Antincendio | Normativa Tecnica
Data Pubblicazione:

La valutazione del rischio incendio secondo il D.M. 3 settembre 2021

Nell’articolo viene descritto il processo di valutazione del rischio incendio di un’attività seguendo i criteri del D.M. 3 settembre 2021 e i parametri da considerare per una corretta prevenzione.

Misure minime per ridurre il rischio incendio e renderlo accettabile

La valutazione del rischio incendio per attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi ex allegato I al d.P.R. 151/2011 deve essere redatta secondo i criteri di cui al D.M. 3 settembre 2021. Lo stesso Decreto si impiega per le attività a rischio d’incendio basso.

È opportuno premettere che il livello di rischio va determinato in modo qualitativo o quantitativo e può succedere che i calcoli o le valutazioni portino a determinarne uno medio o anche alto.

È il caso delle attività con elevato carico d’incendio e la contemporanea presenza d’inneschi, ovvero con presenza di persone a ridotta capacità motoria ovvero ancora per valori economici e strategici del contenuto dell’attività molto alti (es: laboratori analisi o centro diagnostici sanitari).

In questi casi, tenuto conto che stiamo trattando “attività non soggette” e che l’obiettivo è quello di proporre “sicurezza” per attività a rischio basso, occorre necessariamente individuare misure di prevenzione e protezione antincendio minime che ci permettano di raggiungerlo.

Andiamo con ordine.

La valutazione inizia con l’individuazione di tutti i materiali (solidi, liquidi e gassosi) combustibili, determinandone le caratteristiche fisiche, chimiche e di conservazione. Ad esempio: cartone da imballi, espansi poliuretanici in trucioli, segatura di legno e piccoli semilavorati in gomma costituiscono sicuramente una serie di materiali combustibili “pericolosi”, molto di più degli stessi, ma depositati in forma compatta.

Oltre ciò vanno individuate le modalità di uso/conservazione: sono impiegati in attrezzature o apparecchi che li trasformano, magari riscaldandoli o incrementando le pressioni (miscelatori, reattori chimici, ecc.)? Sono conservati su scaffali o pallets oppure in armadi o, meglio ancora, in locali EI o in spazi a cielo libero?

Il carico d’incendio e le modalità di uso/conservazione sono i due parametri fondamentali per la valutazione dell’apporto al valore finale del rischio da parte dei materiali presenti nell’attività. Come detto occorre tenere conto anche dello stato fisico.

Con carichi d’incendio inferiori a 200 Mj/m2, per lavorazioni a freddo o conservazione in armadi o luoghi compartimentati, il rischio materiali è basso; per carichi d’incendio superiori a 600 MJ/m2, magari con manipolazioni frequenti (travasi, miscelazioni) o uso di reattori chimici, il discorso cambia, incrementandone il livello.
Rimane chiaro che la valutazione va fatta per compartimento antincendio.


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Nel pdf si continua parlando dei parametri e le misure necessarie per la corretta prevenzione al rischio di incendi nelle attività.

Si ringrazia l'Ordine degli Ingegneri di Torino per la gentile collaborazione.

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