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La tettoia ad uso 'garage esterno' vuole il permesso di costruire. Ecco perché

Tar Puglia: serve il permesso di costruire per una tettoia di ampie dimensioni usata per deposito autovetture e per un prefabbricato ad uso ufficio

Tettoie abusive: i parametri di legge

E' necessario il permesso di costruire per realizzare una tettoia in ferro a uso deposito autovetture, avente superficie interna di quasi 200 mq. ed un manufatto prefabbricato in pannelli coibentati ad uso ufficio

Lo ha chiarito la recente sentenza 171/2019 del 4 febbraio scorso, precisando che queste opere costituiscono strutture non precarie, ma stabilmente utilizzate come deposito o (più in generale) come ambiente di lavoro, soggette al regime del permesso di costruire ex art. 3, lett. e.5) del dpr 380/2001 (ai sensi del quale sono comunque da considerarsi “interventi di nuova costruzione”l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere (…) che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformita’ alle normative regionali di settore”).

Quando l'opera può dirsi precaria? Criterio strutturale e funzionale

Il Tar aggiunge che costituisce “principio consolidato in giurisprudenza che la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, postula un uso specifico ma temporalmente limitato del bene: infatti, ai fini della ricorrenza del requisito della precarietà di una costruzione, che esclude la necessità del rilascio di un titolo edilizio, si deve prescindere dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data dal manufatto dal costruttore e si deve, invece, valutare l’opera alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale, con la conseguenza che rientrano nella nozione giuridica di costruzione, per la quale occorre la concessione edilizia, tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi nel suolo o pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale (ex multis T.A.R. Campania – Napoli 10.6.2011 n. 3114). Per individuare la natura precaria di un’opera, si deve quindi seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale”.

Esigenze non temporanee, amovibilità e precarietà strutturale

Quindi, in definitiva, se un'opera è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee, non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie anche quando le opere sono state realizzate con materiali facilmente amovibili come succede nel 'nostro caso' (fra le decisioni più recenti cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1291 del 1° aprile 2016).

La giurisprudenza consolidata ha inoltre evidenziato (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 10 giugno 2010, n. 2406) che produce trasformazione urbanistica ogni intervento che alteri in maniera rilevante e duratura lo stato del territorio, "a nulla rilevando l’eventuale precarietà strutturale e l’amovibilità, ove ad essa non si accompagni un uso assolutamente temporaneo e per fini contingenti e specifici" (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione I, 17/07/2018, n. 1174).

DIA, CIL e permesso di costruire: profonde differenze

Le censure dei ricorrenti, quindi, sono per il Tar assolutamente infondate, poiché essi contestano la riconducibilità delle opere edilizie abusive di cui trattasi nel novero degli interventi soggetti al regime del permesso di costruire e alla conseguente sanzione ripristinatoria della demolizione e dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di cui all’art. 31 del dpr 380/2001, in quanto (a loro dire) si tratterebbe di interventi di edilizia libera o rientranti tra quelli che il dpr 380/2001 e ss.mm. assoggetta al regime della D.I.A. (“Dichiarazione di Inizio Attività”, oggi S.C.I.A. o “Segnalazione Certificata di Inizio Attività”), con conseguente applicazione dell'art. 37 del medesimo dpr 380/2001 e della sanzione pecuniaria ivi prevista.

In realtà le opere edilizie abusive di cui trattasi (“tettoia in ferro ad uso deposito autovetture”, avente superficie interna di quasi 200 mq. e “manufatto prefabbricato in pannelli coibentati ad uso ufficio”,), costituiscono strutture non precarie, ma stabilmente utilizzate come deposito (a tale riguardo nel ricorso si fa espressamente riferimento a “l'uso dell'aia quale ricovero notturno di vetture”) o (più in generale) come ambiente di lavoro, soggette al regime del permesso di costruire ex art. 3, lett. e.5) del dpr 380/2001 (ai sensi del quale sono comunque da considerarsi “interventi di nuova costruzione”“l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere (…) che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformita' alle normative regionali di settore”) e non al regime della C.I.L. (“Comunicazione Inizio Lavori”), previsto per gli interventi di edilizia libera, o della D.I.A.

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