono inoltre definite le modalità con cui effettuare la verifica.
L’allegato XVII, infatti, individua la documentazione di cui devono essere provviste le imprese e i lavoratori autonomi e che deve essere fornita al committente/responsabile dei lavori, ossia:
- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto (importante accertarsi che l’oggetto sociale sia inerente alla tipologia di appalto da affidare);
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007;
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del presente decreto legislativo.
I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto (importante accertarsi che l’oggetto sociale sia inerente alla tipologia di appalto da affidare);
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- d) attestati inerenti alla propria formazione e alla relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007.
La stipula di un contratto d’appalto con l’impresa o di un contratto d’opera con un lavoratore autonomo non è solo il frutto di un’offerta economicamente vantaggiosa, ma prima di tutto il risultato di un basilare accertamento: che essi detengano le capacità organizzative, gli uomini, i mezzi e le attrezzature necessari per eseguire l’opera che si sta per commissionare.
Per questo motivo il tempismo risulta un elemento indispensabile nel ruolo di verifica dell’ITP a cura del committente o al responsabile dei lavori che deve precedere la chiusura della contrattazione, ossia la firma del contratto.
L’allegato già citato, oltre a restituire il dettaglio della verifica, introduce due aspetti non di minor rilevanza, che riportano responsabilità e compiti aggiuntivi alle imprese affidatarie:
- indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97. Su tale punto vi è sempre più maggiore attenzione da parte degli organi ispettivi i quali richiedono non solo evidenza che tale “indicazione” sia avvenuta ma anche del “tipo di formazione” che il soggetto possiede (anche se ad oggi non vi sono criteri normativi specifiche al riguardo);
- verificare l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori (imprese e lavoratori autonomi) con gli stessi criteri sopra riportati. Viene spostato l’obbligo dal committente/responsabile dei lavori al datore di lavoro dell’impresa affidataria. È bene ricordarsi che di tali verifiche è importante che il committente o responsabile dei lavori chieda evidenza formale già in fase di autorizzazione al subappalto.
È possibile, quindi, riportare la valutazione dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi all’art.26 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 e per il solo ambiti dei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo V del citato “testo unico” all’art. 97 comma 2.
L’articolo 26 - (“Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”) richiama per la verifica ITP le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g) ed ecco che assumono un ruolo fondamentale le modifiche apportate dal Decreto Legge 19/2024 che hanno ridefinito l’art. 27 “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi” del “testo unico”.
La patente a crediti in edilizia
Proprio in tale ridefinizione trova vita e obbligo la “patente a crediti” a decorrere dal 1° ottobre 2024.
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La richiesta della patente a crediti va fatta online all'Ispettorato del Lavoro, ma fino al 31 ottobre si può inviare il modello di autocertificazione via PEC: si parte con una dotazione di 30, si può operare con un minimo di 15 e si può arrivare ad un massimo di 100 al rispetto di determinate condizioni. Sospensione fino a 12 mesi per morte o lesioni gravi.
Sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89 comma 1 lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato del Lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del DURC in corso di validità;
- possesso del DVR nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis comma 5 e 6, del DL 9 luglio 97 n.241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del RSPP nei casi previsti dalla normativa vigente.
Anche se non è oggetto del presente articolo, si rammento alcuni elementi (non esaustivi) in merito, ossia:
- non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;
- per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno stato membro dell’UE diverso dall’Italia o in uno stato non appartenente all’UE è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalle competenti autorità del paese d’origine e, nel caso di stato non appartenente all’UE, riconosciuto secondo legge italiana;
- i soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
..continua la lettura nel PDF.
Si ringrazia l'Ordine degli Ingegneri di Torino per la gentile collaborazione
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La "Sicurezza sul Lavoro" comprende tutte le misure, le procedure e le normative destinate a proteggere la salute e l'integrità fisica e psicologica dei lavoratori durante l'esercizio delle loro attività professionali. La sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL).
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