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La transizione digitale veicolata dalla modellazione informativa nel Nuovo Codice Appalti

Il nuovo Codice Appalti, guidato dal principio del raggiungimento dei risultati, promuove la trasformazione digitale nel settore delle costruzioni, con obblighi per le stazioni appaltanti di implementare piattaforme e ambienti digitali entro il 2025, al fine di ottimizzare la gestione informativa e favorire la collaborazione nell'intero ciclo di vita delle opere.

Nuovo Codice Appalti: la transizione digitale nelle costruzioni

L’articolo 1 del D.Lgs n.36/23 rivoluziona il modo di affrontare la realizzazione di un’opera, stabilendo come principio prevalente quello dell’ottenimento del risultato, finalizzato all’aumento della competitività e della produttività dell’intero sistema delle Costruzioni, storicamente fanalino di coda tra tutte le attività industriali.

La trasformazione digitale introdotta nel nuovo Codice è la trasformazione della PA ovvero il cambiamento dei processi all’interno della Stazione Appaltante abilitato o forzato dalle tecnologie di digitalizzazione, funzionale all’accelerazione ed all’efficientamento della realizzazione, manutenzione e adeguamento alle più moderne tecnologie delle infrastrutture di trasporto, dell’edilizia abitativa e delle infrastrutture idriche.

Per dotare la PA di competenze digitali, intese come gestione in chiave informativa di processi basati sulla dematerializzazione, è necessario avere a disposizione e formare funzionari evoluti, in una ottica di ricambio generazionale, con il supporto – almeno per un primo periodo – di una valida assistenza tecnica utilizzando i nuovi strumenti informativi oramai largamente a disposizione.

Siamo tutti chiamati a ricostruire una capacità realizzativa efficace da parte delle Stazioni Appaltanti, dove i metodi e gli strumenti di gestione informativa, unitamente ad una organizzazione in chiave di processo ed alla formazione continua, dovranno essere i pilastri per l’accesso alla loro qualificazione.

Assume anche importanza l’impegno che l’Unione Europea sta mettendo nell’ambito della digitalizzazione del mercato unico. Vi sono attualmente moltissime iniziative in questo settore, fino all’introduzione del Digital Building Logbook, ovvero il fascicolo digitale del fabbricato, oggetto di atti prenormativi da parte della Commissione Europea. Non bisogna inoltre dimenticare il vantaggio competitivo dei nostri Professionisti e delle nostre Imprese “digitalizzate” visto che questo nuovo approccio è in corso di adozione da parte di molti degli Stati Membri.

L’allineamento di un approccio europeo promuoverà gli scambi commerciali e le opportunità di crescita. Al contrario approcci nazionali diversificati possano confondere il settore delle costruzioni, aggiungendo un onere in termini di costi a carico dell’industria nel conformarsi ai diversi approcci nazionali.

Un esempio lo abbiamo avuto nel settore delle Norme Tecniche per le Costruzioni: passando dall’approccio alle “tensioni ammissibili” tipicamente nazionale a quello degli Eurocodici sia attraverso l’Ordinanza 3274 che con le NTC 2005, i nostri Professionisti hanno potuto accedere con molta più facilità ai mercati europei ed internazionali, caratterizzati da un approccio progettuale coerente.

Oggi Next Generation EU ma anche le risorse nazionali, prevedono imponenti finanziamenti la cui realizzazione sarà anche a carico degli Enti Locali, oltre che dei principali Enti Appaltanti del Paese. Questa sarà forse l’ultima occasione per dare un senso compiuto alla mission di questi Enti, che dovranno realizzare opere con tempi e costi certi, pena il definanziamento del Piano. Purtroppo l’azione combinata di brevi governi, di continue riorganizzazioni delle Istituzioni, i pensionamenti, i tagli lineari alla spesa hanno di fatto limitato enormemente l’efficacia dell’azione amministrativa.

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La gestione informativa e il BIM

Il Codice, a parte un paio di sporadiche ed estemporanee citazioni, evita accuratamente di utilizzare l’acronimo BIM, a favore di Gestione Informativa Digitale, poiché l’Information Management è locuzione più idonea a restituire la trasformazione digitale; inoltre il BIM, così come il CAD, nasce dalla necessità di rendere più efficienti i processi di progettazione fermandosi tuttavia agli «Oggetti».

Nel Codice sono definiti i Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni: Metodologie, processi e tecnologie abilitate dalla formulazione dei requisiti in-formativi e dalla modellazione dei dati, che permettono la collaborazione e lo scambio di dati strutturati fra i soggetti interessati durante tutte le fasi del ciclo di vita, in particolare finalizzate a mitigare e gestire i rischi, a migliorare lo studio della fattibilità e ad incrementare l’efficacia di un investimento pubblico, nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione nel ciclo di vita dei cespiti fisici quali edifici, infrastrutture e reti.

Nel DM 560/2017 la dizione equivalente, derivante da una erronea traduzione del testo inglese della Direttiva europea, riportava “metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture”.

Pertanto, non esiste una “metodologia BIM” come erroneamente riportato anche in alcuni documenti-tipo dell’ANAC, poiché tale allocuzione banalizza il vero obiettivo della trasformazione digitale che è quello di gestire il dato nelle sue molteplici forme e relazioni.

