La Regione Lombardia aggiorna il Testo Unico sull’Efficienza Energetica: le novità del decreto 18546/2019
Tra gli aggiornamenti significativi nuovi chiarimenti per la valutazione dei ponti termici tra parete e serramenti e l’introduzione della possibilità di copertura requisiti FER installando pannelli solari e/o fotovoltaici su altri edifici pubblici o privati secondo le nuove modalità indica
Pubblicato sul BURL del 4 gennaio 2020 della Regione Lombardia, il Decreto n. 18546 del 18 dicembre 2019. Il nuovo Decreto sostituisce il precedente DGR 2456/2017 ed è il nuovo testo unico sull’efficienza energetica degli edifici.
All'interno dell'articolo un confronto approfondito dei due decreti: tra gli aggiornamenti significativi nuovi chiarimenti per la valutazione dei ponti termici tra parete e serramenti e l’introduzione della possibilità di copertura requisiti FER installando pannelli solari e/o fotovoltaici su altri edifici pubblici o privati secondo le nuove modalità indicate.
La disciplina regionale per l’efficienza energetica
In vigore per la prima volta dal 2015 il Testo Unico per l’efficienza energetica regola a livello regionale i requisiti e le caratteristiche per la riqualificazione e la nuova costruzione in campo di efficienza energetica. Il testo racchiude quanto previsto dal D.M. 26/06/2015 (c.d. Requisiti Minimi), introducendo alcune misure ulteriormente restrittive, i requisiti per le Fonti Energetiche Rinnovabili previsti dal D.Lgs. 28/2011 e le ulteriori discipline in materia di efficientamento energetico. Inoltre, fornisce una serie di chiarimenti aggiuntivi al fine di definire un quadro chiaro delle caratteristiche necessarie per i progetti di riqualificazione e/o di nuova costruzione; ed include un quadro delle metodologie di calcolo da adottare in linea con le norme UNI EN 11300, UNI 10339, UNI EN ISO 13788 e tutte le altre attualmente vigenti in materia.
In Breve: le novità introdotte con il Decreto 18546/2019
Gli aggiornamenti riguardano il testo del doc. “Allegato”, e gli altri Allegati B “Descrizione dell’edificio di riferimento e parametri di verifica”, C “Relazione tecnica” e H “Metodo di calcolo”; in sostituzione dei corrispondenti allegati al decreto n. 2456/2017.
In particolare, le modifiche e/o i punti di nuova introduzione sono relativi a:
• Allegato
- modificati il punto 3.4 – lettera g); punto 5.6, punto 6.14 lettera c) punto iii, punto 8.9, punto 12.12, punto 12.14, punto 17.2 lettera a), punto 17.4;
- inseriti i nuovi punti 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 10.2, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19
• Allegato B: modificato il punto 3.1 al punto 5;
• Allegato C: modificata il punto 4 la descrizione degli impianti da FER;
• Allegato H: modificati 1.4 e 5.2, aggiunto J.3.
Come anticipato, tra gli aggiornamenti più significativi si riscontrano:
> Una variazione nella metodologia di valutazione dell’influenze dei ponti termici nel calcolo della trasmittanza media:
- È, ora, possibile non includere il valore psi del ponte termico tra parte opaca e serramento nel caso in cui le parti opache appartengano ad un soggetto giuridico diverso da quello a cui appartengono le parti trasparenti.
> Nuove specifiche vengono, inoltre, introdotte nel caso in cui venga dimostrata la non fattibilità tecnica di raggiungere i requisiti di copertura da FER così come richiesto dall’art.3 del D.Lgs. 28/2011; in questo caso sarò possibile:
- soddisfare l’obbligo, in tutto o in parte, installando le tecnologie FER in un altro edificio, pubblico o privato, situato in Lombardia, dotato di caratteristiche idonee all’installazione dell’impianto previsto e previo consenso del suo legittimo proprietario o dell’avente titolo. I punti, di nuova introduzione, dal 6.17 al 6.20 forniscono tutti i chiarimenti necessari per attuare tale possibilità.
- Con l’introduzione del punto 10.2 si stabiliscono le caratteristiche che le serre bioclimatiche e/o le logge chiuse devono possedere per essere considerate “volumi tecnici” e quindi non essere computate nella volumetria.
