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La segnalazione certificata di agibilità è inefficace se c'è abuso edilizio

L'accertamento della conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie costituisce presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità.

Cosa succede a una SCA (segnalazione certificata di agibilità) se per l'immobile in questione è sopravvenuta un'ordinanza di demolizione con la quale sono state riscontrate delle difformità edilizie?

Il caso, particolare ma interessante, è affrontato dal Tar Campania nella sentenza 3174/2024 del 16 maggio, inerente appunto il ricorso contro l'inefficacia di una segnalazione certificata di agibilità.

 

Segnalazione certificata di agibilità e abuso edilizio: che rapporto c'è?

Il TAR osserva che, a prescindere dal tardivo deposito dell’ordinanza di demolizione, tale sopravvenienza è stata riportata nella memoria e non è stata fatta oggetto di alcuna contestazione; anzi, la difesa della ricorrente ha riferito di aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.

Non rileva al riguardo la non imputabilità alla società ricorrente di quanto abusivamente realizzato ma la circostanza obiettiva che la segnalazione certificata di agibilità è stata effettuata con riferimento a un manufatto non conforme alla normativa edilizia e urbanistica.

Come più volte affermato dalla giurisprudenza (in riferimento al certificato di agibilità) "L'accertamento della conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie, costituisce presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità (ex art. 24, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in quanto, ancor prima della stessa logica giuridica, è la ragionevolezza ad escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico-edilizia e, come tale, potenzialmente in contrasto con la tutela della pluralità d'interessi pubblici, alla cui protezione siffatta disciplina è preordinata>> (cfr. da ultimo, T.A.R., Puglia, Bari n. 1314/2023).

 

Abusi edilizi: il certificato di agibilità non attesta la regolarità delle opere

Certificato di agibilità e titolo abilitativo hanno presupposti diversi che ne condizionano il rispettivo rilascio: il primo, in ogni caso, non ha alcun effetto sanante rispetto alle opere abusive.


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I confini della segnalazione certificata di agibilità

La segnalazione certificata per l'agibilità ai sensi dell'art. 24, dpr 380/2001, avendo sostituito il certificato di agibilità, conserva la stessa funzione originaria, propria del provvedimento espresso, di verifica di conformità urbanistico-edilizia e di salubrità e sicurezza di quanto realizzato, con l'unica differenza che essa viene ricondotta entro i confini della SCIA ex artt. 19 e 19-bis della legge 241/1990, configurandosi come atto privato, corrispondente nella prassi alla dichiarazione di un professionista abilitato attestante l'agibilità dell'immobile corredata dai documenti già previsti dall'art. 25 del dpr 380/2001 (cfr. TAR Campania, n. 7730/2021).

Nella fattispecie, è evidente che l’ordinanza di demolizione e la successiva modifica dello stato dei luoghi hanno reso la segnalazione certificata di agibilità all'epoca presentata non più attuale e priva dei suoi necessari presupposti.


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Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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