La gestione informativa digitale, definita all’art.43 del Codice, viene illustrata nell’Allegato I.9 e si diffonde in tutti i capitoli che trattano di programmazione, progettazione, affidamento, realizzazione e manutenzione dell’opera, la cui obbligatorietà è prevista scattare il 1 gennaio 2025, con l’esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria.

  

La tempistica del Dlgs n.36/2022 e l'organizzazione delle S.A.

A seguito dell’abrogazione del D.Lgs 50/16 e dei relativi decreti n.560/2017 e 312/2020 che non sono ricompresi tra le norme salvaguardate dall’art. 225. (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del nuovo Codice, il periodo che intercorre tra oggi e il 1° gennaio 2025 assume un valore molto particolare, poiché in questo periodo è prevista l’adozione di due obblighi legislativi per le Stazioni Appaltanti:

  • l’implementazione di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata secondo apposite regole tecniche di AGID (e-Procurement o meglio Public Electronic Procurement)
  • la configurazione di un ambiente di condivisione dei dati (Common Data Environment), per ora non soggetto a certificazioni obbligatorie.

Inoltre, già dal 2017 e dalla tempistica correlata, che prevedeva una attuazione progressiva dei metodi e strumenti informativi digitali, le Stazioni Appaltanti avrebbero dovuto:

  • a) definire e attuare un piano di formazione specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti;
  • b) definire e attuare un piano di acquisizione e di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi;
  • c) redigere e adottare un atto di organizzazione che definisse procedure di controllo e gestione volte a digitalizzare il sistema organizzativo dei processi relativi alla gestione del ciclo di vita delle opere.

Non è ragionevole quindi pensare che le stazioni appaltanti non abbiano avuto sufficiente tempo per dotarsi degli strumenti necessari, formare il personale ed organizzare in chiave di processo la propria struttura.

La logica dell’inefficienza, accoppiata a quella del mero adempimento formale che trova la propria ragion d’essere in un malcelato fastidio quando non in una esplicita opposizione, è destinata tuttavia a soccombere di fronte alla necessità del recupero della produttività del settore che oggi trova un potente driver nell’attuazione del PNRR. Occorre prestare anche attenzione alla facile digitalizzazione, basata su offerte formative, strumentali e di supporto di carattere riduzionista, che privilegia gli aspetti mera- mente formali dei vari adempimenti rispetto a quelli sostanziali.

 

Le figure coinvolte

Nel comma 3 dell’Allegato I.9 sono definite le figure dei soggetti responsabili della gestione informativa. Per maggior immediatezza e comprensione, i corrispondenti termini inglesi delle figure menzionate in quanto corrispondenti alla definizione generalmente utilizzata a livello nazionale e internazionale sono: CDE Manager, BIM Manager, BIM Coordinator.

Il CDE manager e il BIM manager sono riferiti in modo trasversale all’intera stazione appaltante, mentre il BIM coordinator viene nominato per ogni singolo procedimento ed è deputato, come supporto al responsabile del procedimento nell’ambito dell’ufficio di direzione lavori, a garantire il corretto coordinamento delle informazioni digitali in linea con i processi definiti a livello di organizzazione.

Per ricoprire tali ruoli è necessaria adeguata competenza e formazione, si evidenzia che non vengono richiesti specifici titoli di studio, abilitazioni o certificazioni, in analogia a quanto indicato nelle Linee Guida ANAC n. 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento) al punto 4.3 in materia di Project Management, anche se occorre porre attenzione alla qualità della formazione delle figure citate. Sicuramente vanno meglio definiti gli incentivi nel caso di utilizzo delle risorse interne in relazione agli specifici ruoli introdotti dal Codice.

  

La normativa applicabile

I commi 6 e 7 dell’Allegato I.9, in coerenza con l’art. 7 del DM 312/2021 che è stato abrogato, rimandano alla possibilità di fare ricorso, specialmente nella predisposizione delle specifiche tecniche, alla normativa non cogente a livello nazionale, sovranazionale e internazionale che può costituire utile riferimento tecnico per l’applicazione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. A livello nazionale è citata infatti la UNI 11337.

Mentre il comma 6 definisce l’ordine di rilevanza fra le varie norme, il comma 7 esplicita la normativa di riferimento, in particolare la ISO EN 19650 e menziona anche eventuali documenti e/o istruzioni operative della stazione appaltante che possono essere applicati per l’uniformità di utilizzo di tali metodi e strumenti.

Si fa riferimento quindi ad una sorta di Manuale delle procedure digitali della Stazione Appaltante (“BIM Guide”) che, partendo dall’analisi dei processi “as is”, costruiscano l’organizzazione “to be” insieme ai documenti di riferimento per gli appalti con l’utilizzo dei metodi e strumenti di gestione informativa.

L’esperienza condotta con il Provveditorato delle OO.PP. Lombardia ed Emilia Romagna dal 2014 al 2019 infatti suggerisce che una Stazione Appaltante che si appresti a cambiare paradigma attraverso la transizione digitale, debba analizzare e strutturare i suoi processi con l’ausilio di una assistenza tecnica qualificata, in quanto tale transizione non può essere raggiunta attraverso una banalizzazione dei contenuti informativi.

L'articolo è estratto dal 7° Report OICE sulla Digitalizzazione e sulle Gare BIM 2023 pubblicato a marzo 2024.

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