La modifica del punto 6.14 include le terrazze (prima escluse insieme ai balconi) nel calcolo della superficie in pianta dell’edificio ai fini del calcolo della potenze elettrica installata così come definita dal D.Lgs. 28/2011.
Si analizzano di seguito con maggiore dettaglio le varie modifiche e integrazioni approvate.
Le modifiche all'ALLEGATO:
Il punto 3.4, lett. g viene modificato e chiarisce adesso che: l’obbligo di dotazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) resta escluso per le unità immobiliari prive di elementi disperdenti; il punto in precedenza faceva invece riferimento alla locazione di porzioni di unità immobiliari.
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Il punto 5.6 riguarda l’istallazione di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili. Questo, in precedenza definiva solamente il rispetto dei rendimenti termici utili nominali e le conseguenti classi di efficienza energetica. Adesso, chiarisce che: l’installazione è consentita soltanto nel rispetto di quanto previsto dal Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA), e stabilisce che dal 1° gennaio 2020 è vietato installare su tutto il territorio regionale generatori di calore alimentati con biomassa legnosa che abbiano valori di missione superiori a quelli previsti dal D. M. n. 186/2017 per i generatori a “4 stelle”, certificati con le modalità previste dal medesimo decreto.
Con punto 6.14, lettera c, punto iii le terrazze, prima escluse, sono adesso da includere nella superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno considerata nella formula P= 1/K * S per il calcolo della potenza elettrica, misurata in kW, degli impianti alimentati da fonti rinnovabili installati sopra o all’interno o nelle relative pertinenze dell’edificio.
Con punto 8.9 relativo ai requisiti per gli impianti tecnologici idrico sanitari, a quanto già previsto integra anche il caso di sostituzione dei generatori di calore destinati alla sola produzione di acqua calda sanitaria, i cui requisiti minimi si intendono rispettati se tali prodotti risultano conformi ai requisiti minimi dal Regolamento Europeo 814/2013.
Il punto 12.12 che già definiva l’obbligo di effettuare il sopralluogo in caso di redazione di APE integra, adesso, ulteriori chiarimenti nel caso in cui l’edificio verifichi l’impossibilità tecnica di soddisfare l’obbligo di copertura del fabbisogno FER (che come definito al punto 6.17, di nuova introduzione, approfondito in seguito nel testo).
Infatti si stabilisce che il Soggetto certificatore dovrà effettuare un sopralluogo anche presso l’edificio in cui è stato installato l’impianto per la produzione di energia da FER, in modo da poter reperire e verificare anche i dati da riportare nel campo le informazioni sul miglioramento della prestazione energetica dell’APE, (come previsto al punto 6.19).
Nel caso di APE relativi a molteplici subalterni, qualora il professionista si trovasse nell’impossibilità di accedere a tutti i subalterni oggetto di certificazione può utilizzare, ai fini della modellizzazione degli stessi, la documentazione in suo possesso, avendone verificato preventivamente la congruenza dall’esterno. I subalterni a cui il certificatore non ha avuto accesso sono tuttavia passibili di controllo e, a tal fine, è richiesto di dichiararne l’elenco nel campo “Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica” dell’APE.
Il punto 12.14 che definiva già la metodologia da applicare alla sezione “interventi raccomandati” dell’APE; chiarisce adesso che tale indicazione può essere omessa durante la redazione dell’APE, oltre che in caso di edifici in classe A3 e A4, anche nel caso di edifici di “Nuova costruzione” o “Ristrutturazione importante” per i quali ulteriori interventi non sono convenienti in termini di costi-benefici; ed certificato dovrà pertanto inserire tale dichiarazione.
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Con il punto 17.2, lett. a viene precisato che si considera comunque valido l’accreditamento dei soggetti certificatori che, successivamente al primo accreditamento, dovessero revocare l’iscrizione al relativo Ordine o Collegio professionale. Infine, il punto 17.4 chiarisce che i corsi di formazione per certificazione energetica comunque si considerano validi solo qualora siano stati erogati successivamente all’entrata in vigore della DGR 17 luglio 2015 ‐ X/3868; i contenuti minimi del corso di formazione devono essere conformi a quelli definiti dal DPR 75/2013 e s.m.i. con riferimento alla normativa e agli strumenti regionali.
[...] nell'articolo integrale la descrizione dettagliata delle altre modifiche e integrazioni approvate.