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La sicurezza stradale: solo per ingegneri!

Per garantire la sicurezza stradale passiva la norma prevede che sia l'ingegnere a provvedere alla sua progettazione e al controllo dell'opera realizzata. Ma se un dispositivo è coinvolto in un incidente chi garantisce il mantenimento delle sue prestazioni? Su questo e su altri punti esiste ancora un buco normativo che non definisce con chiarezza le varie responsabilità.

La progettazione della sicurezza stradale passiva 

La sicurezza stradale passiva è il connubio di due momenti progettuali distinti:

  • la progettazione stradale, che è attualmente normata dal DM 6792 del 05 novembre 2001, si occupa sostanzialmente di prevedere un tracciato che dal punto di vista geometrico e funzionale permetta ai veicoli di percorrere in sicurezza la sede stradale;
  • nei punti pericolosi del tracciato stradale, la sicurezza viene integrata con la progettazione dei dispositivi di ritenuta stradale (e loro realizzazione), che hanno il compito di impedire ai veicoli la fuoriuscita dalla sede stradale stessa.


La progettazione dei dispositivi di ritenuta stradale

Quando si parla di progettazione dei dispositivi di ritenuta stradale occorre tuttavia un distinguo:

  • da un lato ci sono le Aziende che sviluppano e commercializzano i dispositivi, che normalmente hanno tra i loro dipendenti degli ingegneri che li progettano e ne ingegnerizzano la produzione; dall’entrata in vigore dell’obbligo della marcatura CE, i dispositivi di ritenuta stradale non sono più tenuti alla procedura di omologazione, che invece richiedeva di produrre un progetto a firma di un ingegnere (ai sensi del DM 21/06/2004, oggi in parte superato);
  • dall’altro i Professionisti, che sono chiamati (in genere dall’Ente gestore della strada) a progettare la sistemazione su strada dei dispositivi di ritenuta stradale di uno specifico tratto, naturalmente attingendo a quanto il mercato è in grado di offrire in termini di tipologie, classi e prestazioni.

Questi Progettisti, dice il Decreto Ministeriale che nel lontano 1992 ha iniziato a normare il settore, devono essere INGEGNERI: infatti, al c.1 dell’art. 2 il Legislatore ha indicato che “… i progetti esecutivi … devono comprendere un apposito allegato progettuale … redatto da un ingegnere”.

Questa seconda categoria di progettisti è normalmente indicata come “progettisti esecutivi” ed ha un ruolo fondamentale, distribuito su più competenze, poiché il progetto deve “realizzare il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale nelle migliori condizioni di sicurezza possibili” (art. 1 DM citato).


Le attività finalizzate al progetto esecutivo

Quindi il team di progetto esecutivo dovrà occuparsi di varie attività:

  • classificare la strada come tipo (sono presenti 6 categorie, dalla autostrada alla strada locale);
  • conseguentemente identificare il tipo di traffico (frequenza e percentuale di veicoli pesanti, intendendo quelli di massa superiore alle 3,5 t);
  • considerare la morfologia del tracciato della strada;
  • la destinazione della barriera in progetto (spartitraffico, barriere laterale o bordo ponte);
  • relative classi di contenimento del dispositivo (espresse con sigle che vanno da N1, adatte per strade locali a basso traffico e basso rischio, fino a H4, che sono le barriere per strade ad alto traffico o autostrade con ubicazione in bordo ponte o spartitraffico);
  • infine, valutare la compatibilità del “supporto” in cui si innesterà il dispositivo di ritenuta (il rilevato stradale o l’impalcato in caso di ponti, viadotti e simili infrastrutture), tenuto conto della manualistica messa a disposizione dai vari produttori.

Naturalmente, tutto quanto sopra è solo il primo “capitolo” per realizzare una effettiva sicurezza passiva, in quanto occorre che il costruito sia aderente al progetto esecutivo, che tuttavia è garante solo di una funzione “prestazionale”, che include vari parametri, tra cui la classe di contenimento, la severità dell’urto e la larghezza di lavoro (definita come W, che è in sostanza un indice di quanto si deforma la barriera in caso di urto).

Una volta che l’Ente gestore della strada abbia affidato in appalto i lavori, l’impresa esecutrice sceglierà (o in taluni casi lo avrà già indicato in sede di gara) marca e modello del dispositivo, in conformità alle prescrizioni del progetto esecutivo: in questa fase dei lavori è auspicabile l’intervento del team di progetto originario, o in alternativa di un nuovo progettista che abbia opportuna competenza specialistica, per “calare” il prodotto scelto nella specifica fattispecie stradale: questo progetto è definibile come Progetto Esecutivo di Dettaglio (PED) ed è fondamentale che in questa sede il progettista si interfacci con la direzione tecnica del produttore, affinché quanto realizzato sia “sartoriale” e non “prêt-à-porter”.

Questo passaggio, cruciale ai fini della sicurezza, purtroppo viene molto spesso trascurato perché non sempre l’impresa appaltatrice dispone delle competenze necessarie ovvero si rivolge ad un idoneo progettista come consulente in fase di esecuzione; nella pratica, spesso ci si rivolge all’azienda produttrice, che è tenuta a dare informazioni sul proprio prodotto, ma non ad intervenire sulla progettazione (infatti, il produttore deve avere competenze di tipo manifatturiero o, al più, di progettazione del prodotto).

Infine, interverrà il Direttore dei Lavori per assicurare che vi sia una conformità del costruito con il progetto esecutivo di dettaglio, nonché occuparsi delle altre incombenze, quali rispetto dei tempi e contabilità lavori.

Da ultimo, l’opera prevede un collaudo in cui il produttore torna in campo, in quanto chiamato – su richiesta dell’impresa installatrice – ad emettere un certificato di corretto montaggio e installazione.
Da ultimissimo, occorre ricordarsi che nulla è eterno e quindi la manutenzione diventa fondamentale per garantire il mantenimento delle prestazioni di sicurezza.

Chi garantisce le prestazioni di un dispositivo dopo un incidente?

In ambito di Ingegneria Forense, accade spesso di osservare incidenti che interessano sistemi di ritenuta stradali (quelli comunemente chiamati guard rail): nei casi “fortunati”, la barriera è talmente deformata da dover essere sostituita oppure è evidente che si tratta di un “contatto” (e non di un vero e proprio urto), ma nei numerosi casi intermedi chi stabilisce se il manufatto è ancora in grado di assolvere il compito primario ossia contenere correttamente il veicolo e indirizzarlo nuovamente verso la carreggiata?

E al tempo stesso, chi garantisce il mantenimento delle prestazioni originarie del dispositivo?

Indubbiamente, la figura a cui pare doversi far riferimento è l’Ente gestore della strada, ma ad oggi mancano chiarimenti normativi in tal senso. Questo “buco” normativo, che si traduce in una mancata assegnazione di eventuali responsabilità, fa sì che spesso sulle nostre strade gli interventi di manutenzione siano purtroppo trascurati, generando come risultato evidente, sotto gli occhi di tutti, un decadimento della sicurezza stradale nel tempo.

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