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La sostituzione dell'impianto di climatizzazione richiede la CILA o è completamente libero?

Tutte le tipologie di intervento inerenti un condizionatore (riparazione, sostituzione, installazione, messa in regola) rientrano tra gli interventi assentibili in edilizia libera.

Per installare o sostituire un impianto di climatizzazione non serve alcun titolo abilitativo, neppure la CILA.

Questo tipo di interventi, riferibili alle pompe di calore di potenza termica utile nominale sotto le 12kW, rientrano infatti nel novero dell'edilizia libera.

Tutte le tipologie di intervento inerenti un condizionatore (riparazione, sostituzione, installazione, messa in regola) rientrano quindi tra gli interventi liberi dai titoli abilitativi del Testo Unico Edilizia.

 

Testo Unico Edilizia: l'articolo 6 libera i condizionatori da qualsiasi titolo abilitativo

L'articolo 6 comma 1 lettera a-bis del dpr 380/2001 inserisce proprio che gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 42/2004, sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo.

 

Occhio al Regolamento edilizio!

Proprio in virtù di quanto 'visto' sopra, c'è da prestare attenzione a ciò che il Regolamento edilizio del 'nostro' comune può, magari, riservare in tal senso, ad esempio per il posizionamento di determinati impianti o per l'installazione in determinate aree, ad. es. il centro storico.

 

L'installazione e la certificazione dell'impianto

L'installazione (e quindi anche la sostituzione) del condizionatore deve comunque essere realizzato da un'impresa abilitata, che al termine dei lavori deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità dell'impianto.

 

Attività edilizia libera: tutte le opere senza permessi del Testo Unico Edilizia

L'articolo 6 del dpr 380/2001 elenca tutte le opere assentibili in regime di edilizia libera, ovverosia gli interventi che si possono eseguire senza alcun titolo abilitativo:

  • gli interventi di manutenzione ordinaria e cioè quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  • gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw; b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
  • gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti - VEPA;
  • le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  • i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  • le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
  • le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purchè destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale. Rientrano qui dentro le cd. pergotende;
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
  • i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del Testo Unico Edilizia o degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  • le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

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