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La tettoia di modesta entità e di natura accessoria è irrilevante sotto il profilo paesaggistico

Una tettoia di modesta entità e di natura accessoria non rientra nel novero delle superfici utili, e dunque non è di per sé ostativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, non rientrando nell'ambito di applicazione dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004

Ci sono superfici accessorie, come ad esempio le tettoie di modesta entità, che non hanno rilevanza a livello paesaggistico e che quindi non possono 'ostare' al rilascio della sanatoria paesaggistica (cd. autorizzazione paesaggistica postuma).

Lo ha precisato il Tar Salerno nella sentenza 654/2023 dello scorso 22 marzo, relativa a queste due strutture:

  • una tettoia con struttura in alluminio e tegole (lunghezza mt. 3,15 circa; larghezza mt. 1,50 circa; altezza netta alla gronda mt. 2,55 circa; altezza netta al colmo mt. 2,65 circa), realizzata in pilastrini tubolari di ferro con soprastante tettoia di coppi e tegole piane guarnite da grondaia in rame;
  • una tettoia con struttura in legno e in tegole posizionata sul pianerottolo di ingresso all’unità immobiliare (lunghezza mt. 3,55, larghezza mt. 1,20; altezza al colmo mt. 2,46 circa; altezza al- la gronda mt. 2,20 circa.

La sentenza è interessante non solo per quel che afferma a livello 'paesaggistico', ma anche per l'inquadramento edilizio che da alle tettoie.

Piccole tettoie accessorie e rilevanza a livello paesaggistico

Secondo il ricorrente, contrariamente a quanto asserito dalla Soprintendenza, le due tettoie non hanno comportato la creazione di superficie e volume e, pertanto, non essendo in presenza di una "nuova opera" ma di un intervento manutentivo/pertinenziale, sono escluse dal conseguimento della sanatoria ai sensi del comma 4 dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004.

Inoltre, sempre secondo i ricorrenti, le opere in contestazione rientrano tra gli interventi di edilizia libera di cui all'art.6 comma 1 e-quinquies del DPR 380/2001 - Testo Unico Edilizia o tra gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al comma 1, lett. b), dell'art. 3, per cui non è necessario il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Insomma: la conseguente richiesta comunale di demolizione delle opere sopracitate sarebbe illegittima.

Tettoia: permesso di costruire o edilizia libera? Le discriminanti

La natura pertinenziale di una tettoia, che potrebbero portare all'esenzione dal permesso di costruire, deve essere esclusa quando le dimensioni della tettoia siano comunque tali da alterare le caratteristiche dell’immobile.


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Le superfici accessorie e il Codice del Paesaggio

Il TAR accoglie il ricorso, partendo dal presupposto che il Regolamento edilizio-tipo approvato in sede di Intesa Stato-Regioni, in attuazione dell'art. 4, comma 1-sexies del dpr 380/2001, pubblicato sulla G.U. n. 268 del 16 novembre 2016, individua le tettoie al più tra le c.d. superficie accessorie.

Nella sentenza si evidenzia che, nella pronuncia del 3352/2021, il Consiglio di Stato ha affermato che "...in materia di tutela paesaggistica, il rinvio ai concetti di volumetria e superficie utile, contenuto nell’art. 167 citato non può che interpretarsi nel senso di un rinvio al significato tecnico-giuridico che tali concetti assumono in materia urbanistico-edilizia, trattandosi di nozioni tecniche non già specificate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma solo dalla normativa urbanistico-edilizia. Con specifico riferimento alla nozione di “superfici utili”, questo Consiglio ha precisato che “le nozioni tecniche in questione non sono specificate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma solo dalle normative sulle costruzioni (in via esemplificativa e non esaustiva, circolare del Ministero dei lavori pubblici 23 luglio 1960, n. 1820; artt. 5 e 6 d.m. 2 agosto 1969; art. 3 d.m. 10 maggio 1977; art. 1 d.m. 26 aprile 1991; art. 6 d.m. 5 agosto 1994), dove la superficie utile (SU) coincide - in estrema sintesi - con l’area abitabile (superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e balconi) mentre per superficie accessoria (SA) si intendono le parti dell’edificio destinate ad accessori e servizi (cantine, locali tecnologici, vano ascensore e scale, terrazze, balconi, logge e quant’altro)" (Consiglio di Stato, sez. VI, 1 dicembre 2014, n. 5932; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 13 maggio 2016, n. 1945).

Il riferimento a tali definizioni uniformi risulta, quindi, utile al fine di individuare il paradigma cui ricondurre, almeno astrattamente, l’intervento realizzato, alla stregua di quanto emergente dalla documentazione in atti.

Superficie utile e accessoria: le differenze

Per quanto più di interesse, alla stregua di quanto emergente dal Regolamento edilizio-tipo:

  • la superficie utile è rappresentata dalla sola superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre;
  • la superficie accessoria è, invece, rappresentata dalla superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi caratteri di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre, comprendente, a titolo esemplificativo, anche i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze.

Balconi e terrazzi sono superfici accessorie

Per l’effetto, posto che l’art. 167 d.lgs. 42/2004 ha riguardo, quale causa generale ostativa alla sanatoria alle sole superfici utili, considerato che tali superfici escludono quelle accessorie, deve ritenersi che nel caso di specie l'ampliamento di superfici accessorie esterne (qualificabili come balconi o ballatoi o terrazze), sebbene sussumibili sotto la nozione di superfici utili lorde ai sensi di quanto previsto dalla normativa urbanistica comunale citata, non integrava gli estremi della superficie utile ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 42/2004, non potendo, dunque, ritenersi di per sé come ostativo all'avvio del procedimento di autorizzazione postuma paesaggistica, comunque necessario facendosi questione di opere comportanti un mutamento dello stato dei luoghi esterni, in relazione alle quali occorre, dunque, verificare la sua compatibilità con i valori paesaggistici espressi dall’area in cui l’intervento edilizio è stato realizzato.

Ma le tettoie non integrano una nuova costruzione?

La sentenza, però, è interessante anche per l'inquadramento edilizio che da alle tettoie.

Prima di tutto, ricordando l'entità dimensionale delle stesse, il TAR afferma che le opere in questione sarebbero rilevanti anche dal punto di vista strettamente edilizio.

Secondo la giurisprudenza, la costruzione di tettoie di consistenti dimensioni (come quelle contestate nel presente giudizio), comportanti una perdurante alterazione dello stato dei luoghi e incidenti per sagoma, prospetto, volumetria e materiali impiegati in modo stabile e duraturo sull'assetto urbanistico-edilizio del territorio, necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato sez. VI, 13 aprile 2021, n. 3005; Sez. IV, 8 agosto 2019, n. 5637; Sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4086)”.

Infatti, nel concreto essa afferma che: “non potrebbe invocarsi la nozione di «pertinenza» in senso urbanistico, la quale è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 19; Sez. VI, 24 luglio 2014, n. 3952; Sez. V, 12 febbraio 2013, n. 817; Sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615)”.

In definitiva, le opere in contestazione, per le quali si nega la sanatoria, sono certamente di modesta entità ed hanno natura accessoria, e, come tali, non sono incluse dal glossario tra le superfici utili.


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Allegati

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